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  :: Rassegna stampa - Documento

I commercialisti stilano le regole d'indipendenza per i «controllori»
di Franco Roscini Vitali
Il Sole 24 Ore
Giovedì 27 aprile 2004

L'indipendenza del sindaco e/o revisore è un requisito etico soggettivo, che non può essere agevolmente messo alla prova o assoggettato a verifica esterna. L'indipendenza non può essere stabilita con regole dettagliate che, già meno efficaci per definizione, rischierebbero di perdere ulteriore significato in un contesto in cui i sistemi economici e i mercati finanziari sono in costante evoluzione e le tecnologie dell'informazione cambiano continuamente.
Questo il contenuto del documento predisposto dai Consigli nazionali di dottori commercialisti e ragionieri sul problema dell'indipendenza del sindaco e/o revisore contabile. Il documento prende le mosse dalla raccomandazione della Commissione europea del 16 maggio 2002 su «L'indipendenza dei revisori legali dei conti nella Ue: un insieme di principi fondamentali». La raccomandazione costituisce un punto di riferimento per l'applicazione dell'articolo 2399 del Codice civile che si occupa delle cause di ineleggibilità e di decadenza dei sindaci.
A parere della Commissioene europea, «il criterio fondamentale per giudicare l'approccio adottato da un revisore legale per ridurre le minacce e i rischi per la propria indipendenza ... è se un terzo ragionevole e informato, che conosca tutti i fatti e le circostanze rilevanti attinenti a uno specifico incarico di revisione, giungerebbe alla conclusione che il revisore esercita in modo obiettivo e imparziale la sua capacità di giudizio su tutte le questioni sottoposte alla sua attenzione». In sostanza, viene raccomandato al revisore di evitare di essere associato a fatti o circostanze che siano tali da indurre un terzo ragionevole e informato a mettere in dubbio la capacità del revisore di svolgere il suo compito in modo obiettivo. L'indipendenza, precisa la Commissione europea, non è un requisito che il revisore legale deve soddisfare in maniera assoluta, mantenendosi libero da qualsiasi relazione economica, finanziaria o di altro genere, che possa apparire come una forma di dipendenza. Si tratta di uno stato manifestamente impossibile da raggiungere, in quanto ognino si trova necessariamente in rapporti di dipendenza o relazione con altre persone.
Pertanto, precisa il documento dei Consigli nazionali, è ragionevole escludere una previsione di«assoluta» incompatibilità dell'attività di revisione con la prestazione di servizi diversi al cliente: invece, si deve valutare la situazione caso per caso, per verificare se questa coesistenza pregiudichi (o possa apparire idonea a pregiudicare) l'obiettività e l'indipendenza del sindaco/revisore.
Minacce all'indipendenza possono derivare da circostanze di natura generale o connesse alla natura dell'incarico. In particolare, deve essere approfondito l'eventuale conflitto di interessi, per verificare se il revisore abbia assunto una posizione che, in assenza di tale interesse, non avrebbe ragionevolmente assunto, o avrebbe assunto in modo diverso. Questa ipotesi è quella prevista nell'articolo 2399, lettera c), del Codice civile, che fa riferimento a «rapporti di natura patrimoniale» che compromettono l'indipendenza del sindaco, con riferimento a tutte le cause di decadenza elencate. Il criterio per valutare quali sono i rapporti e le circostanze che possono intaccare l'effettiva indipendenza del componente l'organo di controllo non possono essere stabiliti a priori, ma utili indicazioni possono essere desunte dalla valutazione sociale e dai principi internazionali di migliore prassi, elaborati dalle categorie professionali interessate, ricavabili dai codici etici di categoria o facendo riferimento alle raccomandazioni degli organi comunitari.
La Commissione europea sottolinea la circostanza che un revisore legale o una società di revisione possono essere visti come finanziariamente dipendenti da un singolo cliente o gruppo di clienti quando il totale dei corrispettivi, per servizi di revisione e non, che ricevono o prevedono di ricevere da quel cliente o gruppo di clienti, oltrepassa una soglia critica dei loro ricavi totali. In proposito, tuttavia, i Consigli nazionali escludono di indicare un riferimento percentuale preciso, in quanto questa soglia dipende da vari fattori che fanno parte del contesto nel quale si svolge la revisione. Per esempio, la soglia può variare in funzione delle dimensioni della società di revisione (o del revisore), del fatto che abbia una presenza consolidata o sia stata appena costituita, che operi su scala locale, nazionale o internazionale e della situazione economica dei mercati nei quali opera. In ogni caso, è consentito assumere la carica di sindaco anche in più società appartenenti al medesimo gruppo, come ha segnalato la Consob, proprio al fine di aumentare l'efficacia dell'attività di controllo.

* * *

I principi guida
Le sette indicazioni elaborate dalle categorie

1) L'indipendenza del sindaco è un requisito etico soggettivo che non può essere agevolmente assoggettato a verifica ed, in quanto tale, deve essere valutato alla luce di principi di base piuttosto che attraverso regole dettagliate.
2) L'indipendenza deve essere giudicata in punto di fatto ma anche di apparenza, secondo la ragionevole percezione che può avere, al riguardo, un soggetto terzo informato.
3) L'indipendenza non è un requisito che il sindaco debba soddisfare in maniera assoluta, mantenendosi libero da qualsiasi relazione economica, finanziaria o di altro genere che possa apparire come implicante una qualche forma di indipendenza.
4) Minacce all'indipendenza del revisore possono derivare da una pluralità di circostanze, alcune di natura generale ed altre connesse alle condizioni specifiche dell'incarico, ed il revisore deve sottoporre a periodico monitoraggio l'accettabilità del livello di rischio di mancanza di indipendenza che possa derivare da specifiche attività, relazioni ed altre circostanze in questione.
5) Il pericolo di conflitto di interessi di natura economico-patrimoniale - anche con riferimento alla nuova formulazione dell'art. 2399, lettera c), Codice civile - può considerarsi effettivo ove il totale dei corrispettivi ricevuti da un singolo cliente, per servizi di revisione e non, oltrepassi una soglia critica dei ricavi totali.
6) La misura di tale soglia critica può variare a seconda dei diversi fattori facenti parte del contesto in cui si svolge l'attività di controllo (dimensione dello studio professionale; durata dell'attività e consolidamento della presenza sul mercato; operatività locale, nazionale o internazionale; situazione economica del mercato in cui opera, eccetera). I casi dubbi debbono essere sottoposti al vaglio degli organismi professionali competenti.
7) L'assunzione della carica di sindaco in più società appartenenti allo stesso gruppo deve considerarsi compatibile e quindi perfettamente ammissibile.


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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