Contabili a misura di fair value
di Franco Roscini Vitali
Il Sole 24 Ore
Martedì 1 luglio 2003
L'utilizzo sempre maggiore dei principi contabili internazionali (Ias) e alcune
disposizioni della riforma del diritto societario, che fanno riferimento a
tali principi, impongono nuove professionalità nel settore economico-contabile.
L'introduzione del fair value e delle regole relative all'impairment
test (letteralmente «analisi del danneggiamento») comporteranno l'utilizzo
di metodi di controllo affidabili e anche un ripensamento di alcune funzioni
aziendali. Infatti, accanto alle tradizionali figure del contabile, del
fiscalista e del direttore amministrativo, ne dovranno operare altre: per
esempio, gli esperti di accounting che dovranno conoscere l'analisi di bilancio,
ma anche la matematica finanziaria, i principi aziendalistici di determinazione
del valore e i criteri di redazione dei bilanci preventivi (budget).
Le aggregazioni di imprese a valori correnti e le svalutaizoni operate in
base allo Ias 36 richiederanno professionalità nuove, che dovranno essere
formate dalle università.
Anche la riforma del diritto societario richiede conoscenze in parte nuove:
per esempio, in caso di recesso del socio, per la determinazione del valore delle
azioni o delle quote.
Il fair value, poi, non costituisce soltanto un nuovo criterio di
valutazione, ma un'innovazione che si rifletterà sulla contabilità, all'interno
delle imprese e all'esterno, nell'informazione contabile in generale. Si
dovrà fare particolare attenzione alla redazione della nota integrativa,
nonché della relazione sulla gestione. Lo stesso vale nell'ipotesi in cui si
passi da valutazioni al costo a valutazioni al fair value.
Il concetto di determinazione delle perdite di valore, il cosiddetto
impairment test, presuppone conoscenze relative alla redazione di
bilanci preventivi (budget) e alla matematica finanziaria. Il meccanismo
prevede che le attività non possono essere iscritte in bilancio ad un valore
contabile superiore al valore recuperabile, che è rappresentato dal prezzo
di vendita (se esiste un mercato attivo o, comunque, un riferimento
"esterno") o dal valore d'uso dell'attività stessa.
Nel Codice civile, l'articolo 2426, n. 3 enuncia il concetto di
«perdita durevole di valore» senza, tuttavia, definire le modalità
pratiche di determinazione. I principi contabili nazionali, rifacendosi
al Codice, lasciano agli amministratori il compito di definire le modalità
pratiche di determinazione delle perdite durevoli di valore e forniscono
alcune indicazioni di massima. Gli Ias, invece, dettano regole più stringenti.
In particolare, il valore d'uso, con il quale va confrontato quello contabile,
è il valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi che si suppone
deriveranno dall'uso permanente e dalla dismissione di un'attività alla
fine della sua vita utile.
Se, per esempio, un'impresa deve effetuare una ristrutturazione in seguito a
notevoli perdite di bilancio, causate dalle difficoltà del mercato, deve essere
rideterminato il valore d'uso degli impianti, stimando i flussi finanziari
futuri, attraverso la redazione di budget. I flussi sono determinati
utilizzando un tasso di attualizzazione appropriato. Se dalla verifica
emerge che il valore d'uso (valore recuperabile) degli impianti è inferiore
a quello contabile, la società contabilizza, nel conto economico, la perdita
di valore degli impianti ai sensi dell'articolo 2426, n. 3. L'analisi
relativa al valore recuperabile, in questo caso, dimostra che i flussi
finanziari in entrata, derivanti dalla vendita dei beni prodotti, non sono
sufficienti a coprire i costi, nei quali sono inclusi gli ammortamenti
relativi ai beni dell'impresa.
Infine, nel comparto bancario, l'applicazione del fair value imporrà
l'utilizzo di particolari modelli matematici per la valutazione dei titoli
non quotati.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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