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  :: Rassegna stampa - Documento

Bilanci e Fisco, la bussola dell'«Oic 1»
di Franco Roscini Vitali
Il Sole 24 Ore
Martedì 26 ottobre 2004

L'Organismo italiano di contabilità ha diffuso la versione finale del principio contabile «Oic 1», che ricalca in buona parte la bozza resa pubblica nel mese di maggio, arricchita da integrazioni e modifiche, inserite a seguito di una serie di osservazioni. Lo scopo del documento è recepire, a livello contabile, le innovazioni della riforma del diritto societario in materia di redazione del bilancio, aggiornando, di conseguenza, i Principi nazionali in uso (ndr: vedi oltre). Non rientra, invece, nelle finalità dell'Oic 1 il processo di convergenza ai principi contabili internazionali per i soggetti non tenuti agli Ias, che sarà oggetto del recepimento della direttiva 51/03, da parte della legge comunitaria 2004, tuttora in discussione.
Disinquinamento dei bilanci. Affrontando l'innovazione più rilevante della riforma societaria, il documento dell'Oic precisa, nella sua versione definitiva, che il disinquinamento dalle interferenze fiscali nei bilanci precedenti al 2004 è obbligatorio e raccomanda la sua contabilizzazione tra i proventi straordinari del conto economico (voce E20). Le banche, in mancanza di una norma specifica, rilevano la fiscalità differita relativa all'eliminazione delle poste in oggetto nella voce «imposte sul reddito dell'esercizio».
Leasing. Alcune integrazioni all'Oic 1 riguardano la definizione delle operazioni di leasing. La Corte di cassazione distingue tra leasing traslativo e leasing di godimento: il leasing di godimento, pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e dietro canoni dei beni stessi; il leasing traslativo, pattuito con riferimento a beni atti a conservare a quella scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto. Per definire il tipo di leasing occorre accertare la volontà delle parti: c'è leasing di godimento quando l'insieme dei canoni è inferiore, in modo consistente, alla remunerazione del capitale investito nell'operazione di acquisto e concessione in locazione del bene, lasciando non coperta una parte non irrilevante di questo capitale, mentre il prezzo pattuito per l'opzione è di corrispondente altezza; si ha, invece, leasing traslativo se l'insieme dei canoni remunera interamente il capitale impiegato e il prevedibile valore del bene alla scadenza del contratto sopravanza in modo non indifferente il prezzo di opzione (i canoni hanno, quindi, incluso non solo il corrispettivo per l'uso ma anche gran parte del prezzo del bene).
Tenuto conto della peculiarità della situazione italiana, l'obbligo al punto 22 dell'articolo 2427 del Codice civile, relativo all'informazione da inserire in nota integrativa, richiede la formale presenza nel contratto di leasing dell'opzione finale di acquisto. Pertanto, eventuali operazioni di leasing classificabili, in base allo Ias 17, quali leasing finanziari, ma contrattualmente prive dell'opzione di riscatto, potrebbero non rientrare nell'obbligo di indicare le informazioni richieste in nota integrativa. Infatti, non essendo contrattualmente prevista l'opzione, potrebbe non essere certo che la proprietà giuridica del bene locato si trasferisca all'utilizzatore del bene. Tuttavia, l'informativa va fornita se le condizioni dell'operazione, indipendentemente dalla presenza dell'opzione di riscatto, determinano nella sostanza il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni.
La definizione di leasing finanziario dello Ias 17 non include, come condizione determinante, la presenza nel contratto dell'opzione di riscatto. Al contrario, la definizione di leasing finanziario contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia considera discriminante, per identificare un'operazione di locazione finanziaria, la presenza dell'opzione finale di acquisto del bene. Lo Iasb, tra l'altro, ha allo studio un progetto sul leasing che rivedrà radicalmente lo Ias 17, con l'adozione di un unico metodo contabile, senza distinzioni fra finanziario e operativo, spesso foriere di incertezze e discrezionalità applicative.
Operazioni di pronti contro termine. Le operazioni di vendita con obbligo di retrocessione prevedono, nel contratto o nelle pattuizioni stipulate tra le parti, il riacquisto da parte del venditore della cosa originariamente venduta a una certa data e per un certo prezzo e quando tale pattuizione rende obbligatorio il riacquisto. Rientrano in questa disciplina sia i pronti contro termine sia le operazioni di prestito titoli, ma non dovrebbe essere assoggettata a queste regole un'operazione nella quale il prezzo a termine fosse quello corrente a quella data.

* * *

Criteri corretti
I principi contabili nazionali modificati dall'«Oic 1»

N. Titolo Emesso il
11 Bilancio d'ersercizio. Finalità e postulati Gennaio 1994
12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi Gennaio 1994
19 I fondi per rischi e oneri. Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. I debiti Settembre 1996
22 Conti d'ordine Luglio 1997
24 Le immobilizzazioni immateriali Marzo 1999
25 Il trattamento contabile delle imposte sul reddito Marzo 1999
26 Operazioni e partite in moneta estera Giugno 1999
28 Il patrimonio netto Ottobre 2000



Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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