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L'evoluzione normativa in materia di bilancio e le prospettive di applicazione dei principi contabili internazionali alle piccole e medie imprese
(Prima parte)

di Michele Bertoni (Università di Trento)
Dicembre 2005

  Seconda parte >>

Questa versione è stata pubblicata su "Quaderno 103" (febbraio 2005) del Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali dell'Università degli Studi di Trento.

* * *
1. L'ambito di applicazione dei principi contabili internazionali
L'attività di armonizzazione contabile in ambito comunitario ha ricevuto un notevole impulso dall'emanazione del regolamento n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, con il quale si estende, a partire dal 2005, l'applicazione dei principi contabili emessi dall'International Accounting Standards Board (1) (IASB) ai bilanci consolidati di tutte le società quotate nei mercati regolamentati dell'Unione Europea. Secondo il regolamento, prima di potere essere applicati in tutti i Paesi dell'Unione, i principi contabili internazionali, o IFRS (2) , devono essere sottoposti al vaglio della Commissione Europea al fine di verificarne la compatibilità con i principi generali della IV e VII direttiva (3) e la rispondenza a "criteri di comprensibilità, pertinenza e affidabilità dell'informazione finanziaria necessaria per adottare le decisioni economiche e valutare l'idoneità della gestione" (art. 3, comma 2, del regolamento). I principi contabili adottati, recepiti dalla Commissione attraverso appositi regolamenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, assumono quindi forza di legge e non richiedono ulteriori atti normativi da parte degli Stati membri per potere essere applicati (4) .
Con tale atto si è risolta a favore dello IASB, almeno all'interno dell'Unione Europea (5) , la diatriba in merito a quali principi contabili debbano considerarsi "globali": se, appunto, gli IFRS, oppure gli US GAAP, principi contabili generalmente accettati negli Stati Uniti d'America (6) . La possibilità di utilizzare principi contabili riconosciuti in ambito internazionale era presente nel panorama legislativo italiano già dal 1998 (art. 117, comma 2, del Testo Unico degli intermediari finanziari, d. lgs. 58/1998) ma l'ambito di applicazione della norma era limitato alla redazione del bilancio consolidato da parte delle sole imprese quotate in mercati di capitale extracomunitari ed era subordinata alla compatibilità di tali principi contabili con le direttive comunitarie in materia di armonizzazione contabile. È interessante notare come la norma non facesse alcun riferimento all'International Accounting Standards Board: i "principi contabili riconosciuti in ambito internazionale" potevano essere identificati, quindi, anche negli US GAAP, oltre che negli IFRS.
La premessa appena svolta si rende necessaria per comprendere appieno la portata del Regolamento 1606/2002, oltre che per spiegare alcune scelte operate dal legislatore comunitario. L'identificazione, non più generica, dei principi emessi dallo IASB quali principi contabili internazionali da adottarsi in tutta l'Unione Europea, ha una valenza notevole se si pensa che, al momento attuale, la Securities and Exchange Commission (SEC), organismo preposto alla vigilanza sui mercati di capitale statunitensi, non riconosce la validità degli IFRS per la quotazione negli Stati Uniti, benché il processo di convergenza tra US GAAP e IFRS sia in atto ormai da più di un decennio. Il peso politico dell'Unione Europea ha contribuito a dare notevole slancio all'affermazione degli IFRS quale standard contabile a livello mondiale e ha arrestato la diffusione in Europa degli US GAAP: le società che già adottano questi principi contabili, infatti, dovranno, come tutte le altre, adeguarsi alle nuove disposizioni e adottare gli IFRS; il Regolamento prevede solamente una proroga di due anni (fino al 1° gennaio 2007), ma non un'esenzione. La proroga al 2007 si applica, oltre alle imprese che già adottano altri principi contabili internazionalmente riconosciuti (ossia gli US GAAP) (7) , a quelle società che quotino solamente strumenti di debito; l'obbligatorietà dell'applicazione degli IFRS è limitata ai bilanci consolidati delle quotate, ma gli Stati membri possono estendere l'applicazione anche ai bilanci di esercizio e, inoltre, consentire o imporre l'adozione degli IFRS anche alle società non quotate.
Il regolamento, pur producendo efficacia diretta negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri, prevede alcune opzioni che devono essere attuate con atti normativi a livello nazionale. In Italia, a questo scopo, l'art. 25 della legge 25 ottobre 2003, n. 306, delega il governo ad emanare uno o più decreti legislativi di attuazione del regolamento 1606/2002, prevedendo l'estensione dei principi contabili internazionali, oltre che ai bilanci consolidati, anche ai bilanci di esercizio di tutte le società quotate (8) , per gli esercizi che iniziano dopo il 1° gennaio 2005. La stessa fonte normativa, inoltre, prescrive che tutte le società non quotate (9) abbiano la facoltà di adottare i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio o consolidato, con l'esclusione delle società che esercitano attività assicurativa (10) e di quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.).
È interessante osservare come l'Italia appartenga ad una minoranza di Paesi (composta, oltre che dall'Italia, da Repubblica Ceca, Grecia, Estonia, Lituania, Malta, Slovacchia e Slovenia) che, all'interno dell'Unione Europea, ha deciso di estendere l'obbligatorietà dell'adozione dei principi contabili internazionali anche ai bilanci di esercizio delle società quotate (11) . Nella maggior parte degli altri Paesi non solo l'utilizzo degli IFRS non è obbligatorio per i bilanci d'esercizio, ma a volte non è neppure consentito (in questo senso le legislazioni di Austria, Francia, Lettonia, Spagna, Svezia e Ungheria) (12) .
Per le imprese che non si avvalgono dell'adozione facoltativa degli IFRS, il bilancio deve essere redatto continuando ad applicare le norme contenute nel codice civile, che sono tuttavia in fase di modifica. Ciò è dovuto, innanzitutto, al recepimento delle direttive 2001/65/CE (c.d. direttiva sul fair value) e 2003/51/CE (13) ; in secondo luogo, la stessa legge 306/2003 delega il Governo ad armonizzare le norme in materia di bilancio e quelle fiscali con le disposizioni dei principi contabili internazionali (art. 25, comma 1, lettera h).
A fronte di tale delega, il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 26 novembre del 2004, uno schema di decreto legislativo volto ad esercitare le opzioni previste dall'art. 5 del regolamento 1606/2002. Il legislatore delegato ha rinviato all'esercizio 2006 l'obbligatorietà dell'applicazione dei principi contabili internazionali ai bilanci di esercizio delle società quotate, delle banche, delle società assicurative quotate in borsa che non redigono il bilancio consolidato e delle società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, ferma restando l'applicazione obbligatoria degli IFRS ai bilanci consolidati, disposizione del regolamento, che non è soggetta a opzione da parte degli Stati membri. Il complesso ambito di applicazione degli IFRS delineato dallo schema di decreto legislativo è riassunto nella seguente tabella 1:

Tabella 1 - Ambito di applicazione degli IFRS in Italia
Descrizione Bilancio consolidato Bilancio di esercizio
Applicazione obbligatoria dei principi contabili internazionali A partire dal 1° gennaio 2005:
a) Società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
b) Società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico (art. 116 d. lgs. 58/1998);
c) Banche, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, altre società di intermediazione finanziaria;
d) Società che esercitano attività assicurativa.
A partire dal 1° gennaio 2006:
a) Società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
b) Società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico (art. 116 d. lgs. 58/1998);
c) Banche, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, altre società di intermediazione finanziaria;
d) Società quotate che esercitano attività assicurativa e che non redigono il bilancio consolidato.
Applicazione facoltativa dei principi contabili internazionali a partire dal 2005 e) Società, diverse da quelle obbligate ad usare gli IFRS, di cui ai punti a), b), c) e d), e incluse nel bilancio consolidato di società obbligate ad applicare i principi contabili internazionali (ad esempio: sub-holding non quotate controllate da società quotate) (*).
f) Società che redigono il bilancio consolidato, diverse da quelle obbligate all'applicazione degli IFRS e da quelle da esse consolidate (ad esempio, holding non quotate) (*).
a) Società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
b) Società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico (art. 116 d. lgs. 58/1998);
c) Banche, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, altre società di intermediazione finanziaria;
e) Società diverse da quelle obbligate ad usare gli IFRS, ma incluse nel bilancio consolidato di società obbligate ad applicare i principi contabili internazionali (ad esempio: controllate non quotate di società quotate) (*).
f) Società che redigono il bilancio consolidato, diverse da quelle obbligate all'applicazione degli IFRS e da quelle da esse consolidate (ad esempio, holding non quotate) che decidono di applicare gli IFRS nella redazione del bilancio consolidato.(*)
g) Società diverse da quelle indicate in precedenza, incluse nel bilancio consolidato di società che scelgono di applicare i principi contabili internazionali (ad esempio: controllate non quotate). Sono escluse da tale disposizione le società che esercitano attività assicurativa (*).
Applicazione facoltativa dei principi contabili internazionali a partire dall'esercizio individuato con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze e del ministro della Giustizia.   Società non quotate, non obbligate alla redazione del bilancio consolidato e non incluse nel bilancio consolidato di società che applicano i principi contabili internazionali, diverse da banche e assicurazioni (*).
(*) = Le società minori (ex art. 2435-bis c.c.) sono escluse dall'applicazione dei principi contabili internazionali.

L'adozione facoltativa dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio consolidato e per quello d'esercizio da parte delle società indicate nella tabella 1 non è revocabile, a meno che non ricorrano "circostanze eccezionali", che dovranno essere adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del gruppo. Inoltre le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile) non possono applicare i principi contabili internazionali.
Il decreto prevede anche l'obbligo di astenersi dall'applicare una disposizione prevista dai principi contabili internazionali qualora, in casi eccezionali, questa sia incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico (art. 5). La disposizione si riferisce ai principi contabili internazionali che sono già stati sottoposti ad un processo di endorsement da parte della Commissione Europea, alla quale il regolamento 1606/2002 attribuisce il compito di verificarne la compatibilità con le direttive contabili e l'idoneità a rappresentare il quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico (art. 3 del regolamento). Anche lo IAS 1, al paragrafo 17, prevede l'obbligo di derogare ad una specifica disposizione dei principi contabili internazionali nei rari casi in cui la sua applicazione sarebbe così fuorviante da compromettere le finalità del bilancio contenute nel Framework (quadro sistematico) dello IASC per la preparazione dei bilanci. L'inclusione di un'ulteriore overriding rule (come quella contenuta nell'art. 5) nello schema di decreto non appare quindi opportuna.
Dalla descrizione dell'ambito di applicazione dei principi contabili internazionali si evince, in sintesi, che le società quotate, quelle aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, le banche e le assicurazioni sono obbligate ad utilizzare i principi contabili internazionali dal 2005 per la redazione del bilancio consolidato; l'estensione degli IFRS ai bilanci di esercizio delle quotate è, invece, facoltativa per l'esercizio 2005 (più correttamente: per gli esercizi che iniziano dopo il 1° gennaio 2005) ed obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2006.
Per le società non quotate, si distingue tra quelle obbligate alla redazione del bilancio consolidato, le quali possono applicare i principi contabili internazionali, oltre che al bilancio consolidato, anche a quello d'esercizio, a partire dal 2005, e quelle non obbligate alla redazione del bilancio consolidato. Questa ultima categoria richiede un'ulteriore specificazione: le società che, pur non redigendo il bilancio consolidato, sono incluse nell'area di consolidamento di una società madre che applica (per obbligo o per scelta) i principi contabili internazionali possono applicare gli IFRS al bilancio d'esercizio, a partire dal 2005. Le società che, invece, non redigono il bilancio consolidato e che non sono incluse nell'area di consolidamento di una capogruppo che applica gli IFRS potranno applicare i principi contabili internazionali solamente a partire da un esercizio che dovrà essere individuato dai Ministeri dell'Economia e delle Finanze e da quello della Giustizia.
Lo schema di decreto apporta anche diverse modifiche alle norme tributare in materia di determinazione del reddito d'impresa, la cui analisi esula dallo scopo del presente lavoro, aventi l'obiettivo di non differenziare la base imponibile delle imprese a seconda che esse adottino i principi contabili internazionali (fatte salve alcune eccezioni, come la rilevanza anche fiscale delle variazioni nel fair value degli strumenti finanziari appartenenti ad un portafoglio di negoziazione).
Il panorama appare, quindi, piuttosto variegato e più complesso di quello prospettato dalla legge delega del 2003; in particolare, è degno di nota lo slittamento al 2006, rispetto ai termini previsti, dell'obbligo di adottare i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio delle società quotate e degli altri soggetti interessati dal decreto. Si è creata una situazione nella quale vi sono società non quotate che possono applicare i principi contabili internazionali già per gli esercizi iniziati dopo il 1° gennaio 2005 e società, sempre non quotate, che dovranno invece attendere l'emanazione di appositi decreti ministeriali. A ciò si aggiunge il caso delle società minori, che redigono il bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435-bis c.c.), le quali non possono applicare gli IFRS, ma esclusivamente le norme sulla formazione del bilancio contenute nel codice civile.
2. La determinazione degli utili distribuibili
L'estensione degli IFRS ai bilanci di esercizio comporta anche delle modifiche alla disciplina della determinazione degli utili distribuibili, oltre che alla normativa in tema di tassazione del reddito d'impresa, data la funzione assegnata dal nostro ordinamento ai bilanci di esercizio, i quali, a differenza dei bilanci consolidati, assolvono anche allo scopo di determinare l'importo massimo degli utili distribuibili ai soci senza ledere l'integrità economica del capitale (14) . A questo riguardo, lo schema di decreto prevede che le società che redigono il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili internazionali non possano distribuire i ricavi non realizzati ("plusvalenze iscritte") derivanti dall'applicazione del criterio del fair value per la valutazione di determinati elementi patrimoniali. In particolare, l'art. 6, lett. a), del decreto prescrive che sia accantonata in una riserva non distribuibile una quota di utile d'esercizio pari ai ricavi iscritti in conto economico (al netto del carico fiscale), derivanti dall'applicazione del metodo del fair value, con l'eccezione dei plusvalori determinati sugli strumenti finanziari detenuti a scopo di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura.
La norma inibisce, pertanto, la distribuzione di utili o riserve che si sono formati per effetto dell'applicazione del fair value, con l'eccezione delle rivalutazioni di strumenti finanziari detenuti a scopo di trading (nell'ambito dei quali lo IAS 39 fa rientrare anche gli strumenti finanziari derivati) e dei proventi derivanti dall'operatività in cambi e di copertura. Il divieto di distribuibilità si applica, quindi, agli strumenti finanziari stimati a fair value e classificati come disponibili per la vendita o detenuti sino a scadenza, oltre che ai proventi derivanti dall'applicazione del fair value ad elementi patrimoniali diversi dagli strumenti finanziari (ad esempio, rivalutazioni di immobili detenuti a scopo di investimento). Rientrano nel divieto di distribuibilità, pertanto, tutti gli incrementi di valore contabilizzati su elementi patrimoniali diversi dagli strumenti di trading (ad esempio, quelli determinati sugli immobili detenuti a scopo di investimento e stimati al fair value).
Tra le "plusvalenze iscritte" che non possono costituire oggetto di distribuzione agli azionisti vi sono anche i plusvalori derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto alle partecipazioni in società controllate e collegate, che secondo i principi contabili internazionali devono essere riportati nel conto economico della partecipante (IAS 28, § 11) (15) . Il meccanismo di applicazione del metodo del patrimonio netto, inoltre, avendo lo scopo di giungere ad un consolidamento sintetico dei bilanci della partecipante e della partecipata, impedisce che gli utili distribuiti dalla partecipata alla partecipante sotto forma di dividendi vengano contabilizzati due volte nel conto economico della partecipante: una prima volta come incremento di valore della partecipazione e una seconda volta come dividendi. L'assoggettamento di questi ricavi al regime di non distribuibilità, assimilandoli di fatto a rivalutazioni derivanti dall'applicazione del fair value, non appare del tutto giustificata, in quanto i plusvalori riflettono utili che sono stati realizzati in capo alle società partecipate. Diversa è l'ipotesi nella quale anche la società partecipata utilizza gli IFRS e presenta nel proprio conto economico degli utili non realizzati derivanti dall'applicazione del fair value. In questo caso l'obbligo previsto dal decreto legislativo appare giustificato, anche se sarebbe necessario (introducendo però una notevole complicazione) distinguere, all'interno della quota di pertinenza della partecipante dell'utile della partecipata, tra parte di reddito liberamente distribuibile e parte derivante invece da rivalutazioni nel fair value, imponendo l'accantonamento a riserva solamente per queste ultime.
Se il risultato dell'esercizio è inferiore all'importo dei ricavi non realizzati (al netto del carico fiscale) iscritti nel conto economico, diventa non distribuibile un ammontare di riserve di utili disponibili, ove esistenti, pari alla differenza tra i proventi non realizzati e l'utile dell'esercizio. Per estensione, se l'esercizio si chiude in perdita, l'importo delle riserve disponibili da riclassificare come non distribuibili dovrebbe essere pari all'intero ammontare dei ricavi non realizzati, al netto del carico fiscale, iscritti nel conto economico, anche se la norma non disciplina esplicitamente questa situazione. Nel caso di inesistenza di riserve disponibili, si può argomentare che il dettato della legge debba comunque ritenersi rispettato, anche se la società non incrementa l'importo delle riserve non distribuibili contenute nel capitale netto; lo scopo della norma, infatti, è quello di evitare la distribuzione di utili non realizzati, la quale evidentemente non è possibile se il reddito dell'esercizio è negativo, e se nel capitale netto non vi sono altre riserve distribuibili. Alcuni commentatori hanno giustamente osservato come, nel caso in cui le riserve e gli utili distribuibili esistenti siano di importo inferiore a quello delle plusvalenze emerse, sarebbe opportuno modificare la norma per inserire un vincolo di distribuzione anche sugli utili distribuibili che si formeranno negli esercizi successivi (16) .
L'art. 6 lett. b) aggiunge, inoltre, che non sono distribuibili le riserve costituite direttamente in sede di determinazione del risultato economico (riserve di utili lordi), in seguito all'applicazione del fair value alla valutazione di determinati elementi patrimoniali: è il caso, ad esempio, degli strumenti finanziari disponibili per la vendita, i quali devono essere stimati, secondo lo IAS 39, a fair value con oscillazioni di valore riportate nel capitale netto. La riserva costituita in ottemperanza all'art. 6, lett. a), del decreto può in seguito essere distribuita fino a concorrenza della plusvalenza realizzata o del valore recuperato per il tramite dell'ammortamento (nel caso di rivalutazioni di beni ammortizzabili). Sarebbe opportuno che tale disposizione si applicasse anche alle riserve costituite in sede di determinazione del reddito, di cui alla lettera b) dell'art. 6; la norma sembra suggerire il contrario, ma tale disparità di trattamento non appare del tutto motivata e dovrebbe essere corretta nella versione definitiva del decreto. Le norme appena citate intendono conciliare il principio di prudenza contenuto nel codice civile e proprio dei principi contabili italiani (17) con le disposizioni dei principi contabili internazionali in tema di valutazioni, basate sull'accezione del principio di prudenza accolta dal Framework dello IASC (18) . L'iscrizione in conto economico di ricavi non realizzati, infatti, è contraria a quella particolare applicazione del principio di prudenza che si sostanzia nel "principio di disparità" (Imparitätsprinzip) nel trattamento di costi e ricavi non realizzati, derivato dalla dottrina tedesca e accolto nel nostro ordinamento giuridico dall'art. 2423-bis, n. 2), del codice civile (19) . L'accoglimento del fair value nel bilancio d'esercizio sortisce l'effetto di determinare il passaggio da una struttura di "reddito prodotto" (20) , fondato sul principio di prudenza, che contempera le esigenze di neutralità, competenza e di mantenimento dell'integrità economica del capitale, valutando in maniera asimmetrica gli elementi positivi e negativi di reddito non realizzati, ad una configurazione di reddito più ampia, definibile "reddito prodotto allargato", in cui compaiono anche utili in corso di formazione stimati sulla base di ipotesi di scambio (21) . Il concetto di "reddito prodotto allargato" è vicino a quello di comprehensive income, che include componenti di reddito realizzati e non realizzati, proprio della teoria contabile anglosassone, al quale si avrà modo di accennare in seguito. La normativa sul bilancio contenuta nel codice civile, che continuerà ad applicarsi ai bilanci delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali, è soggetta ad un processo di revisione volto ad appianare le differenze tra le direttive comunitarie in materia di conti annuali e consolidati delle imprese e i principi contabili internazionali. È necessario, quindi, esaminare il contenuto delle già citate direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE per determinare quale sia la portata dei cambiamenti, passando in rassegna le novità legislative già introdotte e facendo luce su quelle che, verosimilmente, si presenteranno nel prossimo futuro.

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* * *
Note:
(1): Lo IASB ha sostituito l'International Accounting Standards Committee (IASC) nel 2001 (torna su).
(2): I principi contabili internazionali erano noti come International Accounting Standards (IAS) sino al 2001, quando lo IASB ha deciso di chiamare International Financial Reporting Standards (IFRS) i documenti emanati da quella data in avanti. In questa sede si userà per semplicità sempre l'acronimo IFRS, intendendo con esso tutti i principi contabili internazionali in vigore, compresi quindi gli IAS emessi prima del 2001, e le loro interpretazioni pubblicate dai comitati noti come SIC (Standing Interpretation Committee - fino al 2001) e IFRIC (International Financial Reporting Interpretation Committee), costituiti in seno allo IASB (torna su).
(3): Il riferimento è al "quadro fedele" della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico delle società, richiamato dall'art. 2, comma 3, della IV direttiva (direttiva 78/660/CEE del 25 luglio 1978 sui conti annuali di taluni tipi di società) e dall'art. 16, comma 3, della VII direttiva (direttiva 83/349/CEE del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati delle imprese) (torna su).
(4): Il recepimento è avvenuto con il regolamento 1725/2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 13 ottobre 2003, e con le successive integrazioni e modifiche, le ultime delle quali accolgono gli IAS 32 e 39, che disciplinano la rappresentazione e la valutazione degli strumenti finanziari (regolamenti n. 2086 e n. 2237 del 2004), e l'IFRS 2, "Pagamenti basati su azioni" (reg. 211/2005) (torna su).
(5): I principi contabili internazionali sono obbligatori dal 2005 anche in Australia (torna su).
(6): Cfr. FLOWER, "The future shape of harmonization: the EU versus the IASC versus the SEC", The European Accounting Rreview, vol. 6, No. 2, 1997, pag. 296 (torna su).
(7): Vi sono alcune società aventi sede nell'Unione Europea, soprattutto società tedesche, come ad esempio Siemens AG o DaimlerChrysler AG, quotate al New York Stock Exchange, che adottano i principi contabili statunitensi per la redazione dei loro bilanci consolidati, al fine di evitare l'obbligo di riconciliazione tra principi contabili domestici e US GAAP imposto dalla SEC nel Form 20-F. La possibilità di discostarsi dalle norme del codice commerciale tedesco (HGB) per la redazione dei bilanci consolidati è consentita in Germania dalla Kapitalaufnahmeerleichterungsgesatz (KapAEG) del 20 aprile 1998 (legge sulla raccolta del capitale). Sull'evoluzione della normativa tedesca in materia di bilancio si veda HALLER-EIERLE, "The Adaption of German Accounting Rules to IFRS: A Legislative Balance Act2, Accounting in Europe, vol I, September 2004, pp. 27-50 (torna su).
(8): E di quelle aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico (art. 116 del T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, d. lgs. 58/1998) (torna su).
(9): Ad eccezione delle banche, che sono invece obbligate alla predisposizione del bilancio d'esercizio e consolidato secondo i principi contabili internazionali, anche se non quotate (torna su).
(10): 10 Le imprese di assicurazione devono redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali, anche se non quotate, mentre non possono utilizzare i suddetti principi per il bilancio d'esercizio, nemmeno se quotate. Unica eccezione, il caso della società assicurativa quotata e non obbligata alla redazione del bilancio consolidato (ad esempio, perché priva di controllate): in tale ipotesi il bilancio d'esercizio deve essere redatto in ottemperanza ai principi contabili internazionali. Il motivo dell'esclusione delle imprese assicurative dall'applicazione completa degli IFRS è da ricercarsi nell'inesistenza di una specifica regolamentazione del settore da parte dello IASB, in particolare sulla valutazione delle riserve tecniche. Nel febbraio 2004 è stato pubblicato l'IFRS 4 (Insurance Contracts), il quale tuttavia costituisce solo il frutto della prima fase dell'ampio progetto intrapreso dallo IASB per la predisposizione di principi contabili applicabili al settore assicurativo (torna su).
(11): In Belgio non è stata ancora presa una decisione definitiva, mentre la Danimarca imporrà gli IFRS ai bilanci di esercizio delle quotate a partire dal 2009. I dati, aggiornati al 17 gennaio 2005, sono tratti dal rapporto Planned Implementation of the IAS Regulation (1606/2002) in the EU and EAA, pubblicato sulle pagine web della Commissione Europea (www.europa.eu.int) (torna su).
(12): Si veda la nota precedente (torna su).
(13): Le direttive citate modificano: la IV direttiva sui conti annuali delle società non finanziarie (78/660/CEE), la VII sui conti consolidati delle società non finanziarie (83/349/CEE) e la direttiva 86/635/CEE sui conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari. La direttiva 2003/51/CE modifica anche la direttiva 91/674/CEE sui conti annuali delle imprese di assicurazione
(torna su).
(14): DE DOMINICIS, Lezioni di Ragioneria Generale, 5a ed., vol. III, Bologna, 1984, p. 478. Non si intende qui fare riferimento all'accezione di "reddito distribuibile" che considera accettabili politiche di bilancio volte alla stabilizzazione dei redditi, contrarie ai corretti principi contabili. Sui concetti di reddito distribuibile e reddito prodotto nella dottrina italiana si veda l'ampia analisi svolta da PIZZO, Il fair value nel bilancio d'esercizio, Padova, CEDAM, 2000, pp. 127 e seguenti (torna su).
(15): In questo senso si esprimono anche i principi contabili nazionali, i quali attribuiscono all'iscrizione in conto economico delle rivalutazioni derivanti dall'applicazione del metodo (c.d. metodo del patrimonio netto integrale) la qualifica di trattamento contabile preferito rispetto alla diretta iscrizione dei proventi in una riserva non distribuibile. Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, Principio contabile n. 21. Il metodo del patrimonio netto, Milano, Giuffrè, 1996, § 3.3, lett. f) (torna su).
(16): Opinione contenuta nella lettera di osservazioni sullo schema di decreto inviata dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati il 28 gennaio 2005 (consultata sul sito web www.consrag.it). (torna su).
(17): "[...] i profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio". CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, Principio contabile n. 11. Bilancio d'esercizio. Finalità e postulati, Milano, Giuffrè, 1994, p. 20. L'art. 2423-bis, 1° c., n. 1, c.c., prescrive che "la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività [...]", mentre il successivo n. 2 aggiunge: "si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio" (torna su).
(18): Esula dall'economia del presente lavoro una trattazione del concetto di prudenza secondo i principi contabili internazionali. È sufficiente osservare come nel Framework dello IASC il principio di prudenza venga formulato in maniera diversa rispetto al codice civile e ai principi contabili italiani: "Prudence is the inclusion of a degree of caution in the exercise of the judgements needed in making the estimates required under conditions of uncertainty, such that assets or income are not overstated and liabilities or expenses are not understated. However, the exercise of prudence does not allow, for example, the creation of hidden reserves or excessive provisions, the deliberate understatement of assets or income, or the deliberate overstatement of liabilities or expenses [...]. IASC, Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements, 1989, § 37. Una simile formulazione del concetto di prudenza non è estranea a parte degli studiosi italiani: secondo De Dominicis, la prudenza consiste nel "tenersi al di sotto del massimo nella stima degli elementi attivi e al di sopra del minimo in quella degli elementi passivi", senza però giungere a "svalutazioni ingiustificate di rimanenze attive o supervalutazioni di elementi passivi, le quali adducono alla formazione di riserve occulte di redditi [...]". DE DOMINICIS, Lezioni di Ragioneria Generale, 5a ed. vol. III, Bologna, 1984, p. 479. Il corsivo è nell'originale (torna su).
(19): Cfr. SANTESSO-SOSTERO, Principi contabili per il bilancio d'esercizio, 2a ed., Milano, Il Sole 24 Ore, 1999, p. 32 (torna su).
(20): Anche secondo i principi contabili italiani il bilancio determina il "reddito prodotto", cioè conseguito dall'impresa nel periodo amministrativo. Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI Principio contabile n. 11, op. cit., p. 19 (torna su).
(21): Cfr. PIZZO, op. cit., pp. 141 e segg; ROSSI, Il concetto di fair value e la valutazione degli strumenti finanziari, Milano, Giuffrè, 2003, p. 17 (torna su).

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