Banche, meno oneri da Basilea 2
di Rossella Bocciarelli
Il Sole 24 Ore
Mercoledì 26 marzo 2008
La Banca d'Italia ha appena aggiornato l'intero dossier delle istruzioni di vigilanza su Basilea 2,
apportando in particolare delle modifiche al capitoli relativi al patrimonio di vigilanza e alla
sezione dedicata al rischio di credito. Ritocchi che rendono più up to date una normativa da poco
entrata in vigore (solo da qualche settimana sono scattati i via libera alle banche per l'utilizzo
delle norme europee) e già sottoposta al più duro degli stress test che è quello costituito dalla
perdurante turbolenza dei mercati finanziari.
Tra l'altro la stessa Banca centrale italiana, già alla fine del 2006, al momento di varare la
circolare applicativa delle norme derivanti dal secondo accordo interbancario sui ratios patrimoniali,
aveva fatto sapere che avrebbe apportato una revisione "in itinere" per tener conto della natura
profondamente innovativa della nuova disciplina prudenziale e anche per tenere in debita
considerazione le eventuali difficoltà di applicazione, connesse al fatto che nei vari paesi
europei le normative bancarie "di partenza" sono diverse e non sono state armonizzate.
Del resto, il principale aggiornamento messo in atto da via Nazionale con la circolare appena
varata riguarda il trattamento delle partecipazioni assicurative di proprietà delle banche ai fini
del calcolo del patrimonio di vigilanza. E si è reso necessario proprio perchè un'applicazione non
omogenea fra diversi paesi europei della nuova normativa rischiava di provocare distorsioni
concorrenziali ai danni degli istituti di credito italiani.
La normativa europea sui conglomerati finanziari, infatti, prevede la deduzione dal patrimonio di
vigilanza delle partecipazioni detenute dalle banche nelle imprese di assicurazione. Senonchè
ciascun paese applica con modalità molto diverse questo precetto: così ad esempio in Danimarca,
Grecia e Spagna le banche deducono dal loro patrimonio solo le partecipazioni assicurative
superiori al 20 per cento dei diritti di voto.
E allora anche la Banca d'Italia, in attesa che si determini una maggiore convergenza europea per
quel che riguarda le modalità di applicazione della disciplina comunitaria, ha deciso con la nuova
circolare di circoscrivere l'obbligo di deduzione delle partecipazioni assicurative dal calcolo del
patrimonio di vigilanza alle partecipazioni uguali o superiori al 20 per cento del capitale.
In pratica, per gli istituti di credito proprietari di partecipazioni rilevanti nel settore
assicurativo (IntesaSanPaolo, Mediobanca, Monte dei Paschi, Banca Carige) viene attenuata la
necessità di dedurre le partecipazioni assicurative dal patrimonio di vigilanza.
Le nuove regole, adottate dalla Banca d'Italia anche sulla base delle indicazioni degli organismi
europei (Cebs e Capital requirements directive transposition group) alleviano quindi, in alcuni
casi in modo considerevole, l'effetto di distorsione della concorrenza nei confronti dei partner
europei derivante dall'aver fissato, alla fine del 2006, paletti nazionali troppo rigidi.
Basti pensare, per esempio, che nel caso di Mediobanca, che è una banca d'investimento con una
fisionomia molto particolare anche in un contesto europeo, la sua partecipazione del 14,1 per cento
in Generali è superiore, in valore, al 40 per cento del suo patrimonio di vigilanza.
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Le norme
Cosa prevede Basilea 2. L'accordo di Basilea2 sul calcolo dei requisiti patrimoniali prevede
la deduzione dal patrimonio di vigilanza delle partecipazioni detenute dalle banche nelle imprese
di assicurazione.
Come è applicato in Europa. In Europa i principi di Basilea 2 si applicano con modalità
diverse: in Danimarca, Grecia e Spagna si deducono per esempio dal patrimonio solo le quote
assicurative superiori al 20% dei diritti di voto.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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