La disciplina degli strumenti finanziari
di Mariano Mangia
Affari & Finanza - La Repubblica
Lunedì 20 ottobre 2003
In attesa delle modifiche
apportate dalla Consob al regolamento sugli intermediari può essere
interessante andare a vedere come viene disciplinato attualmente il
problema degli strumenti finanziari (fondi comuni, fondi pensione, polizze
assicurative) che investono a loro volta in quote di fondi e sicav (Oicr),
sia per quanto riguarda il conflitto di interessi formale, sia sotto
l'aspetto della duplicazione dei costi di gestione (quello dello strumento
prescelto e quelli degli Oicr oggetto dell'investimento).
Nei fondi di
fondi è espressamente indicata nel prospetto informativo la possibilità o
meno di investire in Oicr promossi o gestiti dalla stessa società di
gestione o da altre società del gruppo (Oicr collegati) e deve essere
anche segnalata la possibilità che la società di gestione percepisca una
parte delle commissioni che gravano sugli Oicr (si tratta dei cosiddetti
"accordi di retrocessione").
Sulla parte del fondo investita in Oicr
collegati non viene però prelevata la commissione annua di gestione o
viene applicata deducendo le commissioni di gestione e di performance già
prelevate sugli Oicr.
Per i fondi pensione, la normativa si basa su un
decreto del Ministero del Tesoro del lontano 1996, il numero 703, del
quale si ipotizza comunque una prossima revisione. Nell'attuale stesura,
la possibilità per i fondi pensione di investire in quote di Oicr è
effettivamente prevista, ma è anche imposta la segnalazione degli
eventuali conflitti di interesse relativi ad investimenti nell'ambito dei
rapporti di gruppo.
La Covip, l'ente che vigila e controlla i fondi
pensione, prescrive poi che sul fondo pensione non vengano fatti gravare
spese e diritti relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di
Oicr acquisiti, né le commissioni di gestione applicate dall'Oicr.
Rispetto ai fondi comuni, quindi, la norma è ribaltata (non si applica la
commissione di gestione degli Oicr e non quella del fondo pensione) e
questa impostazione ha determinato, di fatto, nei fondi pensione aperti
una prevalenza di investimenti in Oicr collegati e nei fondi negoziali
l'impossibilità pratica di investire in Oicr.
Per le polizze
assicurative di tipo unit linked, previdenziali e non, l'Isvap (l'Istituto
di vigilanza sulle compagnie assicurative) impone che nella documentazione
del prodotto debba essere specificata la possibilità di investire in Oicr
collegati, ma nulla dice su eventuali accordi di retrocessione. Per quanto
riguarda il capitolo spese, è previsto che la commissione di gestione
della unit linked possa essere applicata solo a condizione che "sia
prestato in modo sistematico ed adeguato un servizio di asset allocation
dalla compagnia" e questo sia per gli Oicr collegati che per quelli di
terzi. Una condizione, a ben vedere, a cui è decisamente molto facile
ottemperare.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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