Basilea 2, partenza a singhiozzo
di Enzo Rocca
Il Sole 24 Ore
Lunedì 18 dicembre 2006
Conto alla rovescia per completare il recepimento di Basilea 2.
I lavori per introdurre a tutti gli effetti la
regolamentazione sul capitale delle banche (prevista,
appunto, dall'Accordo di Basilea 2) dovrebbero, infatti,
concludersi il 31 dicembre. Il Governo approverà il decreto
legislativo di recepimento delle direttive comunitarie in una
delle prossime riunioni del Consiglio dei ministri.
Il passaggio parlamentare, e la successiva delibera del Cicr,
consentiranno alla Banca d'Italia di emanare la
necessaria regolamentazione.
L'entrata in vigore. La nuova normativa entrerà, quindi,
in vigore il 1° gennaio 2007. Per i metodi più avanzati
di calcolo dei requisiti patrimoniali, l'efficacia delle nuove
regole è invece spostata al 1° gennaio 2008. Tuttavia -
come anticipato sul Sole-24 Ore del 9 e del 12 dicembre
- alle banche è concessa la possibilità di continuare ad
applicare le norme attualmente in vigore, ossia Basilea 1,
sino alla fine del 2007 (i riferimenti normativi sono
l'articolo 152, paragrafi da 8 a 14, della direttiva 2006/48/Ce).
Le banche che faranno uso di tale opzione avranno, quindi,
ancora un anno di tempo per adeguare i propri sistemi operativi
alle modalità di calcolo standard stabilite da Basilea 2.
L'esercizio di tale facoltà comporta anche l'esenzione dal
rispetto delle norme di valutazione interna dell'adeguatezza
patrimoniale complessiva (il cosiddetto "secondo pilastro") e di
informativa al pubblico ("terzo pilastro"). La facoltà
consente, infine, la riduzione (che può raggiungere il
100%) dell'assorbimento di capitale per i rischi
operativi, in quanto già implicitamente inclusi nel
requisito standard di Basilea 1.
Occorre considerare, inoltre, che l'utilizzo dei
metodi avanzati (previsto a partire dal 2008) è
facoltativo e richiede significativi interventi tecnici
e organizzativi.
E' presumibile, pertanto, che alla data di avvio di Basilea 2
solo un numero limitato di banche adotteranno i nuovi metodi.
Di conseguenza, l'impatto della disciplina dovrebbe
essere diluito nel tempo.
Il nuovo Accordo di Basilea 2, peraltro, ha già cominciato
a produrre i suoi effetti. Alcune banche hanno già
modificato le loro prassi gestionali, adottando le nuove
modalità operative basate sul rating. Altri istituti
creditizi inizieranno nel 2007.
Le motivazioni di questi anticipi vanno ricercate da un
lato nella volontà di far proprie le migliori prassi adottate
in materia a livello internazionale, dall'altro dalla
complessità del processo autorizzativo. In particolare,
l'accesso alle modalità di calcolo dei requisiti patrimoniali
basate sui rating interni è condizionata dall'esito positivo di
un procedimento autorizzativo (condotto dalla Banca
d'Italia) che prevede, tra l'altro, la verifica
dell'adozione dei metodi Irb (Internal rating based)
nella fase antecedente alla richiesta di convalida (il
cosiddetto experience requirement).
Questo procedimento prevede che le banche debbano dimostrare di
aver effettivamente utilizzato il sistema di rating e
che esso rappresenti un vero strumento di conduzione
aziendale e non un mero criterio computistico. A tal
fine, esse devono modificare le prassi gestionali e, in
particolare, il processo di erogazione del credito, la
gestione del capitale aziendale e le connesse funzioni
di governo societario.
Il requisito dell'esperienza deve essere rispettato nei
tre anni precedenti il rilascio dell'autorizzazione.
Per le richieste di convalida presentate entro il
31 dicembre 2009, il suddetto limite è ridotto a un
anno nel metodo Irb di base e per la classe delle
esposizioni al dettaglio, ovvero a due anni per quanto
riguarda il metodo Irb avanzato.
Il recepimento. Nei prossimi giorni il
Governo e gli altri soggetti coinvolti completeranno il
recepimento delle nuove regole. Il "Nuovo Accordo sul
Capitale", pubblicato nel giugno 2004 e poi integrato
nel luglio dell'anno successivo, aggiorna il documento
emanato nel 1988 relativo all'adeguatezza patrimoniale e
ai coefficienti minimi di capitale delle banche con la
finalità di rafforzare la stabilità del sistema bancario
attraverso l'adozione di più solide prassi di gestione
del rischio da parte delle banche.
Il documento è il frutto del lavoro del Comitato di vigilanza
bancaria istituito alla fine del 1974 dai Governatori delle
banche centrali dei Paesi del Gruppo dei Dieci. Lo
compongono i rappresentanti delle autorità di vigilanza
e delle banche centrali di Belgio, Canada, Francia,
Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi,
Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svezia e Svizzera.
In seguito alla pubblicazione definitiva
sono stati avviati i lavori di recepimento del nuovo
schema di regolamentazione all'interno dell'Unione
europea, che hanno portato il 14 giugno 2006
all'approvazione delle Direttive 2006/48/Ce e 2006/49/Ce
(conosciute come Capital Requirements Directive o Crd),
che le direttive sull'accesso all'attività degli enti
creditizi (2000/12/Ce) e quella sull'adeguatezza
patrimoniale di imprese di investimento ed enti
creditizi (93/6/Cee).
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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