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  :: Rassegna stampa - Documento

Effetto Enron: ecco il rapporto Galgano
di Riccardo Sabbatini
Il Sole 24 Ore
Mercoledì 2 ottobre 2002

La regolamentazione delle società di revisione va resa più rigida per evitare l'insorgere anche in Italia di "casi Enron". E' questa la principale indicazione operativa contenuta nella relazione finale della commissione di esperti, presieduta dal giurista bolognese Francesco Galgano, incaricata dal ministro dell'Economia Giulio Tremonti di studiare le ripercussioni in Italia dei fallimenti americani. La commissione ha concluso nei giorni scorsi i suoi lavori ed ha recapitato al ministro le sue conclusioni. Gli esperti avevano il mandato di compiere un'ampia ricognizione sullo stato dell'arte del diritto societario. Ma alla fine la loro attenzione si è soprattutto concentrata sui revisori. Ecco in dettaglio le principali proposte.

Revisori. La commissione propone di ampliare i poteri regolamentari della Consob affidando a quest'ultima il compito di indicare quale servizi di consulenza, in aggiunta a quelli di accounting, le società di revisione (e la "rete" delle società ad esse collegate) possono svolgere. E quelli che invece vanno banditi perché «suscettibili di pregiudicare l'indipendenza del revisore». Piena trasparenza dovrà essere assicurata sui compensi percepiti (a qualunque titolo) e la stessa authority fisserà i «criteri generali» per la determinazione dei corrispettivi per la revisione. Gli incarichi alle società di accounting, decisi in assemblea dei soci su una terna proposta dal consiglio di amministrazione con il parere notivato del collegio sindacale, avranno durata di sei anni (invece degli attuali tre) ma non potranno essere rinnovati.
Stock option. La commissione ministeriale suggerisce di attendere la conclusione del dibattito aperto in materia a livello internazionale, prevedendo però fin d'ora una piena trasparenza dei piani di incentivazione.
Bilanci. Si siggerisce di rendere più tempestiva, «salve le opportune forme di gradualità», la diffusione dei dati di bilancio e delle relazioni semestrali e trimestrali. Per il bilancio annuale, invece degli attuali 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, si propone di accorciare i tempi a 75-60 giorni. Lo stesso termine dovrebbe valere anche per le semestrali mentre per le trimestrali si propone di passare da 45 a 30 giorni.
Conflitto d'interessi. Sulla falsariga di quanto già in vigore in Gran Bretagna si propone di introdurre una sanzione a carico dei manager di società quotate «per il solo fatto della omessa rivelazione di una situazione in conflitto d'interesse, a prescindere dal danno alla società.»

Nella relazione della commissione Galgano non ha trovato invece posto la riflessione che negli Stati Uniti si è svolta sulle dichiarazioni infedeli dei manager. E che si è conclusa con il varo della Sarbanes-Ouxley Act nella quale viene tra l'altro richiesto agli amministratori di giurare sulla verità dei propri bilanci. In Italia, dopotutto, le norme sul falso in bilancio sono state alleggerite più che potenziate con la recente riforma Castelli sul diritto societario. Non solo. La relazione finale fa propria la volontà già espressa da Tremonti di un'applicazione anticipata in Italia della direttiva sul market abuse in corso di approvazione nella Ue. Ma non prende posizione sul fatto che l'armonizzazione comporterebbe una modifica della nuova disciplina sull'aggiotaggio contenuta nella stessa riforma Castelli. Il legislatore italiano punisce chi diffonde notizie false «concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari». Il legislatore europeo è più drastico. Sono colpevoli quanti forniscano «indicazioni false ovvero ingannevoli in merito agli strumenti finanziari» quotati, sempreché la persona che le ha diffuse «sapeva o avrebbe dovuto sapere che erano false o ingannevoli». Oltre a questo il testo della direttiva raccomanda il ricorso di sanzioni amministrative mentre il Parlamento italiano ha confermato la natura penale del reato, a dispetto della sua sperimentata inefficacia nel reprimere i comportamenti illeciti (appena due/tre condanne negli ultimi dieci anni).


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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