Debutto del «fair value» con incognita per gli utili
di Franco Roscini Vitali
Il Sole 24 Ore
Martedì 18 novembre 2003
La definitiva adozione dei principi contabili internazionali Ias da parte della Ue,
avvenuta con il regolamento 1725/03, pone problemi di adeguamento delle disposizioni
sul bilancio. Ne è consapevole il legislatore che ha inserito, nella comunitaria 2003
(legge n. 306/03, sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 266 del 15 novembre) la lettera h)
dell'articolo 25, prevedendo il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia
di bilancio con quelle derivanti dall'adozione degli Ias.
La riforma del diritto societario risolve già alcuni problemi, ma non tutti.
Per esempio, la contabilizzazione del leasing andrà riveduta, poiché per gli Ias il
bene va iscritto nel bilancio dell'utilizzatore che, pur privo del diritto di
proprietà, controlla i benefici e sopporta i rischi derivanti dall'utilizzo del bene.
Un immobile detenuto in leasing va quindi iscritto nel bilancio dell'impresa che
lo utilizza e ammortizzato, per esempio in venti/trent'anni, iscrivendo nel bilancio gli
ammortamenti e, separatamente, gli interessi passivi. Il beneficio fiscale che consente
di dedurre il costo del bene sino a un minimo di otto anni sarà gestito in dichiarazione.
I principi internazionali fanno poi prevalere sempre la rappresentazione in base alla
sostanza e realtà economica e non solo in base alla forma legale: se questa è difforme,
orevale la prima. La riforma societaria introduce il concetto nell'articolo 2423 bis,
n. 1 del Codice civile, ma con una formulazione non felice: potrebbe esserci un
adeguamento ora che il legislatore comunitario, con la direttiva 2003/51/Ce, ha
introdotto questo concetto nelle direttive contabili.
Un altro importante problema da risolvere, applicando i concetti della direttiva
2003/51/Ce, è la separazione tra utile prodotto e utile distribuibile. Sinora,
applicando le norme comunitarie, il Codice civile non prevede questa distinzione
e, generalmente, l'utile che risulta dal bilancio è anche l'utile distribuibile.
Invece, l'applicazione della valutazione al fair value darà origine a utili
prodotti, ma non realizzati con economie esterne, che potranno essere distribuiti
soltanto al momento del realizzo.
Esempi di cautele di questo tipo sono già presenti nel Codice civile. L'articolo 2426
n. 5 subordina, per esempio, la distribuzione dei dividendi all'esistenza di riserve
che devono coprire eventuali spese pluriennali non ancora ammortizzate, così come lo
stesso articolo 2426, al n. 4, dispone che le plusvalenze relative alla valutazione delle
partecipazioni di controllo e collegamento immobilizzate, che derivano dall'applicazione
della valutazione con il metodo del patrimonio netto, siano iscritte in una riserva
non distribuibile. Come ultimo esempio, valga il n. 8 bis dello stesso articolo 2426,
introdotto dalla riforma del dirirtto societario: l'eventuale utile netto derivante
dalla conversione di attività e passività in valuta (diverse dalle immobilizzazioni) va
accantonato in una riserva non distribuibile fino al realizzo.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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