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Armi affilate per i revisori nelle banche
di Stefania Specchiulli
Il Sole 24 Ore
Martedì 9 novembre 2004

I Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri hanno approvato il «Principio sulla revisione dei bilanci delle banche» (documento n. 1006). Il nuovo principio di revisione è il frutto del lavoro di un gruppo di esperti nominati dai Consigli nazionali e da rappresentanti di istituzioni interessate alla materia, quali la Consob, la Banca d'Italia e l'Assirevi. L'obiettivo è fornire criteri utili al revisore, incaricato di eprimere un giudizio professionale sul bilancio di una impresa bancaria, ai fini dell'aplicazione dei principi di revisione generali, già statuiti dalla professione contabile, raccomandati dalla Consob ed attualmente in vigore, pur con adattamenti legati alla peculiarità della realtà bancaria.
Nell'ottica della revisione contabile, l'attività delle banche si distingue infatti da quella di altre imprese per alcune peculiarità, quali l'elevato rischio di appropriazione indebita e di frode, l'elevata internazionalizzazione (soggetta quindi a diversi ordinamenti giuridici), la decentralizzazione dei poteri autorizzativi e delle funzioni contabili e così via.
Secondo il documento, nella revisione dei bilanci delle banche vanno tenuti in particolare attenzione:
• i rischi tipici relativi all'attività tipica svolta dalla banca;
• i volumi delle transazioni e l'elevato rischio operativo;
• l'elevata dipendenza dai sistemi informatici per l'elaborazione delle operazioni;
• gli effetti della normativa di settore sull'operatività nelle varie giurisdizioni in cui le banche operano;
• il continuo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, la cui diffusione sul mercato può avvenire senza che siano stati identificati corretti principi contabili di riferimento o stabilite adeguate misure di controllo interno.
Ne consegue che l'attività di revisione dei bilanci bancari deve comprendere perlomeno:
• l'acquisizione di una sostanziale conoscenza dell'attività svolta dalla banca e dalla sua governance, nonché dei sistemi di controllo interno e contabile. Poiché, infatti, le banche sono responsabili della custodia e del trasferimento di ingenti quantitativi di contante e di altri valori, il revisore dovrà prestare particolare attenzione all'esistenza e al corretto funzionamento di un sistema di controllo interno più che mai rigoroso;
• la valutazione del rischio intrinseco (cioè del rischio che si verifichino errori significativi) e del rischio di controllo (ovvero il rischio che il sistema di controllo interno non impedisca o non rilevi e corregga tempestivamente errori);
• lo sviluppo di un piano generale di revisione, avente a oggetto, fra le altre, la complessità delle operazioni, le passività potenziali e fuori bilancio, la definizione del rischio di revisione, l'esistenza di operazioni con parti correlate, la rilevanza e la conoscenza di sistemi IT, eccetera. Quanto ai rapporti tra gli organi di controllo, il revisore deve: considerare l'effetto di eventuali anomalie o irregolarità cui il Collegio sindacale sia a conoscenza e deve essere informato delle eventuali comunicazioni inviate dal Collegio al cda della banca e/o alle autorità di vigilanza di cui il Collegio sia a conoscenza sempre che riguardino materie rilevanti per lo svolgimento dei controlli contabili. Infine, deve avere informazioni circa l'esito dell'attività di controllo svolta dal Collegio e le eventuali denunce di fatti censurabili.
A sua volta il revisore dovrà informare il Collegio sugli aspetti che ritiene significativi ai fini dell'attività dell'organismo di controllo, nonché sulla propria attività di controllo contabile.


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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