«Consigli» da Roma per lo Ias 39
di Matteo Pozzoli
Il Sole 24 Ore
Martedì 13 luglio 2004
Con una lettera inviata ieri, l'Organismo
italiano di contabilità ha presentato all'Efrag i propri
commenti a un importante e discusso documento dello Iasb
- ancora sotto forma di bozza (exposure draft) -
sull'applicazione del fair value agli strumenti
finanziari. L'Oic risponde in questo modo non solo
all'invito di commento dello Iasb, estensore originale
del testo in oggetto, ma anche alla richiesta
dell'Efrag, organismo rappresentativo degli standard
setter europei e garante della applicabilità degli
Ias/Ifrs nell'area dell'Unione europea, di commentare la
propria bozza di risposta.
Si deve notare che le
rettifiche contenute nella bozza fornita dallo Iasb,
qualora recepite, entreranno in vigore a partire dal 1°
gennaio 2005 e andranno a modificare direttamente il
testo dello Ias 39, per la cui omologazione le
commentate rettifiche potrebbero giocare un ruolo assai
rilevante. L'exposure draft si propone - come richiesto
da organismi di sorveglianza, settore bancario e
operatori del settore dell'Unione europea, e non solo -
di rendere l'applicazione dello Ias 39 più semplice e le
poste di bilancio meno volatili (si veda «Il Sole-24
Ore» del 9 luglio).
In linea di massima lo Iasb,
per mezzo delle rettifiche sottoposte alla valutazione
dell'Efrag e della Ue, propone che le aziende che
applicano gli Ias/Ifrs possano misurare al fair value
(valore equo) gli strumenti finanziari che, designati
per essere valutati al fair value, soddisfano almeno una
delle seguenti cinque caratteristiche:
- l'elemento è uno strumento finanziario che contiene uno
o più derivati incorporati (embedded derivative);
- l'elemento è una passività finanziaria i cui flussi di
cassa sono contrattualmente connessi all'andamento delle
attività valutate al fair value;
- l'esposizione ai cambiamenti di fair value
dello strumento finanziario è
sostanzialmente compensato dall'esposizione ai
cambiamenti di fair value di un altro strumento
finanziario;
- l'elemento non è qualificabile
nella categoria «finanziamenti e crediti»;
- l'elemento può o deve essere iscritto al fair value
(valore equo) con conseguente passaggio delle variazioni
direttamente per conto economico.
È stata aggiunta, quindi, una clausola per cui la
fair value option può
essere applicata ai soli strumenti finanziari la cui
valutazione risulta "verificabile": ossia, in sostanza,
quando lo strumento risulta quotato in un mercato
regolamentato o quando è possibile pervenire a una sua
valutazione per mezzo dell'utilizzo di una tecnica
valutativa.
L'Oic sostiene, in linea con quanto proposto
dall'Efrag, la finalità delle proposte di semplificare
l'utilizzo del fair value laddove ciò non risulti
appropriato, ridurre la volatilità delle poste di
bilancio ed evitare la rilevazione in conto economico di
proventi e utili derivanti da cambiamenti nella capacità
di credito. Con riferimento alla valutazione al
fair value, è, inoltre fatto notare che l'utilizzo del
concetto di «verificabilità» (verifiability) quale
sotto-caratteristica della «attendibilità» non dovrebbe
essere limitato al solo ambito della fair value option,
ma dovrebbe essere esteso, come avviene per i principi
contabili statunitensi, anche alle altre poste per cui è
richiesta la valutazione al fair value.
Nel caso in cui, comunque, lo Iasb non dovesse accogliere queste
indicazioni, viene proposto di prevedere ulteriori
informazioni nelle note in grado di esplicare in quale
modo sia stata soddisfatta la condizione della
«verificabilità».
È, quindi, richiesto di estendere
l'applicazione della fair value option anche alle
posizioni in cui attività e passività finanziarie si
compensano «parzialmente» (partially), mentre il testo
attuale prevede che l'opzione possa essere esercitata
solo nei casi in cui attività e passività finanziarie si
compensano «in maniera sostanziale» (substantial).
* * *
Draft. Il termine tipografico che sta per «bozza» e indica le
stesure provvisorie dei nuovi principi. Durante la messa a punto di un nuovo
principio o della revisione di un principio già in uso, vengono diffuse delle
exposure draft ("bozze per commenti") per raccogliere opinioni e
indicazioni dagli interessati.
Fair value. Letteralmente valore corrente o valore equo, più liberamente
«valore di mercato». E' uno dei criteri più importanti nel sistema
Ias/Ifrs, e rappresenta il valore da assegnare sulla base del mercato (se per
quella voce esiste un mercato) o di altri metodi di rilevazione o processi
valutativi. La definizione è «corrispettivo al quale un'attività può
essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili,
in una transazione equa». Il termine non è semplice da tradurre: anche il
regolamento comunitario 1725/2003, che riporta gli standard Ias in tutte le
lingue dell'Unione, ha preferito mantenerlo in inglese, facendolo seguire da una
parentesi esplicativa; nella versione italiana si legge «fair value (valore
equo)».
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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