E sulla forma abbreviata in arrivo limiti più ampi
di Franco Roscini Vitali
Il Sole 24 Ore
Sabato 4 dicembre 2004
In arrivo l'adeguamento, in aumento, dei limiti che consentono di redigere il
bilancio in forma abbreviata previsti nella quarta direttiva. E' quanto
risulterà dall'adozione nel nostro ordinamento della direttiva 2003/38/Ce
contenuta nella Comunitaria 2004 (si veda anche l'articolo in alto; ndr: leggi
l'articolo dal titolo:
Il bilancio «apre» agli Ias). La norma relativa alla redazione del bilancio in forma abbreviata, è contenuta
nell'articolo 2435-bis del Codice civile. L'incremento, dei limiti espressi in
euro, che riguardano anche l'obbligo di nomina del collegio sindacale delle
società a responsabilità limitata, è pari al 16,8 per cento.
Nella tabella a fianco (ndr: vedi oltre) sono riportati i limiti attuali,
confrontati con quelli nuovi, relativi al totale dell'attivo dello stato
patrimoniale e dei ricavi, mentre il numero medio dei dipendenti, attualmente
pari a 50 unità, resta invariato. Se l'impresa non supera due di questi limiti,
nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, può
redigere il bilancio in forma abbreviata. Per fare riferimento ai nuovi limiti
si deve attendere il decreto legislativo di attuazione della direttiva.
L'aumento dei limiti citati consentirà un allargamento del numero di società che
hanno la facoltà di redigere il bilancio con modalità più semplici. Tuttavia,
l'adeguamento dei limiti che consentono la redazione del bilancio in forma
abbreviata, si inserisce nel sistema delineato dalla riforma del diritto
societario (decreto legislativo n. 6/03). Per le società in questione la
riforma, a fronte di alcune semplificazioni relative alla redazione dello stato
patrimoniale e del conto economico, non ha concesso ulteriori sconti con
riferimento ai criteri di valutazione e alla redazione della nota integrativa.
Anche queste societò devono redigere il bilancio in base alle sole disposizioni
civilistiche e, pertanto, senza interferenze fiscali.
Gli eventuali vantaggi derivanti dall'utilizzo di norme tributarie, devono essere
gestiti con il doppio binario, utilizzando il prospetto previsto dall'articolo
109, comma 4, lettera b) del Tuir, rilevando poi in bilancio la fiscalità
differita. Nella redazione della nota integrativa (articolo 2427 del Codice
civile) i punti maggiormente critici, che impongono particolare attenzione,
sono costituiti dalle movimentazioni relative alle voci di patrimonio netto
(numero 7-bis), della fiscalità differita (numero 14) e delle operazioni di
locazione finanziaria (numero 22).
* * *
In aumento
L'adeguamento dei limiti per redigere il bilancio in forma abbreviata
(valori in euro)
| Bilancio in forma abbreviata |
Importi attuali |
Nuovi limiti |
| Totale dell'attivo di stato patrimoniale |
3.125.000 |
3.650.000 |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni (conto economico) |
6.250.000 |
7.300.000 |
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
|