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L'Albo trasloca al registro delle imprese
di Angelo Busani
Il Sole 24 Ore
Sabato 28 agosto 2004

Al fine della qualificazione di una società cooperativa nell'alveo di quelle a mutualità prevalente, oltre ai requisiti "sostanziali" occorre la ricorrenza anche di alcuni requisiti formali.
I caratteri formali della mutualità. L'articolo 2514 del Codice civile dispone, infatti, che le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:
1) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
4) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
La norma sostituisce la previgente indicazione (l'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, n. 1577 del 1947, la cosiddetta "legge Basevi") che presupponeva la sussistenza dei requisiti mutualistici in quelle cooperative che nel proprio statuto avessero introdotto la previsione del divieto di distribuzione degli utili e riserve e dell'obbligo di devoluzione del proprio patrimonio in caso di scioglimento della società.
Il passaggio degli statuti dalle vecchie previsioni a quelle nuove non comporta l'obbligo di devoluzione previsto dall'articolo 17 della legge 388/2000 (articolo 111 decies delle disposizioni di attuazione del Codice civile).
Va anche ricordato che le banche di credito cooperativo «che rispettino le norme delle leggi speciali» sono considerate cooperative a mutualità prevalente (articolo 223 terdecies delle disposizioni di attuazione del Codice civile); e che le cooperative sociali «che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381» sono pure considerate cooperative a mutualità prevalente (articolo 111 septies delle disposizioni del Codice civile).
L'Albo delle cooperative. Le cooperative si devono iscrivere in un apposito nuovo Albo, tenuto presso il Registro delle imprese (articolo 2512, ultimo comma, del Codice civile e 223 sexiesdecies delle disposizioni di attuazione), diviso in due sezioni, una per le coop a mutualità prevalente, l'altra per le restanti cooperative.
L'Albo (che sostituisce il vecchio Registro prefettizio) è stato istituito con un decreto del ministro delle Attività produttive del 23 giugno 2004 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 162 del 13 luglio). Tutte le cooperative si dovranno iscrivere (con trasmissione dell'istanza in via telematica) entro 180 giorni da quest'ultima data (e quindi entro domenica 9 gennaio 2005, che slitta al 10) e, ovviamente, una volta che abbiano adeguato i propri statuti ai dettami della riforma del diritto societario e abbiano, quindi, scelto di posizionarsi o meno nell'area della mutualità prevalente.
All'iscrizione all'Albo segue l'attribuzione di un numero di iscrizione, con l'indicazione della sezione di appartenenza; questo numero dovrà essere indicato «negli atti e nella corrispondenza» della cooperativa a mutualità prevalente (articolo 2515, comma 3, del Codice civile).


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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