L'Albo delle società cooperative
di Gianfranco Ceccacci
Confidi - Euro e Impresa
Anno VI, n. 57
L'ultimo comma dell'art. 2512 del codice civile prevede che "Le società
cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il
quale depositano annualmente i propri bilanci.", mentre l'articolo
223-sexiesdecies delle norme di attuazione, al primo comma, recita: "Entro il 30
giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone un Albo delle
società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove
si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di
depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica. In una
diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative
diverse da quelle a mutualità prevalente.", pertanto, in attuazione dell'art. 9
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e del richiamato Art.
223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, il
competente ministero con D.M. 23 giugno 2004, pubblicato nella gazzetta
Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2004, ha provveduto alla istituzione presso il
Ministero delle Attività produttive dell'Albo delle società cooperative.
La ratio del provvedimento risiede com'è noto nell'esigenza di creare un
registro anagrafico in grado di "censire" tutte le Cooperative ed i Consorzi con
sede nel territorio nazionale, siano essi dotati o meno del requisito della
prevalente mutualità ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 del nuovo codice
civile.
Queste in sintesi le principali disposizioni previste dal richiamato decreto:
Istituzione dell'Albo. L'Albo è diviso in due sezioni, rispettivamente:
Sezione 1) per le cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli
2512, 2513 e 2514 del codice civile, che intendono beneficiarie delle riduzioni
fiscali in quanto svolgono la maggior parte della propria attività in favore
dei soci ed adottano per statuto le clausole mutualistiche;
Sezione 2) per quelle diverse da quelle a mutualità prevalente.
Termine per l'iscrizione all'Albo. Le cooperative devono presentare la
domanda di iscrizione all'Albo entro centottanta giorni dalla pubblicazione del
decreto nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire quindi entro il 9 gennaio 2005,
che cadendo di domenica fa slittare il termine al 10 gennaio.
Gestione dell'Albo. Per la gestione dell'Albo e la raccolta delle notizie
e la pubblicità dei dati, il Ministero delle Attività Produttive si avvale degli
uffici locali delle Camere di Commercio, stabilendo che le notizie siano
presentate agli uffici, ai sensi dell'art. 31 della L. 24.11.00 n. 340, per via
telematica o su supporto informatico mediante l'utilizzo della firma digitale.
La Camera di Commercio competente che riceve la documentazione presentata dalla
cooperativa, deve provvedere alla verifica della completezza formale ed entro
dieci giorni lavorativi la inoltra alla Direzione generale presso il Ministero.
Per i Bilanci il termine entro il quale deve avvenire l'inoltro è di trenta
giorni dal deposito.
L'ufficio, nel caso in cui ne ravvisi la necessità, può invitare la società a
completare, rettificare o integrare la domanda entro un congruo termine,
trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione nella sezione
delle cooperative a mutualità prevalente, provvedendo alla iscrizione nella
sezione delle cooperative prive di tale requisito.
Modalità per l'iscrizione. Nella domanda di iscrizione, firmata dal
legale rappresentante, la società cooperativa deve indicare la sezione
(cooperative a mutualità prevalente o cooperative diverse) nella quale intende
iscriversi, nonché l'appartenenza ad una delle seguenti categorie:
1. cooperative di produzione e lavoro,
2. cooperative di lavoro agricolo,
3. cooperative sociali,
4. cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento,
5. cooperative edilizie di abitazione,
6. cooperative della pesca,
7. cooperative di consumo,
8. cooperative di dettaglianti,
9. cooperative di trasporto,
10. consorzi cooperativi,
11. consorzi agrari,
12. banche di credito cooperativo,
13. consorzi e cooperative di garanzia e fidi,
14. altre cooperative.
Le modalità presentazione domanda iscrizione delle società cooperative di nuova
costituzione e quelle già costituite che devono presentare domanda all'albo:
- fino al 15 settembre 2004, devono indicare nel riquadro Note dei moduli S1 e
S2 la Sezione scelta (cooperative a mutualità prevalente ovvero cooperative
diverse) e la categoria di appartenenza;
- dal 15 settembre 2004 fino alla modifica dei programmi informatici,
presumibilmente entro novembre/dicembre, compilare l'apposito modulo acquisibile
dal sito
www.minindustria.it,
oppure dal sito
www.infocamere.it.
Deposito bilanci. Le cooperative iscritte all'Albo dovranno utilizzare,
per il deposito dei bilanci, l'apposito modello predisposto dal Ministero.
Obblighi a carico degli Amministratori. Ogni anno, all'atto di
presentazione del bilancio, le cooperative iscritte all'Albo "Sezione 1)"
dovranno allegare una dichiarazione degli amministratori che attesti il
mantenimento dei requisiti necessari per la mutualità prevalente, documentata
nella nota integrativa ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice
civile.
Verifica della Camera di Commercio. La Direzione generale per gli enti
cooperativi presso il Ministero delle Attività produttive, sulla base della
documentazione e dell'attività di vigilanza, verifica l'iscrizione della
cooperativa in una delle due sezioni e in una delle categorie sopra elencate.
Perdita del requisito della mutualità prevalente. Le società cooperative
che perdono il requisito della prevalenza sono iscritte, a cura della Direzione
generale del Ministero, nella "Sezione 2)" dell'Albo delle cooperative diverse
da quelle a mutualità prevalente e di tale variazione è data comunicazione alla
società cooperativa interessata.
Numero d'iscrizione. La Direzione generale del Ministero per mezzo delle
Camere di Commercio attribuisce a ciascuna società cooperativa un numero
d'iscrizione con l'indicazione della sezione di appartenenza. Il predetto numero,
reso disponibile dal sistema informatico della Camera di Commercio, deve essere
indicato dalla società nei propri atti e nella corrispondenza.
Abolizione albo prefettizio e Schedario. Nella dice in proposito la norma,
ma in base al combinato disposto tra il D.lgs 220/2002 (riordino vigilanza) ed
il D.lgs 6/2003 (riforma societaria) è verosimile poter desumere che tra le
conseguenze dell'istituzione dell'Albo delle cooperative vi sia l'abrogazione
tanto dello Schedario generale della cooperazione quanto del Registro prefettizio
e della relativa commissione presso le Prefetture.
A breve sarà emanata la tradizionale circolare ministeriale attuativa, che potrà
confermare quanto asserito, oltre che fornire ulteriori elementi informativi.
Il Ministero dell'Interno, a tale proposito, ha chiesto agli uffici territoriali
del governo (ex-prefetture) di garantire la continuità del servizio relativo
alla tenuta dei registri prefettizi delle cooperative fino al 10 gennaio 2005.
Pertanto, in attesa della piena operatività dell'Albo previsto dal codice civile
riformato, gli adempimenti in materia di cooperazione proseguono presso gli
uffici territoriali del governo competenti alla tenuta dei registri prefettizi,
come da Nota del 9 agosto 2004, Prot. M5501(68).
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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