Con lo scudo porte aperte al trust ma attenzione a tipologie e norme
di L.D.O.
Affari & Finanza - La Repubblica
Lunedì 26 ottobre 2009
L'Italia lava più bianco. Porte aperte anche ai trust con il nuovo scudo fiscale. Lo strumento di diritto
anglosassone, spesso criticato perché si presta a occultare la provenienza di capitali agli occhi del Fisco,
potrà essere sanato. Basterà, infatti, pagare il 5% sul valore del patrimonio - una quota irrisoria rispetto
alla tassazione del 50% prevista negli Stati Uniti - per regolarizzare il veicolo nel nostro paese (dove in
realtà l'istituto non è normato) e aggirare il rischio di controlli sulla provenienza del capitale. Con la
garanzia dell'anonimato dovuta al fatto che il trust è un contratto di natura privatistica, le norme
sull'antiriciclaggio finiranno infatti fuorigioco. «La reputazione del trust risente dell'uso che a volte se
ne è fatto, come strumento per l'intestazione di patrimoni in paradisi fiscali», spiega Carlo Galli, partner
dello studio Cliffod Chance «L'assenza di uno scambio di informazioni con l'Italia ha consentito di sottrarsi
ai controlli e fare del trust uno strumento di evasione fiscale». Al di là di questi usi impropri,
«i detentori di patrimoni significativi ricorrono al trust per proteggere il patrimonio e tutelarne
l'integrità, anche a fronte del rischio di contrasti tra gli eredi in occasione della successione», aggiunge
Galli.
Prima di entrare nel campo delle novità, può essere utile fare un passo indietro per capire caratteristiche e
finalità dello strumento.
Il trust è un contratto che coinvolge tre soggetti: il settlor (disponente), titolare di un patrimonio da cui
si vuole separare; il trustee (gestore), che diviene proprietario formale del patrimonio conferito dal settlor;
il beneficiary (il beneficiario), vale a dire la persona fisica o giuridica a cui spetta la proprietà
sostanziale dei beni conferiti in trust e la cui identificazione puntuale può anche essere rimandata a un
secondo momento.
Lo scudo in un certo senso sdogana la scudo - finora rimasto in una zona grigia del diritto italiano - aprendo
alla sua sanabilità in un ampio spettro di ipotesi. Con una circolare del 10 ottobre scorso (n. 43/E/2009),
l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni punti dubbi, individuando tre tipologie di trust soggetti a
tassazione in Italia e quindi suscettibili di sanatoria: quando il disponente è residente nella Penisola, a
prescindere dal luogo in cui si trovano i beni; quanto il disponente non è residente in Italia, ma nel nostro
paese si trovano i beni apportati nel trust; infine quando il beneficiario è residente in Italia, chiunque sia
la persona che apporta i beni e ovunque questi si trovino.
«La circolare ammette allo scudo non solo il trust reale, ma anche quello simulato - che ricorre in caso di
entità fittiziamente interposta rispetto al reale beneficiario del bene -, a patto che il soggetto nascosto
sia residente in Italia», spiega Paolo Ludovici, vicepresidente della Commissione Tecnica di Aipb e legale
dello studio Maisto. «Questo vale anche nell'ipotesi di un trust revocabile nel quale il trustee è di fatto
privato dei poteri dispositivi sui beni che gli vengono attribuiti dal contratto, ma che nella pratica
risultano invece esercitati dai beneficiari o dal disponente». Il Fisco considera fittizi, ad esempio, i trust
che il disponente o il beneficiario possono far cessare in ogni momento, così come quelli in cui il disponente
può designare se stesso come beneficiario.
In termine pratici, questo chiarimento dell'Agenzia delle Entrate impone agli intermediari un'attenta
riflessione sulle caratteristiche del trust: se ci sono i presupposti dell'istituto simulato, la domanda di
emersione spetterà infatti al reale beneficiario; in caso contrario al trustee. Fin qui il quadro chiaro, ma i
problemi sorgono subito in fase di attuazione perché si tratta di regolamentare in Italia un veicolo giuridico
strutturato secondo una legge straniera.
Un caso frequente riguarda l'opportunità di smontare i trust istituiti all'estero e rimontarli come trust
italiani. Operazione che richiede la nomina di un trustee residente nella Penisola.
All'apparenza l'operazione non richiede grossi problemi, ma le difficoltà possono sorgere se il regolamento del
trust non prevede procedure chiare per le modifiche della struttura. «In questi casi va valutato se è
possibile smontare il trust sanando i singoli beni, per poi costruire una struttura exnovo in Italia»,
conclude Ludovici.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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