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  :: Approfondimenti - Documento

Basilea 2 e le nuove frontiere del rischio per le Pmi
di Leonardo Raito (Università di Ferrara)
Settembre 2006

1. Introduzione
Mancano pochi mesi all'entrata in vigore degli accordi di Basilea 2, che dal 1° gennaio 2007 uniformerà i criteri di concessione del credito da parte degli istituti bancari. Dal punto di vista assicurativo e della consulenza aziendale tuttavia, fino a oggi non è stata prestata una grande attenzione agli stravolgimenti che l'entrata in vigore degli accordi porterà al mercato.
Il problema del finanziamento dei rischi aziendali è stato sottovalutato. Nel valutare infatti il rating per la concessione del credito, le banche non potranno tralasciare una vigile analisi sulla qualità del quadro assicurativo dell'impresa. Un quadro che non riguarda solo le polizze sul credito (cauzioni) ma soprattutto le polizze a tutela del patrimonio aziendale e delle responsabilità civili dell'impresa, sempre più fondamentali nella logica della gestione della crisi. Ma in che cosa consiste la differenza tra trasferimento e finanziamento del rischio? Il confine non è così sottile come alcuni addetti ai lavori vogliono far pensare. Ciò che contraddistingue il finanziamento del rischio, dal punto di vista assicurativo, è la rapidità e la certezza dell'indennizzo. Cose non da poco, se si considera il fumoso linguaggio giuridico delle polizze, la scarsa professionalità di molti intermediari assicurativi interessati più alla quantità delle provvigioni che alla qualità dello strumento assicurativo proposto e la scarsa attenzione prestata da molti imprenditori e manager al servizio assicurativo considerato, a torto, come una spesa il più delle volte superflua. Ma con Basilea 2 dovrà cambiare l'approccio alle tematiche del rischio, pena grossi problemi nella fase di concessione dei crediti.

2. Le polizze incendio
Le polizze incendio vengono considerate da improvvisati addetti ai lavori, strumenti semplici da predisporre ed adattare alle diverse realtà aziendali. Tutto questo è scorretto. Innanzitutto il numero delle clausole, delle garanzie e delle estensioni che si utilizzano sulle polizze incendio è molto ampio e già questo è sinonimo di uno strumento che va costruito e modellato su una analisi profonda della realtà aziendale; inoltre, esistono clausole sottovalutate, come la "Pagamento dell'indennizzo" che in realtà possono nascondere insidie in fase di liquidazione del sinistro. Il mercato assicurativo odierno, per le Pmi propone tre principali tipi di polizza incendio. Le polizze multigaranzia sono strumenti molto comuni ma hanno il problema di essere preconfezionate abbinando di solito una sezione incendio, una di responsabilità civile e una furto. Ciò non toglie che possano essere strumenti validi per determinate realtà aziendali che non necessitino di particolari varianti. Si tratta comunque di strumenti poco flessibili. Difficile derogare il normativo, difficile aggiungere clausole particolari che non siano quelle permesse dal prodotto. Le polizze incendio propriamente intese sono invece catalogate in due grandi famiglie: le "rischi nominati" (named perils) e le "tutti i rischi" (all risks). Come tecnico e consulente di nuova generazione prediligo la filosofia delle all risks: ampi ventagli di garanzie, franchigie frontali. Mi sembra una polizza chiara e facilmente comprensibile. Le "rischi nominati" sono comunque ottimi strumenti e, se costruite con criterio, non si allontanano molto dalla sorelle. Quello che ci tengo a precisare è comunque che entrambe le tipologie di polizza sono validi strumenti di finanziamento del rischio solo se sono state costruite con criterio. Cosa intendo per criterio è presto detto e lo enuncerò nei prossimi paragrafi.

3. Le somme assicurate
Come si assicura un'azienda contro l'incendio e i rischi accessori? Quali sono le somme da mettere in polizza? Queste due domande fondamentali fanno la differenza tra chi assicura davvero e chi lo fa per gioco. Il problema è che con la sicurezza di un'impresa non ci si può permettere di giocare. Specie perché le somme assicurate sono soggette alle pericolose sottoassicurazione e regola proporzionale certificate dall'articolo 1907 del Codice Civile:

Art. 1907 - Assicurazione parziale
 
«Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto».

Lo spirito dell'articolo scritto dal legislatore è il seguente. L'impresa paga un premio per trasferire un rischio all'assicuratore ma il premio viene calcolato sulle somme assicurate. Se la somma non è corretta, l'impresa non può pretendere che l'assicuratore, che per trasferire il rischio avrebbe preteso un premio più alto, paghi l'importo totale del sinistro, che sarà pertanto ridotto, in proporzione di quanto versato (e assicurato). Si tratta di una regola aurea e chiara, ma forse non ancora profondamente conosciuta. La chiave di volta sta nel recepire il fatto che le somme assicurate sono con il cosiddetto "valore a nuovo". Ovvero il valore di rimpiazzo delle cose danneggiate che non va quantificato sul grado di vetustà o d'uso, ma sul costo effettivo di rimpiazzo calcolato al giorno del sinistro. Un errore nella determinazione della somma assicurata può causare dei difetti di indennizzo sensibili, tali anche da compromettere la facoltà di ripresa da parte dell'azienda colpita da sinistro. Questo rischio incorre per le partite fabbricati, contenuto, macchinari, merci, elettronica e per tutte quelle soggette a una determinazione. Per ovviare al rischio di incombere nella sottoassicurazione esistono strumenti come la stima preventiva, regolata da apposite pattuizioni contrattuali. Altri strumenti sono clausole come la Leeway clause (condizione normalmente adottata per i rischi industriali relativamente alla garanzia "Incendio" con la quale l'impresa si impegna a ritenere coperti di prestazione assicurativa tutti i beni descritti in polizza anche in presenza di una eccedenza del valore estimato purché tale eccedenza non risulti superiore ad una percentuale - mediamente il 20% -; il premio dovuto sarà poi conguagliato alla fine dell'esercizio sulla reale consistenza dei valori estimati) o come l'assicurazione fluttuante, destinata ai magazzini con molte variazioni di contenuto nel corso dell'anno. Queste clausole pattuiscono una frazione di premio alla stipula della polizza e una regolazione a fine anno.

4. Polizze danni indiretti
La ripresa della normale attività di un'azienda colpita da sinistro può essere inoltre favorita dalla presenza di una polizza danni indiretti, collegata con la polizza incendio danni diretti. Questo tipo di copertura va a garantire le spese necessarie per il ripristino dell'attività e viene redatta in Italia in una triplice forma. Esiste una polizza a diaria, di vecchia concezione che garantisce una somma forfetaria per ogni giorno di inattività. Esistono inoltre le due polizze "Perdita di Profitto" (LOP: Loss of profit) e su Margine di Contribuzione (MDC). Non si tratta di strumenti semplici da costruire, specie perché vanno elaborate sui dati di bilancio aziendali. Sono polizze che permettono però l'instaurazione di una forte partnership tra assicuratore e azienda. La copertura danni indiretti sembra fondamentale in chiave Basilea 2 proprio perché rappresenta uno strumento di maggiori garanzie per la ripresa dell'attività e la gestione di una crisi seguente a sinistro. Di conseguenza, garantisce all'istituto di credito una maggiore tranquillità nella valutazione del grado di solvibilità dei crediti.


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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