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Approfondimenti - Documento |
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Comunicazioni commerciali indesiderate: il Garante vieta ad una società l'uso della banca dati
di Edo Berti (Studio Impresa srl)
Febbraio 2007
Il Garante, con un nuovo e duro intervento sul problema dell'invio indiscriminato di comunicazioni
commerciali, nella fattispecie "fax indesiderati", ribadisce le regole per una corretto uso dei dati
personali nel settore del marketing telefonico in generale e via fax in particolare.
L'autorità ha vietato l'uso di una banca dati ad una consorzio che pubblicizzava via fax servizi e
iniziative senza il consenso del destinatario. La società sanzionata aveva continuato questa
attività illecita nonostante avesse dichiarato in fase istruttoria di averla cessata; il Garante è
arrivato al provvedimento di divieto in seguito ad alcune segnalazioni di società che lamentavano
il ricevimento di numerosi fax indesiderati. Le segnalazioni erano state precedute da ripetute
richieste rivolte al "mittente" affinché cessasse l'invio di materiale pubblicitario. Questo è
l'ultimo di una lunga serie di interventi che prevedono provvedimenti di blocco del trattamento di
banche dati e sanzioni amministrative.
Riportiamo di seguito la parte centrale del comunicato
(www.garanteprivacy.it
- newsletter n. 285 del 31 gennaio 2007) di interesse generale e quindi utili per tutte le aziende
onde perseguire un corretto comportamento:
« (...) è possibile inviare fax o fare telefonate per effettuare ricerche di mercato,
promozioni o comunicazioni commerciali, vendite dirette, pubblicità o altro materiale di carattere
commerciale solo dopo aver ottenuto il preventivo ed esplicito consenso del destinatario, anche se
il numero telefonico appare in un cosiddetto elenco pubblico o viene reperito in Internet».
Si afferma quindi una volta di più il diritto dell'interessato prima, di scegliere se ricevere le
comunicazioni commerciali, poi di interrompere le stesse quando lo ritiene opportuno.
L'argomento è di assoluta attualità e si deve ancora fare molta strada per arrivare ad una adeguata
difesa dell'utente finale.
Purtroppo, come evidenzia il Garante, continuano ad arrivare centinaia di reclami e segnalazioni da
parte di utenti di reti telematiche e di associazioni per la tutela dei diritti di utenti e
consumatori.
Nella maggioranza dei casi agli interessati non è stato previamente richiesto, come dovuto, uno
specifico consenso preceduto da una idonea informativa che deve adeguatamente illustrare le
modalità, le finalità e le reali caratteristiche dei messaggi.
Si ricorda inoltre che ad ogni invio di messaggi pubblicitari, dopo aver informato previamente ed
adeguatamente il cliente ed averne ottenuto il consenso, si deve sempre offrire al destinatario,
la possibilità gratuita ed agevole, di cessare l'invio e di essere quindi cancellati dalla lista
dei destinatari per le prossime iniziative.
Il Garante aveva sottolineato gli stessi principi in altre numerose occasioni, come ad esempio
con la comunicazione del 23 ottobre 2006 ("Vietato l'invio senza il preventivo consenso")
o con il provvedimento del 2 marzo 2006.
Rimandiamo infine all'art. 130 ("Comunicazioni indesiderate") del Decreto Legislativo
196/2003 come base di partenza di tutte le considerazioni riportate.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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