1. Introduzione
Basilea 2 è il nuovo accordo internazionale sui requisiti patrimoniali
delle banche, che è entrato in vigore all'inizio del 2007, anche se
il sistema creditizio italiano ha sfruttato la possibilità concessa dalla
direttiva europea 2006/48/Ce e ha aderito al nuovo regime di calcolo dei
requisiti prudenziali solo a partire dal primo gennaio 2008;
il nuovo accordo ha sostituito l'attuale, definito come Basilea 1 ed operativo dal 1988.
Con Basilea 2 le banche dei paesi aderenti all'accordo devono
accantonare quote di capitale proporzionali al rischio derivante
dai vari rapporti di credito assunti, valutati attraverso lo strumento
del rating. Se i rapporti comportano maggiori
rischi, dovranno essere effettuati maggiori accantonamenti, con la conseguenza che
la banca dovrà sostenere maggiori costi. Le banche sono di fatto costrette
a classificare i propri clienti in base alla loro rischiosità,
attraverso procedure di rating sempre più sofisticate.
Il timore scontato è che l'applicazione dell'accordo possa tradursi
in minor credito alle imprese più rischiose ed a tassi più
elevati.
E' quindi evidente la necessità che le aziende,
ed in particolare le Pmi, pongano in essere politiche
gestionali e di bilancio atte a rafforzare la propria struttura
e la propria immagine per affrontare nel modo più sereno possibile
"l'esame" dei rating bancari. Il fatto che Basilea 2 sia entrato in vigore
da poco non deve far pensare che i "giochi" siano appena iniziati;
in effetti, i gruppi bancari che ambiscono al riconoscimento più avanzato
dell'accordo, il c.d. "Advanced Approach", che dovrebbe consentire i più
rilevanti vantaggi sul piano regolamentare ed operativo, hanno dovuto adottare
il "conteggio parallelo" del nuovo e del vecchio accordo a partire dalla fine
del 2005; ma per fare questo devono dimostrare di avere rispettato per
almeno tre anni le disposizioni operative, strumentali ed organizzative.
Come si può ben capire, l'era di Basilea 2 è iniziata molto prima del 2007.
2. Il Comitato di Basilea
Gli accordi di Basilea sui requisiti patrimoniali delle banche sono
il frutto del lavoro del Comitato di Basilea,
istituito dai governatori delle Banche centrali dei dieci paesi
più industrializzati (G10) alla fine del 1974. I membri attuali
del Comitato provengono da Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia,
Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno
Unito e Stati Uniti.
Il Comitato opera in seno alla Banca dei Regolamenti Internazionali,
con sede a Basilea, un'organizzazione internazionale che ha lo scopo
di promuove la cooperazione fra le banche centrali ed altre agenzie
equivalenti allo scopo di perseguire la stabilità monetaria e finanziaria.
Il Comitato non possiede alcuna autorità sovranazionale e
le sue conclusioni non hanno alcuna forza legale. Le linee guida,
gli standard, le raccomandazioni del Comitato sono formulati nell'aspettativa
che le singole autorità nazionali possano redigere disposizioni
operative che tengano conto delle realtà dei singoli Stati.
In questo modo, il Comitato incoraggia la convergenza verso approcci e standard
comuni.
Nel 1988 il Comitato di Basilea ha introdotto il sistema di misurazione
del capitale comunemente chiamato Accordo di Basilea sul Capitale (Basilea 1).
Ad esso hanno aderito, fino ad oggi, le autorità centrali di
oltre cento paesi. In sintesi, tale documento definiva l'obbligo per
le banche di accantonare capitale nella misura dell'8% del capitale
erogato, allo scopo di garantire solidità alla loro attività.
L'accordo del 1988 presentava dei limiti di particolare rilevanza.
L'8% di accantonamento può essere giudicato troppo per una
controparte poco rischiosa e poco per una controparte giudicata
rischiosa: la quantità di capitale assorbito era giudicata
poco sensibile al rischio, e questo nonostante alcuni
correttivi introdotti negli anni successivi.
Nel gennaio 2001 il Comitato di Basilea ha pubblicato il documento
"The New Basel Capital Accord" per definire la
nuova regolamentazione in materia di requisiti patrimoniali delle
banche. L'obiettivo era quello di giungere, attraverso il confronto
con le autorità di vigilanza dei vari paesi ed una serie
di indagini quantitative, ad un testo definitivo entro la fine del
2003, termine poi slittato al 2004, dato che dopo la riunione dell'ottobre 2003
sono pervenuti al Comitato ben cinquantadue commenti da parte di istituzioni ed
associazioni di categoria.
Nella riunione del maggio 2004 si sono finalmente stabiliti tempi certi per
l'intero processo, fissando entro la fine del mese di giugno del 2004 la
pubblicazione della versione definitiva del nuovo accordo. Il varo effettivo dell'accordo
ha comportato un processo a due stadi, mentre inizialmente era prevista l'attuazione
unica a partire dalla fine del 2006: le nuove regole riguardanti l'approccio standardizzato
e quello cosiddetto di IRB (Internal Rating Based approach), che spetta di diritto alle
banche più piccole e con una struttura meno sofisticata, entreranno in vigore dalla
fine dell'anno 2006, mentre si è ritenuto che fosse necessario un altro anno di
sperimentazione e di analisi d'impatto per i metodi più avanzati, quelli sui quali
saranno tenute a misurarsi le grandi banche internazionali, le cui regole sono entrate
in vigore a partire dalla fine del 2007 (termine slittato di un anno, come
indicato in precedenza).
Dal punto di vista operativo, mentre con Basilea 1 tutti i debitori sono allo stesso livello
di rischio (è importante il tipo di finanziamento), con Basilea 2 è presente una valutazione
personalizzata del rischio del debitore (è importante chi richiede il finanziamento).
3. I tre pilastri
Il contenuto del nuovo accordo si articola su tre pilastri:
3.1) I Requisiti patrimoniali minimi
Si tratta di un affinamento della misura prevista dall'accordo del
1988 che richiedeva un requisito di accantonamento dell'8%. In primo
luogo, ora si tiene conto del rischio operativo (frodi, caduta dei
sistemi; misura in parte riveduta nel giugno 2002) e del rischio
di mercato. In secondo luogo, per il rischio di credito,
le banche potranno utilizzare metodologie diverse di calcolo dei
requisiti. Le metodologie più avanzate permettono di utilizzare
sistemi di internal rating,
con l'obiettivo di garantire una maggior sensibilità ai rischi
senza innalzare nè abbassare, in media, il requisito complessivo.
La differenziazione dei requisiti in funzione della probabilità
d'insolvenza è particolarmente ampia, soprattutto per le
banche che adotteranno le metodologie più avanzate.
3.2) Il controllo delle Banche Centrali
Tenendo conto delle strategie aziendali in materia di patrimonializzazione
e di assunzione di rischi, le Banche Centrali avranno una maggiore
discrezionalità nel valutare l'adeguatezza patrimoniale delle
banche, potendo imporre una copertura superiore ai requisiti minimi.
3.3) Disciplina del Mercato e Trasparenza
Sono previste regole di trasparenza per l'informazione al pubblico
sui livelli patrimoniali, sui rischi e sulla loro gestione.
Sul documento originario di Basilea 2 sono state formulate numerose
critiche che hanno portato a modifiche che, pur non cancellando
i dubbi, dovrebbero attenuare le conseguenze negative attese dall'applicazione
dell'accordo. Le conseguenze negative possono essere così riassunte:
a) La discriminazione tra banche, dato che quelle piccole non potranno
utilizzare le metodologie più avanzate e di conseguenza subiranno un onere
patrimoniale maggiore rispetto ai grandi gruppi.
b) La penalizzazione del finanziamento alle piccole e medie imprese
(Pmi) indotto dal sistema dei rating interni.
c) Il problema della prociclicità finanziaria, dato che nei periodi
di rallentamento economico, l'accordo avrebbe l'effetto di indurre
le banche a ridurre gli impieghi, a causa della crescita del rischio,
con la potenziale conseguenza di inasprire la crisi stessa.
Per quanto riguarda la relazione tra Basilea 2 e le Pmi
è possibile osservare che
legare con maggiore aderenza il fabbisogno di capitale al rischio
sottostante ad un finanziamento, o ad un investimento, implica inevitabilmente
che il prezzo di quel finanziamento, o di quell'investimento,
divenga maggiormente sensibile al rischio implicitamente contenuto.
In seguito al recepimento delle nuove disposizioni,
il legame fra
rating interno e
pricing si farà più solido,
più strutturato e più trasparente. Questa situazione potrebbe indurre
un effetto di carattere restrittivo nei confronti di alcune tipologie di aziende,
in quanto i prenditori di minore qualità creditizia vedrebbero peggiorare
le condizioni loro praticate con un effetto di compressione della
loro capacità di indebitamento e di revisione delle opportunità
di finanziamento. In pratica, secondo molti osservatori, le
banche sarebbero indotte a ridurre il credito destinato alle Pmi
e ad aumentare al contempo i tassi di interesse.
Le pressioni di Banca d'Italia e della Bundesbank, volte a difendere
la specificità dei rispettivi sistemi economici caratterizzati
dalla presenza di migliaia di Pmi, hanno portato ad
una parziale revisione della bozza di accordo che prevede ora requisiti
minimi patrimoniali ridotti per l'esposizione delle banche verso
le piccole e medie imprese. Queste misure potranno ridurre, ma non eliminare
l'impatto di Basilea 2 sulle piccole e medie imprese. A tal proposito,
Reiner Masera, Presidente dell'Istituto Sanpaolo IMI, ha dichiarato che
«La diffusione dei modelli di rating interno rappresenta pertanto un cambiamento
di grande portata anche nel rapporto tra
banche ed imprese, intervenendo nel ridefinire i confini dei rispettivi
rapporti di relazione informativa ed operativa (...) Per
le imprese di qualità media ed inferiore, il rating determinato
dalle banche diventerà una variabile strategica per regolare il
costo e l'efficienza delle proprie scelte di struttura finanziaria
e di finanziamento degli investimenti, nonché uno strumento di valutazione
delle possibilità di crescita e di diversificazione. Il rating potrà
rappresentare un utile indicatore a supporto della definizione degli
obiettivi di gestione per il management contribuendo ad una più
efficiente politica del capitale. (...) Le strategie con cui
le imprese affrontano questo ambiente competitivo non possono essere
carenti sul piano finanziario. È necessario ricercare la continua
coerenza tra struttura delle fonti e obiettivi più generali di crescita,
innovazione e posizionamento di mercato. La finanza d'impresa assumerà
pertanto un ruolo centrale, sovente decisivo quando siano in gioco
anche le opportunità di crescita esterne. Ciò determinerà verosimilmente
una maggiore importanza delle funzioni finanziarie all'interno delle
imprese ed una maggiore attenzione alla programmazione delle risorse
e dei processi di sviluppo. Si delinea un passaggio fondamentale
per le imprese: la funzione finanza diverrà tanto importante quanto
quella commerciale, organizzativa, tecnologica».
4. Il rating bancario
Il rating è associato normalmente alle agenzie
internazionali come Moody's, Standard&Poor's o Fitch IBCA, che
danno il "voto" sull'affidabilità finanziaria di uno Stato, o sulle
emissioni di bond dei paesi emergenti, oppure su banche
o grandi aziende quotate. Ma adesso anche le aziende dovranno confrontarsi
con questo termine.
Letteralmente, rating significa
"valutazione". Di conseguenza, l'operazione di rating comporta la valutazione
della credibilità di uno Stato, di una emissione finanziaria, di un'impresa.
Semplificando il concetto ai fini espositivi, è possibile affermare che nel
processo di assegnazione del rating vengono valorizzati fattori di rischio
finanziario e fattori di rischio non finanziario. Tra i primi segnaliamo
l'analisi economico, patrimoniale e finanziaria (
score di bilancio),
l'analisi qualitativa (
score qualitativo) e l'analisi delle caratteristiche
ambientali dell'azienda (
score ambientale); tra i secondi, indichiamo
l'analisi comportamentale, suddivisa in andamento del rapporto tra azienda e banca
e andamento del rapporto tra azienda e sistema bancario complessivo (Centrale Rischi).
Generalmente, questi fattori di rischio vengono riassunti in fattori
«quatitativi», «qualitativi» e «andamentali»; i loro
pesi e il loro livello di "profondità" all'interno dei modelli di rating dipenderanno
dalle decisioni dei singoli istituti di credito: ecco spiegato il motivo principale
per cui difficilmente si avranno rating perfettamente identici assegnati alla stessa
azienda da banche diverse.
In definitiva, Basilea 2 fissa solo le linee guida, lasciando ampio spazio alle banche
ed alle autorità centrali di controllo del credito per quel che concerne le metodologie
e i processi che porteranno alla definizione del rating.
Ogni banca potrà scegliere tra tre modalità di comportamento:
il metodo
Standard Approach (livello minimo, obbligatorio).
il metodo
IRB (
Internal Rating Based approach) di base.
il metodo
IRB avanzato.
Prima di analizzare le tre modalità, occorre premettere che Basilea 1 presuppone
che ogni attività posta in essere dalla banca comporta l'assunzione di un rischio, che deve
essere quantificato e supportato, a copertura, da adeguato patrimonio di vigilanza
(capitale sociale, riserve, fondi rischi, riserve di rivalutazione, ecc.); con Basilea 1
veniva, generalmente, determinato un valore dell'8% dell'attivo ponderato per il rischio
di credito, valore ritenuto come sufficiente approssimazione del rischio; è possibile
schematizzare il percorso logico con il seguente
diagramma.
Per quanto riguarda alcuni esempi di coefficienti di ponderazione del rischio, possiamo indicare
0% per i titoli di Stato nazionali, 20% per i prestiti a banche di un Paese OCSE, 50% per un mutuo
ipotecario su abitazione, 100% per prestiti a imprese e privati e così via. A titolo di esempio,
se un'operazione comporta un attivo ponderato per il rischio di 10.000 euro, il "valore del
rischio" per la banca ammonta a 10.000 * 8% = 800; un valore del rischio di 800 significa che la
banca deve coprire questo rischio con 800 di patrimonio di vigilanza, che funge in pratica da risorsa
cautelativa contro le conseguenze del rischio (di credito); dato che in genere il patrimonio è
una risorsa scarsa e onerosa, il vincolo sul patrimonio di vigilanza si traduce in un limite
all'espansione dell'attivo rischioso: se la banca ha a disposizione solo 700 di patrimonio
di vigilanza, deve ridurre il portafoglio, e/o svolgere impieghi meno rischiosi (e/o aumentare il
patrimonio di vigilanza con intervento, ad esempio, degli azionisti che saranno costretti
a sottoscrivere nuovo capitale sociale). Ammettere un quoziente dell'8% dell'attivo ponderato,
significa di fatto consentire agli istituti di credito di assumere attività (ponderate) per un
ammontare che non ecceda un multiplo pari a 12,5 volte il patrimonio di vigilanza (100 / 8 = 12,5);
12,5 rappresenta di fatto il coefficiente di leva finanziaria implicitamente ammesso dalla
normativa di Basilea 1.
Lo Standard Approach di Basilea 2 non si discosta molto dal sistema utilizzato con
Basilea 1; tuttavia, viene introdotto un correttivo per legare
maggiormente i requisiti patrimoniali al rischio derivante dagli impieghi;
in pratica, alle varie attività devono essere assegnati dei coefficienti
di ponderazione commisurati al rischio e le ponderazioni sono basate su
valutazioni esterne della qualità creditizia, vale a dire rating esterni forniti
dalle cosiddette ECAI (External Credit Assessment Institution - agenzia esterna di
valutazione del merito di credito, come ad esempio Moody's, S&P, Fitch IBCA).
Le ponderazioni consentiranno di ridurre
gli accantonamenti di capitale per gli impieghi verso le aziende
con rating molto buoni (AAA, AA, A, ecc.) e di maggiorare gli
accantonamenti verso le imprese con rating peggiori (CCC, CC, ecc.),
mentre per gli impieghi verso aziende con rating medi e verso aziende senza
rating la ponderazione sarà neutrale (100%).
Considerando il limitatissimo numero di aziende
italiane che dispongono di un rating esterno, di fatto questo approccio
non porterà particolari benefici alle banche, lasciandole
sostanzialmente nella situazione attuale.
Quanto ai metodi IRB, l'adozione dell'approccio
avanzato (c.d. Advanced Approach) dovrebbe consentire
i più rilevanti vantaggi sul piano regolamentare ed operativo, nonché
i maggiori benefici patrimoniali.
Da rilevare che nell'ottobre 2003 Unioncamere ha effettuato una simulazione,
esaminando i bilanci dell'esercizio 2002 di
7.860 imprese italiane; di fatto, sono stati considerati i soli aspetti quantitativi
connessi al rating. Il 65% delle imprese analizzate si colloca nelle quattro classi centrali
(BBB-, BB+, BB e BB-), parzialmente critiche. Il 14,99% ha una buona valutazione
(singola A) e solo lo 0,02% può vantare la tripla A; oltre il 7% ha un
rating peggiore (D). Inoltre, nel febbraio 2005 la società di consulenza K-Finance
ha analizzato i bilanci dell'esercizio 2002 di circa 43.000 società di
capitali del settore manifatturiero, con fatturato superiore a 1,5 milioni di euro.
La ricerca, che anche in questo caso è stata condotta solo sugli aspetti quantitativi
del rating, ha evidenziato che il 18,2% delle imprese presentava un rating superiore
a BBB (eccellenza); il 23,6% delle imprese aveva rating compresi tra BB- e BB+
(normalità); il 35,9% aveva rating compresi tra B+ e CCC (vulnerabilità) e il
22,3% aveva rating compresi tra CCC- e C (imprese a rischio insolvenza).
5. I modelli IRB e le Pmi
Il Comitato di Basilea 2 ha fornito un quadro di
riferimento, non regole dettagliate, quindi il metodo di calcolo
del rating interno posto in essere da un istituto di credito potrà differire anche
significativamente da quello adottato da un altro istituto,
sia con riferimento agli elementi considerati, che al peso attribuito
ad ognuno di essi.
Secondo Torriero dell'ABI, i modelli IRB possono essere definiti come
«Un insieme strutturato e documentabile di metodologie
e processi organizzativi che permettono la classificazione su scala
ordinale del merito di credito di un soggetto e che quindi consentono
la ripartizione di tutta la clientela in classi differenziate di
rischiosità, a cui corrispondono cioè diverse probabilità di insolvenza».
Le imprese saranno quindi valutate, con riferimento alla rischiosità,
vale a dire alla probabilità di insolvenza, sulla base di
una scala ordinale di merito ed attraverso l'utilizzo di metodologie
e di processi organizzativi idonei (ed approvati da Banca d'Italia).
Come già indicato in precedenza, secondo le indicazioni previste dall'accordo
per poter utilizzare i metodi IRB, le banche devono dimostrare di avere adottato
l'uso interno dei modelli da almeno tre anni. Per questo, già nel 2003 si sono
avuti almeno i primi tentativi di definizione di metodologie e processi.
Segnalata quindi l'ampia discrezionalità di cui godranno
le banche per definire i propri metodi IRB, quali elementi di valutazione
utilizzeranno in concreto le banche? Riprendendo quanto già anticipato
in precedenza, è possibile affermare che attualmente sono identificabili diverse
classi di elementi:
5.1) Caratteristiche proprie dell'azienda, come la capacità storica
e futura di generare liquidità, la struttura patrimoniale, la flessibilità
finanziaria, la qualità dei ricavi, la qualità e la tempestività
delle informazioni, la qualità del management, il posizionamento nel settore
e via di seguito.
5.2) Caratteristiche ed andamento del settore in cui opera l'azienda;
si tratta di informazioni legate al settore, al mercato in generale
ed al mercato locale.
5.3) Andamento del rapporto "banca/azienda"; si tratta di tutti
quegli elementi che la banca può desumere dal rapporto storico
con l'azienda cliente (utilizzo degli affidamenti, sconfini, insoluti,
ecc.).
5.4) Andamento del rapporto "azienda/sistema bancario"
(dati desumibili dalla Centrale dei Rischi e da strumenti analoghi).
Come si vede, le aziende hanno molti elementi su cui lavorare per
evitare di giungere completamente impreparate all'appuntamento con il rating.
Non solo dovranno adoperarsi per migliorare la propria struttura
finanziaria e patrimoniale, ma anche la quantità, la qualità
e la tempestività delle informazioni verso l'esterno.
Le caratteristiche quali-quantitative sopra indicate saranno fondamentali per il processo
di valutazione della clientela da parte degli istituti di credito. Gli aspetti quantitativi
avranno un peso rilevante, in considerazione del fatto che essi sono più oggettivi e
verificabili, specialmente per le Pmi. Gli aspetti qualitativi avranno un peso
significativo nella valutazione di aziende molto piccole, ma saranno sempre in secondo piano
rispetto ai "numeri" - ai «fondamentali» di bilancio - dell'azienda; volendo azzardare
l'attribuzione di pesi percentuali, è possibile affermare che gli aspetti quantitativi potrebbero
pesare per il 50-60%% circa, mentre quelli qualitativi e andamentali per il restante 50-40% circa.
Ma molto dipenderà dalla dimensione delle singole aziende da valutare. In effetti, maggiore è la
dimensione dell'azienda e maggiore sarà presumibilmente il peso attribuito agli aspetti quantitativi,
ai «fondamentali» di bilancio; via via che diminuisce la dimensione aziendale,
diminuirà anche l'importanza degli aspetti quantitativi (basti pensare alle imprese non obbligate
alla redazione del bilancio d'esercizio secondo gli schemi obbligatori di stato patrimoniale e
di conto economico previsti dagli articoli 2424 e 2425 del Codice civile).
* * *
Relativamente agli aspetti di tipo quantitativo, lo strumento
Analisi di bilancio offerto da
analisiaziendale.it
potrebbe rappresentare un valido aiuto, come pure il
Test Basilea 2, in considerazione del fatto che è importante che la stima
della propria situazione sia effettuata direttamente dalle aziende, ancora prima che dalle banche,
perché questa autovalutazione può consentire una dialettica molto più efficace e collaborativa con
la struttura bancaria.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.