La coop adegua il bilancio
di Romano Mosconi
Il Sole 24 Ore
Venerdì 28 novembre 2003
Nel rinnovare le disposizioni sulle società cooperative, l'articolo 2545 sexies,
al comma 2, stabilisce che le cooperative devono riportare separatamente
nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci. Alcuni quesiti
inviati nel corso del Forum telematico de "Il Sole 24 Ore"
chiedono però come dovrà avvenire, in concreto, questa rilevazione separata.
Si dovranno, cioè, separare le voci degli schemi di bilancio oppure l'indicazione
separata potrà avvenire in nota integrativa?
Per inquadrare correttamente la
questione è sempre necessario rifarsi alle disposizioni generali che regolano
il bilancio. Va innanzitutto ricordato, perciò, che l' articolo 2423, comma 1
dispone che «gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio,
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
Ne consegue che l'inserimento di una qualunque informazione in una qualunque
delle tre parti indicate assolve alla prescrizione del riporto della stessa
in bilancio.
Rammentato questo aspetto preliminare occorre altresì considerare
che l'inserimento di un'informazione in uno dei due prospetti contabili
deve avvenire come direttamente derivante dalla contabilità generale di cui
lo stato patrimoniale e il conto economico sono la sintesi. Per questo motivo,
non essendo richiesta dall'articolo 2545-sexies alcuna tenuta di contabilità
speciale o separata attraverso la quale accertare l'attività svolta con i soci,
si ritiene che sia del tutto sufficiente prevedere la predisposizione di
un paragrafo all'interno della nota integrativa, che fornisca tutte le
informazioni richieste dalla legge; eventualmente fornendo l'indicazione
della fonte, contabile fiscale, del lavoro, contabile generale,
extracontabile eccetera della quale sono derivate le informazioni
riportate nella nota integrativa.
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