L'evoluzione normativa in materia di bilancio e le prospettive di applicazione dei
principi contabili internazionali alle piccole e medie imprese (Prima parte)
di Michele Bertoni (Università di Trento)
Dicembre 2005
Questa versione è stata pubblicata su "Quaderno 103" (febbraio 2005) del Dipartimento di Informatica
e Studi Aziendali dell'Università degli Studi di Trento.
* * *
1. L'ambito di applicazione dei principi contabili internazionali
L'attività di armonizzazione contabile in ambito comunitario ha ricevuto
un notevole impulso dall'emanazione del regolamento n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, con il quale si estende, a partire dal
2005, l'applicazione dei principi contabili emessi dall'International Accounting
Standards Board (1)
(IASB) ai bilanci consolidati di tutte le società
quotate nei mercati regolamentati dell'Unione Europea. Secondo il regolamento,
prima di potere essere applicati in tutti i Paesi dell'Unione, i principi
contabili internazionali, o IFRS (2)
, devono essere sottoposti al vaglio della
Commissione Europea al fine di verificarne la compatibilità con i principi
generali della IV e VII direttiva (3)
e la rispondenza a "criteri di comprensibilità,
pertinenza e affidabilità dell'informazione finanziaria necessaria per
adottare le decisioni economiche e valutare l'idoneità della gestione" (art. 3,
comma 2, del regolamento). I principi contabili adottati, recepiti dalla
Commissione attraverso appositi regolamenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea, assumono quindi forza di legge e non richiedono
ulteriori atti normativi da parte degli Stati membri per potere essere applicati
(4)
.
Con tale atto si è risolta a favore dello IASB, almeno all'interno
dell'Unione Europea (5)
, la diatriba in merito a quali principi contabili debbano
considerarsi "globali": se, appunto, gli IFRS, oppure gli US GAAP,
principi contabili generalmente accettati negli Stati Uniti d'America
(6)
. La possibilità di utilizzare principi contabili riconosciuti in ambito
internazionale era presente nel panorama legislativo italiano già dal 1998 (art. 117,
comma 2, del Testo Unico degli intermediari finanziari, d. lgs. 58/1998) ma
l'ambito di applicazione della norma era limitato alla redazione del bilancio
consolidato da parte delle sole imprese quotate in mercati di capitale extracomunitari
ed era subordinata alla compatibilità di tali principi contabili con
le direttive comunitarie in materia di armonizzazione contabile. È interessante
notare come la norma non facesse alcun riferimento all'International
Accounting Standards Board: i "principi contabili riconosciuti in ambito internazionale"
potevano essere identificati, quindi, anche negli US GAAP, oltre che negli IFRS.
La premessa appena svolta si rende necessaria per comprendere appieno
la portata del Regolamento 1606/2002, oltre che per spiegare alcune scelte
operate dal legislatore comunitario. L'identificazione, non più generica, dei
principi emessi dallo IASB quali principi contabili internazionali da adottarsi
in tutta l'Unione Europea, ha una valenza notevole se si pensa che, al
momento attuale, la Securities and Exchange Commission (SEC), organismo
preposto alla vigilanza sui mercati di capitale statunitensi, non riconosce
la validità degli IFRS per la quotazione negli Stati Uniti, benché il processo
di convergenza tra US GAAP e IFRS sia in atto ormai da più di un
decennio. Il peso politico dell'Unione Europea ha contribuito a dare notevole
slancio all'affermazione degli IFRS quale standard contabile a livello
mondiale e ha arrestato la diffusione in Europa degli US GAAP: le società
che già adottano questi principi contabili, infatti, dovranno, come tutte le
altre, adeguarsi alle nuove disposizioni e adottare gli IFRS; il Regolamento
prevede solamente una proroga di due anni (fino al 1° gennaio 2007), ma
non un'esenzione. La proroga al 2007 si applica, oltre alle imprese che già
adottano altri principi contabili internazionalmente riconosciuti (ossia gli
US GAAP) (7)
, a quelle società che quotino solamente strumenti di debito;
l'obbligatorietà dell'applicazione degli IFRS è limitata ai bilanci consolidati
delle quotate, ma gli Stati membri possono estendere l'applicazione anche ai
bilanci di esercizio e, inoltre, consentire o imporre l'adozione degli IFRS
anche alle società non quotate.
Il regolamento, pur producendo efficacia diretta negli ordinamenti giuridici
di tutti gli Stati membri, prevede alcune opzioni che devono essere attuate
con atti normativi a livello nazionale. In Italia, a questo scopo, l'art. 25
della legge 25 ottobre 2003, n. 306, delega il governo ad emanare uno o più
decreti legislativi di attuazione del regolamento 1606/2002, prevedendo
l'estensione dei principi contabili internazionali, oltre che ai bilanci consolidati,
anche ai bilanci di esercizio di tutte le società quotate
(8)
, per gli esercizi
che iniziano dopo il 1° gennaio 2005. La stessa fonte normativa, inoltre,
prescrive che tutte le società non quotate
(9)
abbiano la facoltà di adottare i
principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio o
consolidato, con l'esclusione delle società che esercitano attività assicurativa
(10)
e di quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis
c.c.).
È interessante osservare come l'Italia appartenga ad una minoranza di
Paesi (composta, oltre che dall'Italia, da Repubblica Ceca, Grecia, Estonia,
Lituania, Malta, Slovacchia e Slovenia) che, all'interno dell'Unione Europea,
ha deciso di estendere l'obbligatorietà dell'adozione dei principi contabili
internazionali anche ai bilanci di esercizio delle società quotate
(11)
. Nella maggior parte degli altri Paesi non solo l'utilizzo degli IFRS non è
obbligatorio per i bilanci d'esercizio, ma a volte non è neppure consentito (in questo
senso le legislazioni di Austria, Francia, Lettonia, Spagna, Svezia e Ungheria)
(12)
.
Per le imprese che non si avvalgono dell'adozione facoltativa degli
IFRS, il bilancio deve essere redatto continuando ad applicare le norme
contenute nel codice civile, che sono tuttavia in fase di modifica. Ciò è dovuto,
innanzitutto, al recepimento delle direttive 2001/65/CE (c.d. direttiva
sul fair value) e 2003/51/CE (13)
; in secondo luogo, la stessa legge 306/2003
delega il Governo ad armonizzare le norme in materia di bilancio e quelle
fiscali con le disposizioni dei principi contabili internazionali (art. 25,
comma 1, lettera h).
A fronte di tale delega, il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 26 novembre
del 2004, uno schema di decreto legislativo volto ad esercitare le
opzioni previste dall'art. 5 del regolamento 1606/2002. Il legislatore delegato
ha rinviato all'esercizio 2006 l'obbligatorietà dell'applicazione dei
principi contabili internazionali ai bilanci di esercizio delle società quotate,
delle banche, delle società assicurative quotate in borsa che non redigono il
bilancio consolidato e delle società aventi strumenti finanziari diffusi tra il
pubblico, ferma restando l'applicazione obbligatoria degli IFRS ai bilanci
consolidati, disposizione del regolamento, che non è soggetta a opzione da
parte degli Stati membri. Il complesso ambito di applicazione degli IFRS
delineato dallo schema di decreto legislativo è riassunto nella seguente tabella 1:
Tabella 1 - Ambito di applicazione degli IFRS in Italia
| Descrizione |
Bilancio consolidato |
Bilancio di esercizio |
| Applicazione obbligatoria dei principi contabili internazionali |
A partire dal 1° gennaio 2005:
a) Società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati;
b) Società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico
(art. 116 d. lgs. 58/1998);
c) Banche, società di intermediazione mobiliare, società di
gestione del risparmio, altre società di intermediazione
finanziaria;
d) Società che esercitano attività assicurativa. |
A partire dal 1° gennaio 2006:
a) Società emittenti strumenti finanziari quotati
in mercati regolamentati;
b) Società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico
(art. 116 d. lgs. 58/1998);
c) Banche, società di intermediazione mobiliare, società di
gestione del risparmio, altre società di intermediazione
finanziaria;
d) Società quotate che esercitano attività assicurativa
e che non redigono il bilancio consolidato. |
| Applicazione facoltativa dei principi contabili internazionali a partire dal 2005 |
e) Società, diverse da quelle obbligate ad usare gli IFRS, di
cui ai punti a), b), c) e d), e incluse nel bilancio consolidato
di società obbligate ad applicare i principi contabili
internazionali (ad esempio: sub-holding non quotate controllate
da società quotate) (*).
f) Società che redigono il bilancio consolidato, diverse da
quelle obbligate all'applicazione degli IFRS e da quelle da esse
consolidate (ad esempio, holding non quotate) (*). |
a) Società emittenti strumenti finanziari
quotati in mercati regolamentati;
b) Società aventi strumenti finanziari diffusi
tra il pubblico (art. 116 d. lgs. 58/1998);
c) Banche, società di intermediazione mobiliare, società di
gestione del risparmio, altre società di intermediazione
finanziaria;
e) Società diverse da quelle obbligate ad usare gli IFRS,
ma incluse nel bilancio consolidato di società obbligate ad
applicare i principi contabili internazionali (ad esempio:
controllate non quotate di società quotate) (*).
f) Società che redigono il bilancio consolidato, diverse
da quelle obbligate all'applicazione degli IFRS e da quelle da
esse consolidate (ad esempio, holding non quotate) che decidono
di applicare gli IFRS nella redazione del bilancio
consolidato.(*)
g) Società diverse da quelle indicate in precedenza,
incluse nel bilancio consolidato di società che scelgono di
applicare i principi contabili internazionali (ad esempio:
controllate non quotate). Sono escluse da tale disposizione
le società che esercitano attività assicurativa (*). |
| Applicazione facoltativa dei principi contabili
internazionali a partire dall'esercizio individuato con decreto
del ministro dell'Economia e delle finanze e del ministro della
Giustizia. |
|
Società non quotate, non obbligate alla redazione del
bilancio consolidato e non incluse nel bilancio consolidato di
società che applicano i principi contabili internazionali,
diverse da banche e assicurazioni (*). |
(*) = Le società minori (ex art. 2435-bis c.c.) sono escluse dall'applicazione
dei principi contabili internazionali.
L'adozione facoltativa dei principi contabili internazionali per la redazione
del bilancio consolidato e per quello d'esercizio da parte delle società
indicate nella tabella 1 non è revocabile, a meno che non ricorrano
"circostanze eccezionali", che dovranno essere adeguatamente illustrate
nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione
della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del gruppo.
Inoltre le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (ai sensi dell'articolo 2435-bis
del codice civile) non possono applicare i principi contabili internazionali.
Il decreto prevede anche l'obbligo di astenersi dall'applicare una disposizione
prevista dai principi contabili internazionali qualora, in casi eccezionali,
questa sia incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico
(art. 5). La disposizione si riferisce ai principi contabili internazionali che
sono già stati sottoposti ad un processo di endorsement da parte della Commissione
Europea, alla quale il regolamento 1606/2002 attribuisce il compito
di verificarne la compatibilità con le direttive contabili e l'idoneità a
rappresentare il quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e del
risultato economico (art. 3 del regolamento). Anche lo IAS 1, al paragrafo 17,
prevede l'obbligo di derogare ad una specifica disposizione dei principi
contabili internazionali nei rari casi in cui la sua applicazione sarebbe così
fuorviante da compromettere le finalità del bilancio contenute nel Framework
(quadro sistematico) dello IASC per la preparazione dei bilanci.
L'inclusione di un'ulteriore overriding rule (come quella contenuta nell'art. 5) nello schema
di decreto non appare quindi opportuna.
Dalla descrizione dell'ambito di applicazione dei principi contabili internazionali
si evince, in sintesi, che le società quotate, quelle aventi strumenti
finanziari diffusi tra il pubblico, le banche e le assicurazioni sono obbligate
ad utilizzare i principi contabili internazionali dal 2005 per la redazione
del bilancio consolidato; l'estensione degli IFRS ai bilanci di esercizio
delle quotate è, invece, facoltativa per l'esercizio 2005 (più correttamente:
per gli esercizi che iniziano dopo il 1° gennaio 2005) ed obbligatoria a partire
dal 1° gennaio 2006.
Per le società non quotate, si distingue tra quelle obbligate alla redazione
del bilancio consolidato, le quali possono applicare i principi contabili internazionali,
oltre che al bilancio consolidato, anche a quello d'esercizio, a
partire dal 2005, e quelle non obbligate alla redazione del bilancio consolidato.
Questa ultima categoria richiede un'ulteriore specificazione: le società
che, pur non redigendo il bilancio consolidato, sono incluse nell'area di consolidamento
di una società madre che applica (per obbligo o per scelta) i
principi contabili internazionali possono applicare gli IFRS al bilancio
d'esercizio, a partire dal 2005. Le società che, invece, non redigono il bilancio
consolidato e che non sono incluse nell'area di consolidamento di una
capogruppo che applica gli IFRS potranno applicare i principi contabili internazionali
solamente a partire da un esercizio che dovrà essere individuato
dai Ministeri dell'Economia e delle Finanze e da quello della Giustizia.
Lo schema di decreto apporta anche diverse modifiche alle norme tributare
in materia di determinazione del reddito d'impresa, la cui analisi
esula dallo scopo del presente lavoro, aventi l'obiettivo di non differenziare
la base imponibile delle imprese a seconda che esse adottino i principi contabili
internazionali (fatte salve alcune eccezioni, come la rilevanza anche
fiscale delle variazioni nel fair value degli strumenti finanziari appartenenti
ad un portafoglio di negoziazione).
Il panorama appare, quindi, piuttosto variegato e più complesso di
quello prospettato dalla legge delega del 2003; in particolare, è degno di
nota lo slittamento al 2006, rispetto ai termini previsti, dell'obbligo di adottare
i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio
d'esercizio delle società quotate e degli altri soggetti interessati dal decreto.
Si è creata una situazione nella quale vi sono società non quotate che possono
applicare i principi contabili internazionali già per gli esercizi iniziati
dopo il 1° gennaio 2005 e società, sempre non quotate, che dovranno invece
attendere l'emanazione di appositi decreti ministeriali. A ciò si aggiunge il
caso delle società minori, che redigono il bilancio in forma abbreviata (ex
art. 2435-bis c.c.), le quali non possono applicare gli IFRS, ma esclusivamente
le norme sulla formazione del bilancio contenute nel codice civile.
2. La determinazione degli utili distribuibili
L'estensione degli IFRS ai bilanci di esercizio comporta anche delle
modifiche alla disciplina della determinazione degli utili distribuibili, oltre
che alla normativa in tema di tassazione del reddito d'impresa, data la funzione
assegnata dal nostro ordinamento ai bilanci di esercizio, i quali, a differenza
dei bilanci consolidati, assolvono anche allo scopo di determinare
l'importo massimo degli utili distribuibili ai soci senza ledere l'integrità
economica del capitale (14)
. A questo riguardo, lo schema di decreto prevede
che le società che redigono il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili
internazionali non possano distribuire i ricavi non realizzati ("plusvalenze
iscritte") derivanti dall'applicazione del criterio del fair value per la
valutazione di determinati elementi patrimoniali. In particolare, l'art. 6, lett. a),
del decreto prescrive che sia accantonata in una riserva non distribuibile
una quota di utile d'esercizio pari ai ricavi iscritti in conto economico (al
netto del carico fiscale), derivanti dall'applicazione del metodo del fair value,
con l'eccezione dei plusvalori determinati sugli strumenti finanziari
detenuti a scopo di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura.
La norma inibisce, pertanto, la distribuzione di utili o riserve che si sono
formati per effetto dell'applicazione del fair value, con l'eccezione delle rivalutazioni
di strumenti finanziari detenuti a scopo di trading (nell'ambito
dei quali lo IAS 39 fa rientrare anche gli strumenti finanziari derivati) e dei
proventi derivanti dall'operatività in cambi e di copertura. Il divieto di distribuibilità
si applica, quindi, agli strumenti finanziari stimati a fair value e
classificati come disponibili per la vendita o detenuti sino a scadenza, oltre
che ai proventi derivanti dall'applicazione del fair value ad elementi patrimoniali
diversi dagli strumenti finanziari (ad esempio, rivalutazioni di immobili
detenuti a scopo di investimento). Rientrano nel divieto di distribuibilità,
pertanto, tutti gli incrementi di valore contabilizzati su elementi patrimoniali
diversi dagli strumenti di trading (ad esempio, quelli determinati
sugli immobili detenuti a scopo di investimento e stimati al fair value).
Tra le "plusvalenze iscritte" che non possono costituire oggetto di distribuzione
agli azionisti vi sono anche i plusvalori derivanti dall'applicazione
del metodo del patrimonio netto alle partecipazioni in società controllate e
collegate, che secondo i principi contabili internazionali devono essere riportati
nel conto economico della partecipante (IAS 28, § 11)
(15)
. Il meccanismo di applicazione del metodo del patrimonio netto,
inoltre, avendo lo scopo di giungere ad un consolidamento sintetico dei bilanci della partecipante
e della partecipata, impedisce che gli utili distribuiti dalla partecipata
alla partecipante sotto forma di dividendi vengano contabilizzati due volte
nel conto economico della partecipante: una prima volta come incremento di
valore della partecipazione e una seconda volta come dividendi.
L'assoggettamento di questi ricavi al regime di non distribuibilità, assimilandoli
di fatto a rivalutazioni derivanti dall'applicazione del fair value, non
appare del tutto giustificata, in quanto i plusvalori riflettono utili che sono
stati realizzati in capo alle società partecipate. Diversa è l'ipotesi nella quale
anche la società partecipata utilizza gli IFRS e presenta nel proprio conto
economico degli utili non realizzati derivanti dall'applicazione del fair value.
In questo caso l'obbligo previsto dal decreto legislativo appare giustificato,
anche se sarebbe necessario (introducendo però una notevole complicazione)
distinguere, all'interno della quota di pertinenza della partecipante
dell'utile della partecipata, tra parte di reddito liberamente distribuibile e
parte derivante invece da rivalutazioni nel fair value, imponendo
l'accantonamento a riserva solamente per queste ultime.
Se il risultato dell'esercizio è inferiore all'importo dei ricavi non realizzati
(al netto del carico fiscale) iscritti nel conto economico, diventa non distribuibile
un ammontare di riserve di utili disponibili, ove esistenti, pari alla
differenza tra i proventi non realizzati e l'utile dell'esercizio. Per estensione,
se l'esercizio si chiude in perdita, l'importo delle riserve disponibili da riclassificare
come non distribuibili dovrebbe essere pari all'intero ammontare
dei ricavi non realizzati, al netto del carico fiscale, iscritti nel conto
economico, anche se la norma non disciplina esplicitamente questa situazione.
Nel caso di inesistenza di riserve disponibili, si può argomentare che
il dettato della legge debba comunque ritenersi rispettato, anche se la società
non incrementa l'importo delle riserve non distribuibili contenute nel capitale
netto; lo scopo della norma, infatti, è quello di evitare la distribuzione di
utili non realizzati, la quale evidentemente non è possibile se il reddito
dell'esercizio è negativo, e se nel capitale netto non vi sono altre riserve distribuibili.
Alcuni commentatori hanno giustamente osservato come, nel
caso in cui le riserve e gli utili distribuibili esistenti siano di importo inferiore
a quello delle plusvalenze emerse, sarebbe opportuno modificare la
norma per inserire un vincolo di distribuzione anche sugli utili distribuibili
che si formeranno negli esercizi successivi
(16)
.
L'art. 6 lett. b) aggiunge, inoltre, che non sono distribuibili le riserve costituite
direttamente in sede di determinazione del risultato economico (riserve
di utili lordi), in seguito all'applicazione del fair value alla valutazione
di determinati elementi patrimoniali: è il caso, ad esempio, degli strumenti
finanziari disponibili per la vendita, i quali devono essere stimati, secondo
lo IAS 39, a fair value con oscillazioni di valore riportate nel capitale netto.
La riserva costituita in ottemperanza all'art. 6, lett. a), del decreto può in
seguito essere distribuita fino a concorrenza della plusvalenza realizzata o
del valore recuperato per il tramite dell'ammortamento (nel caso di rivalutazioni
di beni ammortizzabili). Sarebbe opportuno che tale disposizione si
applicasse anche alle riserve costituite in sede di determinazione del reddito,
di cui alla lettera b) dell'art. 6; la norma sembra suggerire il contrario, ma
tale disparità di trattamento non appare del tutto motivata e dovrebbe essere
corretta nella versione definitiva del decreto.
Le norme appena citate intendono conciliare il principio di prudenza
contenuto nel codice civile e proprio dei principi contabili italiani
(17)
con le disposizioni dei principi contabili internazionali in tema
di valutazioni, basate sull'accezione del principio di prudenza accolta dal Framework dello
IASC (18)
.
L'iscrizione in conto economico di ricavi non realizzati, infatti, è
contraria a quella particolare applicazione del principio di prudenza che si
sostanzia nel "principio di disparità" (Imparitätsprinzip) nel trattamento di
costi e ricavi non realizzati, derivato dalla dottrina tedesca e accolto nel nostro
ordinamento giuridico dall'art. 2423-bis, n. 2), del codice civile
(19)
.
L'accoglimento del fair value nel bilancio d'esercizio sortisce l'effetto di
determinare il passaggio da una struttura di "reddito prodotto"
(20)
, fondato sul principio di prudenza,
che contempera le esigenze di neutralità, competenza
e di mantenimento dell'integrità economica del capitale, valutando in maniera
asimmetrica gli elementi positivi e negativi di reddito non realizzati,
ad una configurazione di reddito più ampia, definibile "reddito prodotto allargato",
in cui compaiono anche utili in corso di formazione stimati sulla
base di ipotesi di scambio
(21)
. Il concetto di "reddito prodotto allargato" è vicino
a quello di comprehensive income, che include componenti di reddito
realizzati e non realizzati, proprio della teoria contabile anglosassone, al
quale si avrà modo di accennare in seguito. La normativa sul bilancio contenuta
nel codice civile, che continuerà ad applicarsi ai bilanci delle imprese
che non adottano i principi contabili internazionali,
è soggetta ad un processo di revisione volto ad appianare le differenze
tra le direttive comunitarie in materia di conti annuali e consolidati
delle imprese e i principi contabili internazionali. È necessario, quindi, esaminare
il contenuto delle già citate direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE per
determinare quale sia la portata dei cambiamenti, passando in rassegna le
novità legislative già introdotte e facendo luce su quelle che, verosimilmente,
si presenteranno nel prossimo futuro.
* * *
Note:
(1): Lo IASB ha sostituito l'International Accounting Standards Committee
(IASC) nel 2001 (torna su).
(2): I principi contabili internazionali erano noti come International
Accounting Standards (IAS) sino al 2001, quando lo IASB ha deciso di chiamare International
Financial Reporting Standards (IFRS) i documenti emanati da quella data in avanti. In questa sede
si userà per semplicità sempre l'acronimo IFRS, intendendo con esso tutti i principi contabili
internazionali in vigore, compresi quindi gli IAS emessi prima del 2001, e le loro interpretazioni
pubblicate dai comitati noti come SIC (Standing Interpretation Committee - fino al 2001) e
IFRIC (International Financial Reporting Interpretation Committee), costituiti in seno allo
IASB (torna su).
(3): Il riferimento è al "quadro fedele" della situazione patrimoniale,
finanziaria e del risultato economico delle società, richiamato dall'art. 2, comma 3, della IV
direttiva (direttiva 78/660/CEE del 25 luglio 1978 sui conti annuali di taluni tipi di società) e
dall'art. 16, comma 3, della VII direttiva (direttiva 83/349/CEE del 13 giugno 1983 relativa ai conti
consolidati delle imprese) (torna su).
(4): Il recepimento è avvenuto con il regolamento 1725/2003, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 13 ottobre 2003, e con le successive integrazioni
e modifiche, le ultime delle quali accolgono gli IAS 32 e 39, che disciplinano la rappresentazione
e la valutazione degli strumenti finanziari (regolamenti n. 2086 e n. 2237 del 2004), e l'IFRS
2, "Pagamenti basati su azioni" (reg. 211/2005) (torna su).
(5): I principi contabili internazionali sono obbligatori dal 2005 anche
in Australia (torna su).
(6): Cfr. FLOWER, "The future shape of harmonization: the EU versus the
IASC versus the SEC", The European Accounting Rreview, vol. 6, No. 2, 1997, pag. 296
(torna su).
(7): Vi sono alcune società aventi sede nell'Unione Europea, soprattutto
società tedesche, come ad esempio Siemens AG o DaimlerChrysler AG, quotate al New York Stock
Exchange, che adottano i principi contabili statunitensi per la redazione dei loro bilanci
consolidati, al fine di evitare l'obbligo di riconciliazione tra principi contabili domestici e
US GAAP imposto dalla SEC nel Form 20-F. La possibilità di discostarsi dalle norme del
codice commerciale tedesco (HGB) per la redazione dei bilanci consolidati è consentita in
Germania dalla Kapitalaufnahmeerleichterungsgesatz (KapAEG) del 20 aprile 1998 (legge
sulla raccolta del capitale). Sull'evoluzione della normativa tedesca in materia di bilancio si
veda HALLER-EIERLE, "The Adaption of German Accounting Rules to IFRS: A Legislative
Balance Act2, Accounting in Europe, vol I, September 2004, pp. 27-50
(torna su).
(8): E di quelle aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico
(art. 116 del T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, d. lgs. 58/1998)
(torna su).
(9): Ad eccezione delle banche, che sono invece obbligate alla
predisposizione del bilancio d'esercizio e consolidato secondo i principi contabili internazionali,
anche se non quotate (torna su).
(10): 10 Le imprese di assicurazione devono redigere il
bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali, anche se non quotate, mentre non
possono utilizzare i suddetti principi per il bilancio d'esercizio, nemmeno se quotate. Unica
eccezione, il caso della società assicurativa quotata e non obbligata alla redazione del bilancio
consolidato (ad esempio, perché priva di controllate): in tale ipotesi il bilancio d'esercizio deve
essere redatto in ottemperanza ai principi contabili internazionali. Il motivo dell'esclusione delle
imprese assicurative dall'applicazione completa degli IFRS è da ricercarsi nell'inesistenza di una
specifica regolamentazione del settore da parte dello IASB, in particolare sulla valutazione
delle riserve tecniche. Nel febbraio 2004 è stato pubblicato l'IFRS 4 (Insurance Contracts),
il quale tuttavia costituisce solo il frutto della prima fase dell'ampio progetto intrapreso
dallo IASB per la predisposizione di principi contabili applicabili al settore assicurativo
(torna su).
(11): In Belgio non è stata ancora presa una decisione definitiva,
mentre la Danimarca imporrà gli IFRS ai bilanci di esercizio delle quotate a partire dal 2009.
I dati, aggiornati al 17 gennaio 2005, sono tratti dal rapporto Planned Implementation of the IAS
Regulation (1606/2002) in the EU and EAA, pubblicato sulle pagine web della Commissione Europea
(www.europa.eu.int)
(torna su).
(12): Si veda la nota precedente (torna su).
(13): Le direttive citate modificano: la IV direttiva sui conti annuali
delle società non finanziarie (78/660/CEE), la VII sui conti consolidati delle società non
finanziarie (83/349/CEE) e la direttiva 86/635/CEE sui conti annuali e consolidati delle banche e
degli altri istituti finanziari. La direttiva 2003/51/CE modifica anche la direttiva 91/674/CEE sui
conti annuali delle imprese di assicurazione (torna su).
(14): DE DOMINICIS, Lezioni di Ragioneria Generale, 5a ed., vol. III,
Bologna, 1984, p. 478. Non si intende qui fare riferimento all'accezione di "reddito distribuibile"
che considera accettabili politiche di bilancio volte alla stabilizzazione dei redditi, contrarie ai
corretti principi contabili. Sui concetti di reddito distribuibile e reddito prodotto nella dottrina
italiana si veda l'ampia analisi svolta da PIZZO, Il fair value nel bilancio d'esercizio, Padova,
CEDAM, 2000, pp. 127 e seguenti (torna su).
(15): In questo senso si esprimono anche i principi contabili nazionali,
i quali attribuiscono all'iscrizione in conto economico delle rivalutazioni derivanti
dall'applicazione del metodo (c.d. metodo del patrimonio netto integrale) la qualifica di
trattamento contabile preferito rispetto alla diretta iscrizione dei proventi in una riserva non
distribuibile. Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI
RAGIONIERI, Principio contabile n. 21. Il metodo del patrimonio netto, Milano, Giuffrè,
1996, § 3.3, lett. f) (torna su).
(16): Opinione contenuta nella lettera di osservazioni sullo schema di
decreto inviata dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati il 28 gennaio 2005
(consultata sul sito web
www.consrag.it).
(torna su).
(17): "[...] i profitti non realizzati non devono essere contabilizzati,
mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio".
CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI,
Principio contabile n. 11. Bilancio d'esercizio. Finalità e postulati, Milano, Giuffrè, 1994,
p. 20. L'art. 2423-bis, 1° c., n. 1, c.c., prescrive che "la valutazione delle voci deve essere
fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività [...]", mentre il
successivo n. 2 aggiunge: "si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di
chiusura dell'esercizio" (torna su).
(18): Esula dall'economia del presente lavoro una trattazione del
concetto di prudenza secondo i principi contabili internazionali. È sufficiente osservare come nel
Framework dello IASC il principio di prudenza venga formulato in maniera diversa rispetto al codice
civile e ai principi contabili italiani: "Prudence is the inclusion of a degree of caution in the
exercise of the judgements needed in making the estimates required under conditions of uncertainty,
such that assets or income are not overstated and liabilities or expenses are not understated.
However, the exercise of prudence does not allow, for example, the creation of hidden reserves
or excessive provisions, the deliberate understatement of assets or income, or the deliberate
overstatement of liabilities or expenses [...]. IASC, Framework for the Preparation
and Presentation of Financial Statements, 1989, § 37. Una simile formulazione del concetto
di prudenza non è estranea a parte degli studiosi italiani: secondo De Dominicis, la
prudenza consiste nel "tenersi al di sotto del massimo nella stima degli elementi attivi e al
di sopra del minimo in quella degli elementi passivi", senza però giungere a "svalutazioni
ingiustificate di rimanenze attive o supervalutazioni di elementi passivi, le quali adducono
alla formazione di riserve occulte di redditi [...]". DE DOMINICIS, Lezioni di Ragioneria Generale,
5a ed. vol. III, Bologna, 1984, p. 479. Il corsivo è nell'originale (torna su).
(19): Cfr. SANTESSO-SOSTERO, Principi contabili per il bilancio
d'esercizio, 2a ed., Milano, Il Sole 24 Ore, 1999, p. 32 (torna su).
(20): Anche secondo i principi contabili italiani il bilancio determina
il "reddito prodotto", cioè conseguito dall'impresa nel periodo amministrativo. Cfr. CONSIGLIO
NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI Principio contabile n.
11, op. cit., p. 19 (torna su).
(21): Cfr. PIZZO, op. cit., pp. 141 e segg; ROSSI, Il concetto di fair
value e la valutazione degli strumenti finanziari, Milano, Giuffrè, 2003, p. 17 (torna su).
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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