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Rassegna stampa - Documento |
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L'Albo trasloca al registro delle imprese
di Angelo Busani
Il Sole 24 Ore
Sabato 28 agosto 2004
Al fine della qualificazione di una società cooperativa nell'alveo di quelle a
mutualità prevalente, oltre ai requisiti "sostanziali" occorre la ricorrenza
anche di alcuni requisiti formali.
I caratteri formali della mutualità. L'articolo 2514 del Codice civile
dispone, infatti, che le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei
propri statuti:
1) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse
massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al
capitale effettivamente versato;
2) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai
soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo
previsto per i dividendi;
3) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
4) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero
patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale e i dividendi eventualmente
maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione.
La norma sostituisce la previgente indicazione (l'articolo 26 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato, n. 1577 del 1947, la cosiddetta
"legge Basevi") che presupponeva la sussistenza dei requisiti mutualistici in
quelle cooperative che nel proprio statuto avessero introdotto la previsione del
divieto di distribuzione degli utili e riserve e dell'obbligo di devoluzione del
proprio patrimonio in caso di scioglimento della società.
Il passaggio degli statuti dalle vecchie previsioni a quelle nuove non comporta
l'obbligo di devoluzione previsto dall'articolo 17 della legge 388/2000
(articolo 111 decies delle disposizioni di attuazione del Codice civile).
Va anche ricordato che le banche di credito cooperativo «che rispettino le
norme delle leggi speciali» sono considerate cooperative a mutualità
prevalente (articolo 223 terdecies delle disposizioni di attuazione del
Codice civile); e che le cooperative sociali «che rispettino le norme di
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381» sono pure considerate cooperative
a mutualità prevalente (articolo 111 septies delle disposizioni del
Codice civile).
L'Albo delle cooperative. Le cooperative si devono iscrivere in un
apposito nuovo Albo, tenuto presso il Registro delle imprese (articolo 2512,
ultimo comma, del Codice civile e 223 sexiesdecies delle disposizioni
di attuazione), diviso in due sezioni, una per le coop a mutualità prevalente,
l'altra per le restanti cooperative.
L'Albo (che sostituisce il vecchio Registro prefettizio) è stato istituito con
un decreto del ministro delle Attività produttive del 23 giugno 2004 (pubblicato
sulla «Gazzetta Ufficiale» 162 del 13 luglio). Tutte le cooperative
si dovranno iscrivere (con trasmissione dell'istanza in via telematica) entro
180 giorni da quest'ultima data (e quindi entro domenica 9 gennaio 2005, che
slitta al 10) e, ovviamente, una volta che abbiano adeguato i propri statuti ai
dettami della riforma del diritto societario e abbiano, quindi, scelto di
posizionarsi o meno nell'area della mutualità prevalente.
All'iscrizione all'Albo segue l'attribuzione di un numero di iscrizione, con
l'indicazione della sezione di appartenenza; questo numero dovrà essere indicato
«negli atti e nella corrispondenza» della cooperativa a mutualità
prevalente (articolo 2515, comma 3, del Codice civile).
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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