Bilanci e Fisco, la bussola dell'«Oic 1»
di Franco Roscini Vitali
Il Sole 24 Ore
Martedì 26 ottobre 2004
L'Organismo italiano di contabilità ha
diffuso la versione finale del principio contabile «Oic 1»,
che ricalca in buona parte la bozza resa pubblica
nel mese di maggio, arricchita da integrazioni e
modifiche, inserite a seguito di una serie di
osservazioni. Lo scopo del documento è recepire, a
livello contabile, le innovazioni della riforma del
diritto societario in materia di redazione del bilancio,
aggiornando, di conseguenza, i Principi nazionali in uso
(ndr: vedi oltre). Non rientra, invece, nelle
finalità dell'Oic 1 il processo di convergenza ai
principi contabili internazionali per i soggetti non
tenuti agli Ias, che sarà oggetto del recepimento della
direttiva 51/03, da parte della legge comunitaria 2004,
tuttora in discussione.
Disinquinamento dei bilanci.
Affrontando l'innovazione più rilevante della riforma
societaria, il documento dell'Oic precisa, nella sua
versione definitiva, che il disinquinamento dalle
interferenze fiscali nei bilanci precedenti al 2004 è
obbligatorio e raccomanda la sua contabilizzazione tra i
proventi straordinari del conto economico (voce E20). Le
banche, in mancanza di una norma specifica, rilevano la
fiscalità differita relativa all'eliminazione delle
poste in oggetto nella voce «imposte sul reddito
dell'esercizio».
Leasing. Alcune
integrazioni all'Oic 1 riguardano la definizione delle
operazioni di leasing. La Corte di cassazione distingue
tra leasing traslativo e leasing di godimento: il
leasing di godimento, pattuito con funzione di
finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare
un apprezzabile valore residuale alla scadenza del
rapporto e dietro canoni dei beni stessi; il leasing
traslativo, pattuito con riferimento a beni atti a
conservare a quella scadenza un valore residuo superiore
all'importo convenuto per l'opzione e dietro canoni che
scontano anche una quota del prezzo in previsione del
successivo acquisto. Per definire il tipo di leasing
occorre accertare la volontà delle parti: c'è leasing di
godimento quando l'insieme dei canoni è inferiore, in
modo consistente, alla remunerazione del capitale
investito nell'operazione di acquisto e concessione in
locazione del bene, lasciando non coperta una parte non
irrilevante di questo capitale, mentre il prezzo
pattuito per l'opzione è di corrispondente altezza; si
ha, invece, leasing traslativo se l'insieme dei canoni
remunera interamente il capitale impiegato e il
prevedibile valore del bene alla scadenza del contratto
sopravanza in modo non indifferente il prezzo di opzione
(i canoni hanno, quindi, incluso non solo il
corrispettivo per l'uso ma anche gran parte del prezzo
del bene).
Tenuto conto della peculiarità della
situazione italiana, l'obbligo al punto 22 dell'articolo
2427 del Codice civile, relativo all'informazione da
inserire in nota integrativa, richiede la formale
presenza nel contratto di leasing dell'opzione finale di
acquisto. Pertanto, eventuali operazioni di leasing
classificabili, in base allo Ias 17, quali leasing
finanziari, ma contrattualmente prive dell'opzione di
riscatto, potrebbero non rientrare nell'obbligo di
indicare le informazioni richieste in nota integrativa.
Infatti, non essendo contrattualmente prevista
l'opzione, potrebbe non essere certo che la proprietà
giuridica del bene locato si trasferisca
all'utilizzatore del bene. Tuttavia, l'informativa va
fornita se le condizioni dell'operazione,
indipendentemente dalla presenza dell'opzione di
riscatto, determinano nella sostanza il trasferimento al
locatario della parte prevalente dei rischi e dei
benefici inerenti ai beni.
La definizione di leasing finanziario dello Ias 17
non include, come condizione
determinante, la presenza nel contratto dell'opzione di
riscatto. Al contrario, la definizione di leasing
finanziario contenuta nelle istruzioni della Banca
d'Italia considera discriminante, per identificare
un'operazione di locazione finanziaria, la presenza
dell'opzione finale di acquisto del bene. Lo Iasb, tra
l'altro, ha allo studio un progetto sul leasing che
rivedrà radicalmente lo Ias 17, con l'adozione di un
unico metodo contabile, senza distinzioni fra
finanziario e operativo, spesso foriere di incertezze e
discrezionalità applicative.
Operazioni di pronti contro termine. Le operazioni di vendita
con obbligo di retrocessione prevedono, nel contratto o
nelle pattuizioni stipulate tra le parti, il riacquisto
da parte del venditore della cosa originariamente
venduta a una certa data e per un certo prezzo e quando
tale pattuizione rende obbligatorio il riacquisto.
Rientrano in questa disciplina sia i pronti contro
termine sia le operazioni di prestito titoli, ma non
dovrebbe essere assoggettata a queste regole
un'operazione nella quale il prezzo a termine fosse
quello corrente a quella data.
* * *
Criteri corretti
I principi contabili nazionali modificati dall'«Oic 1»
| N. |
Titolo |
Emesso il |
| 11 |
Bilancio d'ersercizio. Finalità e postulati |
Gennaio 1994 |
| 12 |
Composizione e schemi del bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi |
Gennaio 1994 |
| 19 |
I fondi per rischi e oneri. Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. I debiti |
Settembre 1996 |
| 22 |
Conti d'ordine |
Luglio 1997 |
| 24 |
Le immobilizzazioni immateriali |
Marzo 1999 |
| 25 |
Il trattamento contabile delle imposte sul reddito |
Marzo 1999 |
| 26 |
Operazioni e partite in moneta estera |
Giugno 1999 |
| 28 |
Il patrimonio netto |
Ottobre 2000 |
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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