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Approfondimenti - Documento |
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Basilea 2. Verso l'applicazione. Regole ed opportunità
a cura di Confesercenti Emilia Romagna
Marzo 2006
1. Le piccole imprese verso l'applicazione di Basilea 2
L'applicazione del Nuovo Accordo di Basilea 2 é ormai una realtà che determinerà un significativo
cambiamento "culturale" e nei comportamenti delle banche, delle imprese e di molte istituzioni
pubbliche. Si sa che i cambiamenti culturali sono quelli che necessitano di maggior tempo per
realizzarsi. Hanno bisogno di essere interiorizzati e, qualche volta, devono crearsi condizionamenti
e vincoli forti per "passare". In questo caso, partendo da un accordo che, a prima vista, potrebbe
sembrare soltanto un insieme di nuove regole, ci si sta progressivamente avviando verso un sistema
fortemente concorrenziale dove ogni "attore" dovrà giocare sempre di più e sempre meglio le sue
carte. Questa concorrenza sarà la forza più importante che consentirà il cambiamento.
In questo scenario la Confesercenti, che associa piccole imprese, si è prefissa
1. di individuare in che modo queste piccole imprese saranno effettivamente toccate
dall'applicazione delle nuove regole. Come verranno effettivamente considerate e valutate dalle
banche;
2. di capire come potranno giocare al meglio la loro "partita". Come potranno e dovranno
comportarsi per limitare i maggiori oneri, che l'applicazione del nuovo accordo implica, e
trasformarli in opportunità;
3. di individuare cosa potrà e dovrà fare la stessa Confesercenti per affiancare le piccole
imprese associate
e lo sta realizzando.
Ma innanzitutto cosa ne pensa Confesercenti dell'entrata in vigore di Basilea 2 e cosa chiede alle
banche?
Confesercenti non può che vedere positivamente l'applicazione di un sistema di regole che tende a
rendere più "efficiente" il mercato finanziario. Un percorso che, comunque, era già in atto nelle
strategie gestionali delle banche e che il Nuovo Accordo asseconda e stimola. Un percorso necessario
per indurre una sana competizione utile ad alleggerire anche i costi dei servizi bancari. Ma
l'applicazione può avvenire in modi diversi anche in relazione alle diverse strategie delle banche e
questo interessa più da vicino le piccole imprese rappresentate dall'Associazione. Ecco allora che
Confesercenti chiede alle banche di
non limitarsi ad elaborare rating con una meccanica applicazione di procedure
assumere tutti gli elementi valutativi che possono essere resi disponibili dalle
imprese anche tramite l'Associazione
dare il giusto peso agli elementi qualitativi che, nel caso delle piccole imprese,
possono spesso avere più importanza rispetto agli elementi quantitativi
tenere conto, nella definizione del costo delle operazioni, di garanzie che, pur non
essendo considerate valide dalle regole di Basilea 2, consentono nei fatti una effettiva riduzione
delle perdite e un minore impatto sul conto economico rispetto a quello "teorico"
considerare la possibilità di concordare con l'Associazione il trasferimento di
informazioni "strutturate e utili" alla elaborazione dei rating trasferendo positivamente sul
costo delle operazioni il servizio ricevuto.
2. Considerazioni generali
L'omogeneità del trattamento normativo, che aveva profondamente caratterizzato il primo accordo del
1988, aveva privilegiato l'obiettivo di pari opportunità competitive a tutte le banche.
Il Nuovo Accordo ha, invece, un orientamento fortemente meritocratico, ovvero premia chi viene
considerato meritevole e penalizza chi non lo è. Tende a sviluppare un processo a catena (il cui
motore è la competitività) che, intervenendo in primo luogo sulle banche, si ribalta innanzitutto
sui suoi clienti (imprese, privati, enti, ecc.) e impatta successivamente sul "sistema -paese" nel
suo insieme.
Come avviene tutto questo:
anziché imporre regole uniformi per la vigilanza delle banche sono stati privilegiati e
incentivati sistemi di valutazione che tendono ad avvicinare alle regole, e a valorizzare, i sistemi
gestionali interni delle banche. Sistemi che possono essere notevolmente diversi tra una banca e
l'altra e, a seconda delle strategie, innovarsi continuamente
le banche che svilupperanno sistemi di gestione del rischio più sofisticati potranno
scegliere approcci regolamentari più avanzati e offrire condizioni sui prestiti più competitive ai
clienti che potranno meritarle. Quindi la maggiore correlazione possibile tra rischiosità e costo
delle operazioni
i soggetti finanziati dalle banche, ed in particolare le imprese, che riusciranno a
realizzare la miglior gestione aziendale (e riusciranno anche a farlo sapere), privilegeranno le
banche capaci di poter valorizzare, in termini di costo, queste qualità
saranno privilegiati gli enti di garanzia (compresi i confidi) che risponderanno ai
requisiti richiesti da Basilea 2 o che abbiano storicamente generato un'effettiva protezione elevata
a favore delle banche
saranno premiati tutti i soggetti (comprese le associazioni di categoria) che saranno
capaci di aiutare le imprese a migliorare la propria gestione aziendale e a "farlo sapere" alle
banche nel modo più congeniale alle loro necessità
saranno infine avvantaggiati i "sistema-paese" dove sarà più efficiente l'apparato
giudiziario che consenta un più rapido e completo recupero dei crediti e dove è più efficiente
tutto l'apparato amministrativo. Sarà, ad esempio, avvantaggiata l'impresa finanziata in un Paese
dove la maggiore capacità di recupero di un credito consente alla banca di dover detenere minor
capitale essendo esposta ad un minor rischio.
Non vi è dubbio, quindi, che Basilea 2 sia una normativa che fuoriesce dal ristretto ambito della
regolamentazione dell'attività della banca, modifica le opportunità competitive di banche, imprese,
sistemi-paese e, come tale, richiede una profonda comprensione per cogliere le opportunità
minimizzando gli svantaggi che ne possono derivare.
La Confesercenti vuole dare il suo contributo in questa direzione.
Ai fini della presente trattazione può risultare utile evidenziare alcuni comportamenti che ancora
oggi caratterizzano l'attività finanziaria delle imprese e il rapporto tra banche e imprese in
Italia.
Uno dei fenomeni emerso appena si è cominciato a parlare delle nuove regole è la pratica,
soprattutto italiana, di forti sconfinamenti nei tempi di pagamento tra imprese e banche e tra le
stesse imprese. Con la nuova definizione di insolvenza proposta tale pratica, nel tempo, non sarà
più possibile e sarà quindi indispensabile che il fenomeno venga ridotto a livelli fisiologici in
tutto il sistema economico.
Contrariamente a quanto avviene in molti Paesi europei in Italia è molto diffuso il multiaffidamento.
Le nuove regole tenderanno invece ad imporre alle aziende di sviluppare un rapporto di
monoaffidamento o almeno più duraturo e selettivo.
Gli imprenditori, soprattutto italiani, sono normalmente attenti e preparati in campo tecnico,
commerciale e gestionale. Generalmente conoscono bene i loro prodotti e cosa possono fare per
incrementare le vendite, la produttività, i margini, ecc. Non si preoccupano, non dedicano tempo e
spesso non conoscono adeguatamente gli aspetti finanziari delle proprie imprese. Lo fanno solo
quando ci sono costretti da esigenze vincolanti. Ecco allora che si utilizza molto di più, rispetto
ad altri Paesi europei, l'affidamento a breve rispetto al finanziamento a medio e lungo termine.
Facilmente, con l'utilizzo del finanziamento a breve, si sconfina e si incorre nelle penalizzazioni
del massimo scoperto. La motivazione di tutto questo spesso è solamente scarsa attenzione e scarsa
cura della gestione finanziaria della propria impresa.
3. Breve premessa metodologica e problematiche che interessano le imprese
Occorre una breve ed essenziale premessa metodologica per individuare quando e come le piccole
imprese verranno prese in considerazione.
Il Nuovo Accordo (International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A
Revised Framework) sottoscritto nel giugno del 2004 è intervenuto su tre fondamentali aree
definite "pilastri": i requisiti minimi di capitale (capital adequacy), i processi di
vigilanza e la disciplina di mercato. Nella prima e più importante area di intervento, relativa ai
requisiti minimi di capitale, ha previsto tre tipi di rischio da coprire:
1. i rischi di credito,
2. i rischi di mercato,
3. un insieme di altri rischi relativi alla gestione interna delle banche denominati
"operativi".
Con riguardo al rischio di credito il Comitato di Basilea ha individuato tre alternative per
migliorare l'attuale sistema che impone alle banche di vincolare un importo di capitale pari
all'8% rispetto ai finanziamenti e impegni assunti verso la clientela privata (percentuali minori
quando si tratta di banche o enti pubblici). Ha inoltre stabilito, con rigidità, una definizione di
inadempimento chiamata "default" che avrà grosse implicazioni gestionali sia per le banche
che per le imprese, le une e le altre interessate a minimizzare il fenomeno e le perdite conseguenti.
Relativamente a questo aspetto, in effetti, il Comitato di Basilea ha ritenuto che occorresse
rendere la definizione di default più oggettiva e più facile da rilevare puntualmente, attraverso i
mancati pagamenti, piuttosto che derivarla da valutazioni sulla incapacità di far fronte alle
obbligazioni assunte utilizzando definizioni e classificazioni normalmente adottate dalla prassi
bancaria (partite anomale distinte in partite in sofferenza e partite incagliate ecc.). Si considera
in default il debitore per il quale si è verificato uno o entrambi i seguenti eventi:
1. la banca considera improbabile che il debitore onori per intero i suoi debiti senza tenere
conto delle azioni di recupero che può porre in essere (sono definite una serie di circostanze che
ritengono verificata questa ipotesi)
2. il debitore è moroso da oltre 90 giorni su una qualunque esposizione (valore che per
l'Italia e per cinque anni è stato portato a 180 giorni).
Da considerare che il default su una esposizione mette in default il debitore e, quindi, su tutte le
esposizioni appartenenti allo stesso. Quindi un semplice inadempimento (e non uno stato di
insolvenza) può avere una ricaduta significativa nelle valutazioni dell'impresa ai fini della
concessione del credito e del suo costo. Questo imporrà alle imprese una crescente attenzione alle
condizioni di liquidità, una gestione finanziaria e della tesoreria molto più prudenti rispetto al
passato.
Le tre alternative individuate per la valutazione del rischio di credito sono:
1. un nuovo approccio standard che riconosce rating esterni e tecniche di mitigazione dei
rischi basata su una più articolata struttura di ponderazioni;
2. un approccio basato su rating costruiti internamente alla banca: versione di base o
versione avanzata;
3. un approccio basato su un modello completo di gestione delle perdite inattese a livello
di portafoglio;
La terza soluzione è stata rinviata al futuro in quanto, pur essendo quella potenzialmente in
grado di dare i risultati più accurati, al momento esistono significativi ostacoli alla validazione
dei modelli.
Senza entrare troppo nel particolare si può dire che
l'approccio standard è molto simile alla regolamentazione attuale in vigore dal 1988 e
conferma l'obbligo di accantonare un "capitale di vigilanza" pari all'8% dell'ammontare delle
operazioni di credito erogate. L'accantonamento deve essere effettuato interamente, quindi al 100%,
se l'operazione di credito riguarda imprese senza rating predisposti da agenzie specializzate
(che il Nuovo Accordo ha riconosciuto). Possono essere applicate (rispettando regole e metodologie
precise) percentuali che variano dal 20% al 100% a imprese per le quali esistono rating esterni.
E' prevista anche l'applicazione di una percentuale del 150% per i soggetti con più basso rating
(sotto il B-) e per operazioni senza rating non garantite e considerate in mora da oltre 90 giorni.
E' evidente che vengono pubblicati rating solo per pochissime imprese di grandi dimensioni e quindi,
in concreto, l'accantonamento integrale (100%) riguarderà la quasi totalità delle imprese.
il metodo che prevede rating interni di base (FIRBA) richiede alla banca la capacità di
elaborare, per ogni debitore e in relazione ad ogni operazione, un parametro che serve a calcolare
il rischio di credito: la probabilità (PD) di default entro un determinato lasso di tempo. Gli altri
tre parametri (loss given default LGD - percentuale di perdita in caso di default, exposure at
default EAD - esposizione al momento del default e maturity M - vita residua dell'esposizione - i
cui significati, nell'economia di queste brevi note, non vengono approfonditi) sono calcolati
seguendo le regole stabilite dall'Accordo. Ciò non vale per i debitori rientranti nella categoria
"retail" (comprese le micro-imprese come individuate di seguito) per i quali la banca è tenuta ad
elaborare anche la LGD e la EAD mentre la vita residua delle esposizioni non viene presa in
considerazione.
il metodo che prevede rating interni avanzati (AIRBA) richiede alla banca la capacità di
elaborare, per ogni debitore e in relazione ad ogni operazione, tutti i parametri che servono a
calcolare il rischio di credito.
Gli ultimi due metodi per determinare rating interni IRBA (foundation FIRBA e advanced AIRBA)
consentono alle banche, per i debitori più meritevoli, risparmi in termini di capitale di vigilanza
richiesto sia rispetto al nuovo approccio standard sia rispetto alla situazione attuale e questo
comporterà tendenzialmente, per questi clienti, un incremento della disponibilità di credito e a
costi più bassi.
Per fare un esempio si possono considerare due banche che operano nella stessa area ed hanno in
comune alcuni clienti. La banca che utilizza l'approccio standard offrirà ai clienti le operazioni
di prestito ad un determinato tasso, la banca che utilizza rating interni sarà in grado di fare una
valutazione dei clienti e di classificarli in fasce diverse sulla base della rischiosità calcolata,
e quindi di offrire tassi differenziati in relazione alla classificazione ottenuta. Pertanto, dei
clienti comuni alle due banche, quelli in condizione di migliore solvibilità aumenteranno il loro
indebitamento con la seconda banca che sarà in grado di offrire condizioni più vantaggiose, in
quanto diversificate sulla base della classificazione effettuata, viceversa quelli con maggiori
difficoltà avranno convenienza a rivolgersi alla prima banca che offrirà loro tassi più bassi.
E' verosimile supporre che la maggior parte degli istituti di credito, ad eccezione di quelli di
piccole dimensioni, adotteranno i rating interni.
Per elaborare rating interni, le banche considerano un "profilo aziendale" e un "profilo andamentale".
In generale si può affermare che le banche nel corso di un'istruttoria di affidamento svolgono
indagini per valutare da un lato la capacità di rimborso del cliente e, dall'altro, la rischiosità
dell'operazione da esaminare.
L'analisi avviene attraverso la raccolta di informazioni sull'impresa e, per il profilo aziendale,
vengono esaminati dati di tipo
qualitativo che possono riguardare la forma giuridica, la struttura organizzativa, il
mercato di riferimento, eventuali attività di ricerca (score qualitativo)
quantitativo ovvero di analisi dei bilanci dai quali si rileva la redditività, la
liquidità, l'indebitamento, e più in generale le condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie
dell'impresa (score di bilancio)
settoriali relative alle prospettive del settore in cui opera l'impresa
(score settoriale)
mentre per il "profilo andamentale" vengono esaminati i seguenti elementi
profilo andamentale interno (score andamentale interno) dove vengono esaminati gli
elementi del rapporto tra la banca e l'imprese (utilizzo del conto corrente, fidi e linee di
credito, sconfinamenti, correttezza nei pagamenti, rispetto in generale delle regole, ecc)
profilo andamentale di credito (score andamentale di credito) dove vengono esaminati
elementi del rapporto dell'impresa con il sistema bancario, con le altre imprese e il sistema
economico in generale (analisi dati centrale rischi, ecc).
Tenendo conto che i nuovi criteri entreranno in vigore da gennaio 2007 e del tempo necessario per la
loro sperimentazione e validazione le banche hanno già da tempo fatto le loro scelte in termini di
metodi di valutazione del rischio tenendo conto delle tre alternative prima evidenziate e della
possibilità concreta di poterle applicare in relazione alle capacità gestionali interne.
Questa scelta, oltre alle diverse metodologie gestionali interne, è l'elemento più importante per
affermare che le imprese avranno una valutazione diversa in relazione alla banca a cui si
rivolgeranno.
4. In cosa si traduce l'applicazione dei vari metodi per la "piccola impresa"?
Per poter dare una risposta esauriente a questa domanda, oltre a quanto già esaminato, occorre
capire che cosa si intende per "piccola impresa" e in che modo e con quali elementi potrà essere
valutato il suo rischio di credito e in relazione alla specifica operazione. Parliamo soprattutto di
rischio di credito in quanto è quello sul quale maggiormente l'impresa può incidere con i suoi
elementi qualitativi quantitativi e andamentali. Limitatissime o nulle sono invece le possibilità
di incidere sul rischio di mercato e sui rischi operativi che contribuiscono (in misura più limitata)
a determinare il capitale di vigilanza che la banca deve obbligatoriamente accantonare.
Il segmento imprese viene suddiviso in:
grandi imprese (con fatturato pari o superiore a 50 milioni di euro)
piccole e medie imprese (con fatturato pari o superiore ai 5 e inferiore ai 50 milioni
di euro)
micro-imprese (con un fatturato inferiore ai cinque milioni di euro).
Ai fini della presente trattazione quando parliamo di "piccola impresa" facciamo riferimento quasi
esclusivamente alla "micro-impresa" e ad una percentuale molto bassa di "piccole e medie imprese"
come sopra definite.
Ciò è molto importante per le considerazioni che qui si vogliono sviluppare in quanto le micro-imprese
con un'esposizione complessiva verso la singola banca inferiore ad un milione di euro possono essere
trattate dalle banche nel gruppo "retail" (dettaglio) con due risvolti molto significativi
1. la banca deve gestire questi clienti non su base individuale ma come aggregato di
portafoglio con caratteristiche di rischio simili ai fini della valutazione e quantificazione dei
rischi. Tuttavia ciò non impedisce che le esposizioni al dettaglio siano trattate su base individuale
in determinate fasi del processo di gestione del rischio
2. se la banca applica il metodo standard la ponderazione del rischio di credito scende dal
100% al 75%.
Quando parliamo di "piccola impresa" dobbiamo anche considerare che parliamo di imprese che
mediamente presentano le seguenti caratteristiche (alcune delle quali già evidenziate):
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a. dimensioni micro
b. struttura organizzativa che nella maggior parte dei casi si identifica con il
proprietario
c. interferenza dal punto di vista finanziario tra impresa e vita privata
d. sottocapitalizzazione dell'impresa a favore di investimenti privati
e. dati di bilancio incompleti e non sempre adeguatamente rappresentativi della situazione
reddituale, patrimoniale e finanziaria
f. cattivo utilizzo dei conti correnti bancari e degli affidamenti: sconfinamenti anche solo
per disattenzione e poco tempo dedicato a questi aspetti
g. scarso utilizzo dei finanziamenti consolidati a favore degli affidamenti a breve termine
h. pochissima propensione alla pianificazione e, quando esiste, poca propensione a tradurla
in documentazione scritta
i. scarsissima informazione scritta fornita alla banca. Le relazioni con le banche sono di
norma personali e basate su elementi soggettivi
j. tendenza ad operare con diverse banche e a non avere un interlocutore principale
k. bassa "cultura" finanziaria
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Di fronte a queste caratteristiche le banche, nella determinazione del rating tendono
a dare maggior peso alle informazioni di tipo andamentale rilevabili direttamente,
rispetto a quelle di tipo quantitativo rilevabili dai bilanci
tendono ad utilizzare rilevazioni automatiche basate su dati dell'aggregato retail e a
non impiegare troppe risorse per procurarsi informazioni che, qualora disponibili a costi
accettabili, potrebbero consentire in certi casi valutazioni migliori per l'impresa.
Si è detto fin qui che le banche determinano il rating relativo alla specifica operazione e sulla
base di quello sono tenute ad accantonare una quantità maggiore o minore di capitale di vigilanza.
Questo, insieme ad altri elementi, incide in modo proporzionale sulla determinazione del costo
dell'operazione (pricing). Ma il rischio di credito, rappresentato dal rating, può essere
"mitigato" (ridotto) con le garanzie con conseguenze dirette sul capitale di vigilanza e sul costo
dell'operazione.
Per le banche che utilizzano l'approccio di base e la versione base del metodo dei rating interni
(FIRBA) Basilea 2 stabilisce delle regole precise sui soggetti riconosciuti come fornitori di
garanzie e sulle caratteristiche, anche formali, che le stesse devono avere. Più libertà nel
determinare questi aspetti è lasciata alle banche che utilizzano la versione avanzata del metodo dei
rating interni (AIRBA) anche se le scelte compiute dovranno essere validate dagli organi di
vigilanza.
Queste regole avranno ripercussioni notevoli sul mondo delle garanzie normalmente fornite. Per fare
alcuni esempi
1. non risultano riconosciute le garanzie rilasciate dai singoli imprenditori a titolo
personale
2. non risultano riconosciute neppure le garanzie personali tipicamente fornite dai consorzi
di garanzia.
Il problema della garanzia dei Confidi ha già determinato un cambiamento della normativa di
riferimento per consentire a quelli che riusciranno ad acquisire determinati requisiti
(iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 107 legge bancaria, aggregazioni per incrementare il
patrimonio complessivo a garanzia e per ridurre i costi fissi, ecc.) di produrre garanzie che
incidono realmente nella mitigazione del rischio.
Le regole di Basilea 2 stanno determinando una rivisitazione complessiva dei Confidi: del loro ruolo,
delle garanzie e degli altri servizi che producono, dei relativi costi che non devono essere
superiori ai vantaggi che procurano ed in grado di garantire un equilibrio economico. Le spinte
che si stanno evidenziando sono quindi due:
1. capacità di erogare garanzie che incidono realmente sul costo dei finanziamenti
2. ampliamento della gamma dei servizi verso le banche (es. trasferimento di informazioni
per consentire rating più calibrati e meno costosi) e verso i soci (es. consulenza finanziaria).
Relativamente al secondo punto i Confidi si troveranno ad operare sulla stessa tipologia di servizi
che potranno sviluppare le Associazioni con le quali sarà opportuno individuare le collaborazioni e
le sinergie possibili.
5. Come potranno e dovranno comportarsi le piccole imprese per limitare i maggiori oneri, che
l'applicazione del nuovo accordo implica, e trasformarli in opportunità
E' indubbio che le imprese si troveranno di fronte ad un nuovo modo di procedere da parte delle
banche che, per attribuire il rating, necessitano della maggior quantità di informazioni possibile,
non solo di tipo quantitativo.
E' interesse delle imprese fornire, direttamente o tramite associazioni di categoria, tutte quelle
informazioni che consentono di far conoscere le qualità della propria gestione aziendale ai fini di
ottenere il miglior rating possibile.
La capacità di sviluppare relazioni attraverso una collaborazione informativa permetterà alle
imprese meritevoli di accedere al credito a condizioni più vantaggiose.
E' inoltre interesse delle imprese dimostrare la validità delle proprie idee imprenditoriali,
mettere in atto tutti quegli strumenti che consentano di raggiungere una maggiore
patrimonializzazione, che permetterà loro di ottenere un equilibrio economico, patrimoniale e
finanziario, elementi indispensabili per affermare la propria solvibilità.
Ecco allora, che sarà importante impostare una comunicazione verso le banche sistematica, efficace e
trasparente, frutto di una pianificazione non solo dei bilanci, ma anche delle strategie di sviluppo.
Volendo riassumere anche i suggerimenti emersi nel corso della trattazione si può precisare che le
imprese dovranno sempre di più non solo avere una buona gestione economica e patrimoniale ma anche
migliorare la gestione finanziaria e della tesoreria
predisporre dati aziendale più completi ed esaurienti comprensivi, quando possibile, di
elementi sulla evoluzione futura
comunicare alle banche tutte le informazioni utili anche tramite le Associazioni di
categoria
gestire attentamente i propri conti correnti e in generale i rapporti con le banche
evitando inadempimenti e sconfinamenti (soprattutto se dovuti a mera disattenzione), e il mancato
rispetto delle regole contrattuali
scegliere le banche, anche attraverso le informazioni che possono essere fornite dalle
Associazioni, che possono dare la migliore risposta alle esigenze della specifica impresa
utilizzare adeguatamente le garanzie e le altre opportunità che possono essere messe a
disposizione dai Confidi tramite le Associazioni di categoria
6. Cosa potrà e dovrà fare la Confesercenti
Il "terzo pilastro", richiamato in precedenza prevede alcuni obblighi per le banche
informativa pubblica (disclosure) più dettagliata sulla gestione e, in
particolare, sull'adeguatezza della loro patrimonializzazione per mettere in grado il mercato di
penalizzare quelle più rischiose e indurle a comportamenti virtuosi
sono definite linee guida della trasparenza e un amplissimo insieme di singoli elementi
informativi che possono consentire ad analisti esterni (non le singole imprese che non avrebbero le
risorse per farlo), eventualmente le associazioni e i confidi, una valutazione più accurata della
situazione della banca
sono richieste anche indicazioni qualitative sull'assetto dei processi e delle politiche
e informazioni quantitative sulla struttura del capitale e sulla distribuzione delle esposizioni e
dei rischi
Da qui, e da altre possibili fonti, si potranno conoscere le metodologie utilizzate dalle banche per
l'attribuzione dei rating alle piccole imprese. Con il supporto di questi elementi le associazioni
potranno consigliare le imprese verso le banche che meglio possono soddisfare le loro esigenze.
Come già evidenziato le Associazioni come la Confesercenti possono svolgere anche un ruolo
importante a vantaggio delle imprese associate per
1. una generale crescita culturale in campo finanziario
2. un valido supporto consulenziale per
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a. analizzare la situazione finanziaria dell'impresa per individuare eventuali aspetti
di criticità
b. definire i miglioramenti possibili nella gestione corrente e nella definizioni degli
sviluppi aziendali futuri traducendo il tutto in documentazione scritta utile anche per la
banca
c. definire il modo migliore di comunicare alle banche i dati aziendali della gestione
corrente e futura
d. consigliare alle imprese la scelta delle banche che meglio possono soddisfare alle
particolari esigenze dell'impresa.
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3. definire con le banche modalità di trasferimento di informazioni "strutturate e utili"
alla elaborazione di rating più obiettivi per le singole imprese e che possano consentire recuperi
di costi gestionali delle stesse banche trasferendo positivamente sul costo delle operazioni il
servizio ricevuto.
7. Conclusioni
Ci sono miti da sfatare e valutazioni da considerare:
la determinazione del rating a del rischio di credito pur dovendo tenere conto di regole
e/o essere validato dagli organi della vigilanza non è un fatto automatico e uguale per tutte le
banche
il costo delle operazioni pur risentendo sempre di più del diverso rischio di credito
non è e non sarà un fatto automatico
certe garanzie, pur essendo riconosciute o non riconosciute dalle regole, potranno avere
ugualmente e nei fatti un peso sul conto economico e incidere sul costo delle operazioni
quello che incide sul conto economico delle banche non deriva solo dalle regole di
Basilea 2. E tutto quello che incide sul conto economico può essere rilevante per definire il costo
definitivo delle operazioni.
Quindi il costo delle operazioni resta comunque una decisione della banca che sarà indotta a
differenziare maggiormente rispetto al passato tenendo conto dei rating. Le banche che applicheranno
rating più sofisticati e quindi più sensibili al minor/peggior rischio di credito indurranno le
altre banche, per effetto della concorrenza e delle regole del marcato, a comportarsi nello stesso
modo.
Le imprese, anche attraverso le proprie associazioni, che saranno in grado di dare alle banche
elementi oggettivi e riconosciuti capaci di determinare un impiego di capitale di vigilanza
inferiore o comunque in grado di ridurre i costi reali della banca potranno negoziare con la stessa
un costo del credito più contenuto.
Basilea 2 è certamente una sfida, ma può tradursi per le imprese e, soprattutto, le piccole imprese
in una opportunità di crescita gestionale e finanziaria se conosciuta, interiorizzata e tradotta in
azioni concrete con il supporto di Associazioni come la Confesercenti.
Per ulteriori informazioni:
www.confesercentiemiliaromagna.it
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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