Contabili, bussola sulla responsabilità
di Nicola Cavalluzzo e Stefania Specchiulli
Il Sole 24 Ore
Sabato 10 luglio 2004
Le modifiche alla disciplina del diritto
societario e i default hanno aumentato l'interesse dei professionisti
verso le problematiche connesse all'esercizio dell'attività e ai relativi
rischi.
Una disamina sulla responsabilità civile per il commercialista è
stata fatta dalla "Fondazione Pacioli" del Consiglio nazionale dei
ragionieri. Con la circolare 16/2004, la Fondazione fa il punto sulle
diverse tipologie di responsabilità. Vediamo i principali aspetti.
Esercizio di una professione intellettuale. Si tratta della "generica"
responsabilità professionale, posta a carico di tutti i prestatori d'opera
intellettuale, dall'articolo 2236 del Codice civile. La disposizione pone
una limitazione alla responsabilità del prestatore che, in presenza di
«problemi tecnici di speciale difficoltà», risponde solo in caso di dolo o
colpa grave.
Consulenza e assistenza in materia tributaria. Si tratta
della responsabilità connessa alla violazione di norme dettate in materia
di assistenza e consulenza fiscale (quali il rilascio del visto di
conformità formale, l'asseverazione agli studi di settore eccetera), e di
trasmissione telematica delle dichiarazioni. L'inesatta esecuzione di
queste obbligazioni è oggetto di specifiche sanzioni previste dal decreto
legislativo 241/97 e dal Dpr 322/98.
Di notevole importanza anche il rischio, posto a carico dei professionisti
dal decreto legislativo 472/97, di rispondere personalmente e patrimonialmente
per gli illeciti tributari commessi in attività svolte per conto del cliente.
E ciò sia in caso di errori e omissioni ignoti al cliente, sia in caso di
vera e propria compartecipazione nell'ideazione e realizzazione di condotte
fiscali fraudolente.
Cariche sociali. Con la riforma del diritto societario, la
materia è stata profondamente modificata. Il documento della "Fondazione
Pacioli" si preoccupa, pertanto, di precisare i profili di responsabilità
relativi agli amministratori di società di capitali, distinguendo tra i
vari modelli di governance, nonché ai sindaci/revisori di società di
capitali. Con particolare riferimento alla figura dei sindaci, il
documento diffuso dalla "Fondazione Pacioli" segnala che la disciplina
relativa alla responsabilità «non ha subito mutamenti sotto il profilo
sostanziale», ma solo innovazioni di tipo testuale.
In realtà, a nostro parere, ciò non corrisponde al vero se si considera, per
esempio, che il parametro di valutazione della diligenza richiesta, nella
disciplina post-riforma, non è più la «diligenza del buon padre di famiglia»
ex articolo 1176, comma 1, ma la diligenza richiesta dalla natura
dell'attività esercitata, ex articolo 1176, comma 2. Nel documento 16/04
si precisa che nel caso in cui il sindaco assuma anche il compito di
effettuare il controllo contabile, l'area di responsabilità risulterà,
naturalmente, allargata.
Incarichi giudiziari. La Fondazione distingue tra
la responsabilità derivante dall'assunzione di incarichi nell'ambito delle
procedure concorsuali, disciplinata dall'articolo 38 della legge
fallimentare, e quella derivante dallo svolgimento di consulenze tecniche
d'ufficio, disciplinata dagli articoli 64 del Codice di procedura civile e
373 del Codice penale.
Antiriciclaggio. La materia è disciplinata dal
decreto legislativo 56/04, di recepimento della direttiva 2001/97/Ce. Il
decreto stabilisce che dottori commercialisti, ragionieri e iscritti al
Registro dei revisori contabili, tra gli altri, devono rispettare gli
obblighi previsti dalle disposizioni antiriciclaggio.
Tutela dei dati personali. Un particolare profilo di responsabilità
applicabile a tutti i professionisti e, tra questi, anche a ragionieri e
dottori commercialisti, riguarda la violazione dei principi che disciplinano
la tutela dei dati personali. Il Codice della privacy (decreto legislativo
196/03) prevede, infatti, una varietà di irregolarità che comportano
responsabilità civile, amministrativa o anche penale (Codice privacy,
parte III, libro III, interamente dedicato alle sanzioni).
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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