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Basilea 2, partenza a singhiozzo
di Enzo Rocca
Il Sole 24 Ore
Lunedì 18 dicembre 2006

Conto alla rovescia per completare il recepimento di Basilea 2. I lavori per introdurre a tutti gli effetti la regolamentazione sul capitale delle banche (prevista, appunto, dall'Accordo di Basilea 2) dovrebbero, infatti, concludersi il 31 dicembre. Il Governo approverà il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie in una delle prossime riunioni del Consiglio dei ministri. Il passaggio parlamentare, e la successiva delibera del Cicr, consentiranno alla Banca d'Italia di emanare la necessaria regolamentazione.
L'entrata in vigore. La nuova normativa entrerà, quindi, in vigore il 1° gennaio 2007. Per i metodi più avanzati di calcolo dei requisiti patrimoniali, l'efficacia delle nuove regole è invece spostata al 1° gennaio 2008. Tuttavia - come anticipato sul Sole-24 Ore del 9 e del 12 dicembre - alle banche è concessa la possibilità di continuare ad applicare le norme attualmente in vigore, ossia Basilea 1, sino alla fine del 2007 (i riferimenti normativi sono l'articolo 152, paragrafi da 8 a 14, della direttiva 2006/48/Ce).
Le banche che faranno uso di tale opzione avranno, quindi, ancora un anno di tempo per adeguare i propri sistemi operativi alle modalità di calcolo standard stabilite da Basilea 2. L'esercizio di tale facoltà comporta anche l'esenzione dal rispetto delle norme di valutazione interna dell'adeguatezza patrimoniale complessiva (il cosiddetto "secondo pilastro") e di informativa al pubblico ("terzo pilastro"). La facoltà consente, infine, la riduzione (che può raggiungere il 100%) dell'assorbimento di capitale per i rischi operativi, in quanto già implicitamente inclusi nel requisito standard di
Basilea 1.
Occorre considerare, inoltre, che l'utilizzo dei metodi avanzati (previsto a partire dal 2008) è facoltativo e richiede significativi interventi tecnici e organizzativi.
E' presumibile, pertanto, che alla data di avvio di Basilea 2 solo un numero limitato di banche adotteranno i nuovi metodi. Di conseguenza, l'impatto della disciplina dovrebbe essere diluito nel tempo.
Il nuovo Accordo di Basilea 2, peraltro, ha già cominciato a produrre i suoi effetti. Alcune banche hanno già modificato le loro prassi gestionali, adottando le nuove modalità operative basate sul rating. Altri istituti creditizi inizieranno nel 2007.
Le motivazioni di questi anticipi vanno ricercate da un lato nella volontà di far proprie le migliori prassi adottate in materia a livello internazionale, dall'altro dalla complessità del processo autorizzativo. In particolare, l'accesso alle modalità di calcolo dei requisiti patrimoniali basate sui rating interni è condizionata dall'esito positivo di un procedimento autorizzativo (condotto dalla Banca d'Italia) che prevede, tra l'altro, la verifica dell'adozione dei metodi Irb (Internal rating based) nella fase antecedente alla richiesta di convalida (il cosiddetto experience requirement).
Questo procedimento prevede che le banche debbano dimostrare di aver effettivamente utilizzato il sistema di rating e che esso rappresenti un vero strumento di conduzione aziendale e non un mero criterio computistico. A tal fine, esse devono modificare le prassi gestionali e, in particolare, il processo di erogazione del credito, la gestione del capitale aziendale e le connesse funzioni di governo societario.
Il requisito dell'esperienza deve essere rispettato nei tre anni precedenti il rilascio dell'autorizzazione. Per le richieste di convalida presentate entro il 31 dicembre 2009, il suddetto limite è ridotto a un anno nel metodo Irb di base e per la classe delle esposizioni al dettaglio, ovvero a due anni per quanto riguarda il metodo Irb avanzato.
Il recepimento. Nei prossimi giorni il Governo e gli altri soggetti coinvolti completeranno il recepimento delle nuove regole. Il "Nuovo Accordo sul Capitale", pubblicato nel giugno 2004 e poi integrato nel luglio dell'anno successivo, aggiorna il documento emanato nel 1988 relativo all'adeguatezza patrimoniale e ai coefficienti minimi di capitale delle banche con la finalità di rafforzare la stabilità del sistema bancario attraverso l'adozione di più solide prassi di gestione del rischio da parte delle banche.
Il documento è il frutto del lavoro del Comitato di vigilanza bancaria istituito alla fine del 1974 dai Governatori delle banche centrali dei Paesi del Gruppo dei Dieci. Lo compongono i rappresentanti delle autorità di vigilanza e delle banche centrali di Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svezia e Svizzera.
In seguito alla pubblicazione definitiva sono stati avviati i lavori di recepimento del nuovo schema di regolamentazione all'interno dell'Unione europea, che hanno portato il 14 giugno 2006 all'approvazione delle Direttive 2006/48/Ce e 2006/49/Ce (conosciute come Capital Requirements Directive o Crd), che le direttive sull'accesso all'attività degli enti creditizi (2000/12/Ce) e quella sull'adeguatezza patrimoniale di imprese di investimento ed enti creditizi (93/6/Cee).


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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