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Approfondimenti - Documento |
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Capacità e requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei
servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori
di Marco Palma
Agosto 2003
E' stato pubblicato sulla G.U. n. 174 del 29 luglio 2003, il Dlgs 23 giugno 2003, n. 195,
che ridefinisce il profilo delle figure addette alla prevenzione così come originariamente
tracciato dall'articolo 8 del Dlgs 626/1994.
Un atto dovuto quello dell'Esecutivo nazionale, dettato dalla necessità di adeguarsi alla
sentenza firmata dalla Corte europea di Giustizia il 15 novembre del lontano 2001 con
la quale si riconosceva l'inadempimento dell'Italia nei confronti della direttiva
89/391/Cee nella parte in cui stabilisce la necessità di individuare le capacità e le
attitudini delle persone e dei servizi che si occupano di prevenzione e protezione dai
rischi.
Le nuove norme, che hanno portato ad una riformulazione del testo del Dlgs 626/1994,
prevedono requisiti generali che dovranno essere soddisfatti da tutti gli addetti al
servizio e requisiti specifici di cui dovranno essere in possesso i responsabili dello
stesso.
Requisiti generali.
In base al Dlgs 195/2003 tutti i soggetti coinvolti nel servizio di prevenzione e
protezione, organizzati come figure interne od esterne dal datore di lavoro, devono:
- avere sempre capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi all'attività lavorativa;
- essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione
secondaria superiore;
- essere in possesso di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione
adeguati alla natura dei rischi presenti sul lavoro e relativi alle attività lavorative
svolte. Sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione coloro che sono in
possesso di laurea triennale di "Ingegneria della Sicurezza e Protezione", o di
"Scienze della Sicurezza e Protezione", o di "Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e
nei luoghi di lavoro";
- frequentare con cadenza almeno quinquennale corsi di aggiornamento, secondo gli
indirizzi definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Requisiti specifici.
Per lo svolgimento dell'attività di responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
occorre, in aggiunta ai requisiti generali menzionati, soddisfarne alcuni di carattere
specifico. Tali soggetti, infatti, dovranno possedere un attestato di frequenza, con
verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e
protezione dei rischi anche di natura ergonomica e psicosociale, di organizzazione e
gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda
e di relazioni sindacali.
Svolgimento del servizio da parte del datore di lavoro.
Continuano a valere e ad applicarsi in materia le disposizioni dell'articolo 10 del
Dlgs 626/1994, che il Dlgs 195/2003 fa espressamente salve.
Periodo transitorio.
Il Dlgs 195/2003, nell'introdurre i nuovi requisiti professionali per lo svolgimento del
servizio di prevenzione e protezione, ha previsto un regime transitorio per consentire ai
soggetti che prima della sua entrata in vigore hanno svolto tali compiti sulla base di
diversi titoli di proseguire nella loro attività. In particolare:
- potranno svolgere l'attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e
protezione coloro che dimostrino di svolgere l'attività medesima, professionalmente
o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno 6 mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto;
- gli stessi soggetti dovranno però conseguire un attestato di frequenza ai corsi di
formazione previsti dal nuovo decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore
dello stesso decreto, e cioè fino al 13 agosto 2004.
La norma transitoria dispone, inoltre, che fino all'istituzione di tali corsi di
formazione potranno svolgere l'attività coloro che sono in possesso di un titolo di
studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, abbiano
frequentato corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o da altri
soggetti ritenuti idonei dalle Regioni. Tali corsi devono essere rispondenti ai
contenuti minimi di formazione di cui al Dm 16 gennaio 1997.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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