Assemblee al rebus della revisione Ue
di Luciano Berzé (Consigliere Cndcec con delega ai principi contabili e controllo legale)
Il Sole 24 Ore
Domenica 18 aprile 2010
Il decreto legislativo n. 39/10 attuativo della direttiva 2006/43/Ce relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e consolidati, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 23 marzo, ha riscritto le regole in tema
di revisione, riorganizzandole in modo organico e imponendo l'osservanza di norme specifiche in tema di
indipendenza, deontologia, formazione e controllo della qualità.
In tema di governance il decreto ha realizzato un rafforzamento del ruolo del collegio sindacale nel sistema
dei controlli societari, prevedendo che, negli enti di interesse pubblico che adottano il sistema di
governance tradizionale, siano attribuite al collegio sindacale le funzioni del comitato di controllo
interno e per la revisione contabile e che in tutte le società di capitali l'incarico di revisione legale
dei conti sia attribuito dall'assemblea su proposta motivata dell'organo di controllo; nonché prevedendo
l'ampliamento delle ipotesi di nomina obbligatoria del collegio sindacale nelle srl.
Il decreto è in vigore dal 7 aprile. Non tutte le sue disposizioni, però, hanno efficacia immediata, in
quanto molte di esse rinviano a regolamenti attuativi, da emanarsi prevalentemente a cura del ministero
dell'Economia, sentita la Consob. La mancanza di una disposizione specifica dalla quale emerga con certezza
il momento a partire dal quale le nuove norme esplicano la propria efficacia genera numerosi dubbi e criticità
soprattutto in considerazione del fatto che al 7 aprile era già in corso, per molte società, l'iter di
approvazione del bilancio 2009, con tutto ciò che ne consegue in relazione alla necessità di ridefinire il
processo di formazione della volontà assembleare nel caso in cui risultino verificate alcune delle nuove
condizioni poste dal legislatore. La circolare n. 17 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili (Cndcec), al fine di fornire un valido supporto ai professionisti che rivestono
incarichi di controllo societario, si pone l'obiettivo di individuare per quali disposizioni del decreto
valga la regola generale in virtù della quale tutte le norme del decreto la cui efficacia non sia subordinata
all'esistenza di un provvedimento attuativo entrano in vigore decorsa la normale vacatio legis. In particolare
la circolare, che sarà pubblicata domani, si sofferma sugli aspetti più problematici. In primo luogo viene
esaminata la nozione di "Enti di interesse pubblico" coniata dal decreto, al fine di chiarirne la portata e
gli effetti in termini di assoggettamento alla revisione legale delle società che rientrano in tale
definizione. Vengono poi affrontate le criticità connesse all'entrata in vigore delle nuove disposizioni
inerenti alla nomina obbligatoria del collegio sindacale nelle Srl, nonché alle modalità di conferimento degli
incarichi di revisione legale. La circolare esamina, infine, il tema del contenuto sostanziale e formale della
nota integrativa che per la maggior parte delle società di capitali è in corso di formazione e approvazione
in queste settimane, nonché della relazione del revisore contabile e del collegio sindacale incaricato della
funzione di controllo legale dei conti.
L'attività di revisione legale dei conti costituisce da sempre una fetta importante della nostra professione,
sia in via autonoma, sia nell'ambito dei collegi sindacali. Le nuove norme sulla formazione, la deontologia,
i principi di revisione non rappresentano una novità per i circa 90mila professionisti iscritti oltre che nel
registro dei revisori anche nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ma saranno certo
un'occasione per la valorizzazione di un lavoro, sommesso ma costante, che ognuno di noi dedica alla
manutenzione del proprio sapere e del modo di vivere la propria professione.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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