Ias 12 - Imposte sul reddito
Tratto da "Principi contabili internazionali"
Contabilità, finanza e controllo - Il Sole 24 Ore (ottobre 2003)
Lo Ias 12 si occupa di imposte correnti e differite.
Le imposte correnti devono essere, nella misura in cui queste non sono state pagate, rilevate
contabilmente come passività. Qualora l'importo già pagato per le imposte ecceda l'importo dovuto,
l'eccedenza viene iscritta tra le attività.
Le passività (attività) fiscali correnti sono valutate all'importo che si suppone di dovere pagare
alle (recuperare dalle) autorità fiscali e sono imputate al conto economico dell'esercizio in cui
emergono, fatta eccezione per le imposte derivanti da operazioni ed eventi iscrivibili direttamente
al patrimonio netto e per le imposte connesse all'avviamento (positivo e negativo) "ereditato" da
un'acquisizione. Le imposte differite passive e attive emergono laddove il valore contabile non
coincide con il valori ai fini fiscali e ciò produce, in sede di calcolo delle imposte, una
discrasia tra risultato economico e determinazione della base imponibile. Le imposte differite
passive (imposte differite) sono importi di imposte che dovranno essere pagate in esercizi futuri,
mentre le imposte differite attive (imposte anticipate) rappresentano importi recuperabili in esercizi
futuri riferibili a:
a) differenze temporanee deducibili;
b) riporto a nuovo di perdite fiscali non utilizzate;
c) riporto a nuovo di crediti di imposta non utilizzati.
Le differenze temporanee passive devono essere iscritte quale costo nel conto economico del
periodo (e le loro rettifiche quale ricavo), così come le differenze temporanee attive devono
essere iscritte quale ricavo (e le loro rettifiche quale costo), fatta eccezione per i seguenti
casi:
Imposte differite passive
Avviamento con ammortamento non deducibile;
Rilevazione iniziale di un'attività o passività diversa dalla fusione o che non
influenza né il risultato economico, né la base imponibile;
Investimenti in controllate, filiali, collegate e joint venture quando (a) la
controllante, l'nvestitore o il partecipante sia in grado di controllare i tempi di annullamento
delle differenze temporanee e (b) è probabile che , nel prevedibile futuro, la differenza
temporanea non si annullerà.
Imposte differite attive
Avviamento negativo contabilizzato come ricavo differito;
Rilevazione iniziale di un'attività o passività diversa dalla fusione o che non
influenza né il risultato economico, né la base imponibile;
Investimenti in controllate, filiali, collegate e joint venture quando (a) le
differenze temporanee si annulleranno in tempi recenti e (b) sarà disponibile, nel prevedibile
futuro, un reddito imponibile contro cui potrà essere utilizzata la differenza temporanea.
Le attività fiscali differite sono iscrivibili in bilancio, in ossequio al principio della
competenza, ma solo nella misura in cui è "probabile" che nel futuro sarà realizzato un reddito
imponibile con cui la differenza temporanea deducibile che emerge potrà essere utilizzata.
Attività e passività fiscali devono essere presentate distintamente e le attività e passività
fiscali differite devono essere separate dalle attività e passività fiscali correnti.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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