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  :: Rassegna stampa - Documento

L'Albo delle società cooperative
di Gianfranco Ceccacci
Confidi - Euro e Impresa
Anno VI, n. 57

L'ultimo comma dell'art. 2512 del codice civile prevede che "Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.", mentre l'articolo 223-sexiesdecies delle norme di attuazione, al primo comma, recita: "Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone un Albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.", pertanto, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e del richiamato Art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, il competente ministero con D.M. 23 giugno 2004, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2004, ha provveduto alla istituzione presso il Ministero delle Attività produttive dell'Albo delle società cooperative.
La ratio del provvedimento risiede com'è noto nell'esigenza di creare un registro anagrafico in grado di "censire" tutte le Cooperative ed i Consorzi con sede nel territorio nazionale, siano essi dotati o meno del requisito della prevalente mutualità ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 del nuovo codice civile.
Queste in sintesi le principali disposizioni previste dal richiamato decreto:
Istituzione dell'Albo. L'Albo è diviso in due sezioni, rispettivamente:

• Sezione 1) per le cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile, che intendono beneficiarie delle riduzioni fiscali in quanto svolgono la maggior parte della propria attività in favore dei soci ed adottano per statuto le clausole mutualistiche;
• Sezione 2) per quelle diverse da quelle a mutualità prevalente.

Termine per l'iscrizione all'Albo. Le cooperative devono presentare la domanda di iscrizione all'Albo entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire quindi entro il 9 gennaio 2005, che cadendo di domenica fa slittare il termine al 10 gennaio.
Gestione dell'Albo. Per la gestione dell'Albo e la raccolta delle notizie e la pubblicità dei dati, il Ministero delle Attività Produttive si avvale degli uffici locali delle Camere di Commercio, stabilendo che le notizie siano presentate agli uffici, ai sensi dell'art. 31 della L. 24.11.00 n. 340, per via telematica o su supporto informatico mediante l'utilizzo della firma digitale.
La Camera di Commercio competente che riceve la documentazione presentata dalla cooperativa, deve provvedere alla verifica della completezza formale ed entro dieci giorni lavorativi la inoltra alla Direzione generale presso il Ministero.
Per i Bilanci il termine entro il quale deve avvenire l'inoltro è di trenta giorni dal deposito.
L'ufficio, nel caso in cui ne ravvisi la necessità, può invitare la società a completare, rettificare o integrare la domanda entro un congruo termine, trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente, provvedendo alla iscrizione nella sezione delle cooperative prive di tale requisito.
Modalità per l'iscrizione. Nella domanda di iscrizione, firmata dal legale rappresentante, la società cooperativa deve indicare la sezione (cooperative a mutualità prevalente o cooperative diverse) nella quale intende iscriversi, nonché l'appartenenza ad una delle seguenti categorie:

1. cooperative di produzione e lavoro,
2. cooperative di lavoro agricolo,
3. cooperative sociali,
4. cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento,
5. cooperative edilizie di abitazione,
6. cooperative della pesca,
7. cooperative di consumo,
8. cooperative di dettaglianti,
9. cooperative di trasporto,
10. consorzi cooperativi,
11. consorzi agrari,
12. banche di credito cooperativo,
13. consorzi e cooperative di garanzia e fidi,
14. altre cooperative.

Le modalità presentazione domanda iscrizione delle società cooperative di nuova costituzione e quelle già costituite che devono presentare domanda all'albo:
- fino al 15 settembre 2004, devono indicare nel riquadro Note dei moduli S1 e S2 la Sezione scelta (cooperative a mutualità prevalente ovvero cooperative diverse) e la categoria di appartenenza;
- dal 15 settembre 2004 fino alla modifica dei programmi informatici, presumibilmente entro novembre/dicembre, compilare l'apposito modulo acquisibile dal sito www.minindustria.it, oppure dal sito www.infocamere.it.
Deposito bilanci. Le cooperative iscritte all'Albo dovranno utilizzare, per il deposito dei bilanci, l'apposito modello predisposto dal Ministero.
Obblighi a carico degli Amministratori. Ogni anno, all'atto di presentazione del bilancio, le cooperative iscritte all'Albo "Sezione 1)" dovranno allegare una dichiarazione degli amministratori che attesti il mantenimento dei requisiti necessari per la mutualità prevalente, documentata nella nota integrativa ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile.
Verifica della Camera di Commercio. La Direzione generale per gli enti cooperativi presso il Ministero delle Attività produttive, sulla base della documentazione e dell'attività di vigilanza, verifica l'iscrizione della cooperativa in una delle due sezioni e in una delle categorie sopra elencate.
Perdita del requisito della mutualità prevalente. Le società cooperative che perdono il requisito della prevalenza sono iscritte, a cura della Direzione generale del Ministero, nella "Sezione 2)" dell'Albo delle cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente e di tale variazione è data comunicazione alla società cooperativa interessata.
Numero d'iscrizione. La Direzione generale del Ministero per mezzo delle Camere di Commercio attribuisce a ciascuna società cooperativa un numero d'iscrizione con l'indicazione della sezione di appartenenza. Il predetto numero, reso disponibile dal sistema informatico della Camera di Commercio, deve essere indicato dalla società nei propri atti e nella corrispondenza.
Abolizione albo prefettizio e Schedario. Nella dice in proposito la norma, ma in base al combinato disposto tra il D.lgs 220/2002 (riordino vigilanza) ed il D.lgs 6/2003 (riforma societaria) è verosimile poter desumere che tra le conseguenze dell'istituzione dell'Albo delle cooperative vi sia l'abrogazione tanto dello Schedario generale della cooperazione quanto del Registro prefettizio e della relativa commissione presso le Prefetture.
A breve sarà emanata la tradizionale circolare ministeriale attuativa, che potrà confermare quanto asserito, oltre che fornire ulteriori elementi informativi.
Il Ministero dell'Interno, a tale proposito, ha chiesto agli uffici territoriali del governo (ex-prefetture) di garantire la continuità del servizio relativo alla tenuta dei registri prefettizi delle cooperative fino al 10 gennaio 2005. Pertanto, in attesa della piena operatività dell'Albo previsto dal codice civile riformato, gli adempimenti in materia di cooperazione proseguono presso gli uffici territoriali del governo competenti alla tenuta dei registri prefettizi, come da Nota del 9 agosto 2004, Prot. M5501(68).


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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