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L'evoluzione normativa in materia di bilancio e le prospettive di applicazione dei principi contabili internazionali alle piccole e medie imprese (Seconda parte)
di Michele Bertoni (Università di Trento)
Dicembre 2005

<< Prima parte Terza parte >>

Questa versione è stata pubblicata su "Quaderno 103" (febbraio 2005) del Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali dell'Università degli Studi di Trento.

* * *
3. La direttiva 2001/65/CE sul fair value e la sua applicazione in Italia
La direttiva n. 65 del 2001 introduce il principio secondo il quale gli Stati membri possono imporre o autorizzare la valutazione a fair value ("valore equo", nella traduzione italiana) degli strumenti finanziari, ivi compresi gli strumenti derivati. Tale criterio valutativo non si applica (con evidente richiamo alle disposizioni dello IAS 39) agli strumenti finanziari non derivati detenuti sino alla scadenza, ai prestiti e ai crediti originati dalla società e non detenuti a scopo di negoziazione e alle partecipazioni in imprese controllate e collegate.
Le variazioni di valore degli strumenti finanziari stimati a fair value sono riportate nel conto economico, tranne che per i casi di cash flow hedge e di copertura di un investimento netto in un'entità estera (ossia una partecipazione in una società collegata o controllata che redige il proprio bilancio in moneta non di conto), nei quali le variazioni di fair value vengono rilevate in un'apposita riserva di patrimonio netto. Gli Stati membri possono imporre o autorizzare l'imputazione a tale riserva anche delle variazioni nel fair value degli strumenti finanziari disponibili per la vendita (22) .
La direttiva prevede anche l'inserimento di alcune informazioni aggiuntive nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, distinguendo tra il caso in cui sia stato applicato il criterio del fair value nella redazione del bilancio e quello in cui, al contrario, gli strumenti finanziari siano stati valutati a costo storico. Tale disposizione è di particolare rilievo ai nostri fini, poiché il legislatore nazionale ha deciso, nel recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2001/65/CE, di non imporre o permettere l'utilizzo del fair value per l'iscrizione nello stato patrimoniale degli strumenti finanziari, ma di introdurre l'obbligo dell'inserimento di informazioni aggiuntive nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione. I requisiti informativi richiesti, contenuti nella norma di recepimento della direttiva (decreto legislativo n. 394 del 30 dicembre 2003), prevedono che la nota integrativa del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e del bilancio delle banche e degli altri istituti finanziari debba riportare, a partire dal 1° gennaio 2005 (data di entrata in vigore della norma), le seguenti informazioni:
• il fair value, l'entità e la natura di ogni categoria di strumenti derivati; • per le immobilizzazioni finanziarie (ad esclusione delle partecipazioni in società controllate o collegate), contabilizzate ad un importo superiore al loro fair value, il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di raggruppamenti omogenei di attività, oltre ai motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, compresi gli elementi sui quali si basa il convincimento che il valore contabile potrà, in futuro, essere recuperato.
Il riferimento alle immobilizzazioni finanziarie, già contenuto nella direttiva 2001/65/CE, è spiegabile considerando che tale categoria di attività si valuta, secondo le norme attualmente in vigore, a costo storico, eventualmente svalutato per riflettere perdite durevoli di valore (art. 2426 c.c., n. 3). La principale differenza rispetto alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni risiede nella determinazione della durevolezza della perdita di valore: le attività circolanti si stimano al minore valore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (art. 2426 c.c., n. 9), anche se la diminuzione di valore non è durevole, ma solo temporanea. Ne discende che, mentre per i titoli e le partecipazioni iscritti nell'attivo circolante le norme attuali dovrebbero ridurre al minimo la possibilità che tali attività siano iscritte nello stato patrimoniale a valori superiori al loro fair value, per le immobilizzazioni finanziarie è invece possibile che gli amministratori reputino non durevoli eventuali perdite di valore che si siano verificate nel corso dell'esercizio. È possibile, quindi, che tali attività siano esposte in bilancio a valori superiori rispetto a quelli che sarebbero determinabili in caso di applicazione di un modello di stima a fair value e da ciò deriverebbe l'esigenza di illustrare e giustificare tali situazioni nella nota integrativa. Si osservi, tuttavia, che la norma non giunge ad imporre un grado di disclosure completo sul fair value degli strumenti finanziari, in quanto non è richiesta l'evidenziazione del valore corrente degli strumenti finanziari qualora questo sia superiore al valore di carico esposto in bilancio.
Il decreto legislativo non definisce i concetti di strumento finanziario, di derivato, di modello o tecnica di valutazione generalmente accettato per la stima del fair value, rimandando ai "principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione Europea" (art. 1, comma 5 del decreto). La fonte normativa di riferimento in questo caso è costituita dagli IAS 32 e 39, che contengono la disciplina in materia, rispettivamente, di rappresentazione in bilancio e di valutazione degli strumenti finanziari, adottati dalla Commissione Europea alla fine del 2004, dopo un lungo dibattito (23) . La caratteristica fondamentale di questi standard contabili è quella di richiedere l'inclusione nello stato patrimoniale di tutti gli strumenti finanziari (24) detenuti o emessi dall'impresa (siano essi attività finanziarie, passività o strumenti rappresentativi di quote di capitale netto), compresi gli strumenti derivati (25) . La complessa disciplina sulla valutazione di questa categoria di elementi patrimoniali, infine, è caratterizzata dall'introduzione del fair value quale criterio standard per la valutazione degli strumenti finanziari aventi natura di attività o passività (26) , con l'eccezione degli strumenti finanziari detenuti sino a scadenza e di quelli originati dall'impresa stessa, ai quali si applica invece il costo storico "ammortizzato" o rettificato (amortised cost) (27) .
Secondo il decreto 394/2003, infine, la relazione sulla gestione deve contenere indicazioni in merito all'uso da parte della società di strumenti finanziari e, se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della società, gli obiettivi e le politiche in materia di gestione del rischio finanziario e l'esposizione al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari. Tutti gli obblighi informativi citati dal decreto non si applicano alle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.
Si può osservare, innanzitutto, che la scelta del legislatore nazionale sia stata quella di non modificare i criteri di valutazione e di contabilizzazione degli strumenti finanziari, ma di limitarsi ad imporre l'inclusione delle informazioni sul fair value di questi elementi patrimoniali nella nota integrativa, probabilmente allo scopo di non imporre eccessivi oneri di adeguamento dei sistemi informativi alle società italiane non sottoposte all'obbligo di adozione dei principi contabili internazionali. In questo senso, il recepimento della direttiva 2001/65/CE è stato solo parziale.
Degna di nota è anche l'evidenziazione, nella relazione sulla gestione, delle politiche di risk management attuate dall'impresa, se non altro per l'effetto di esplicitazione di tali obiettivi nei casi in cui essi non siano stati formalizzati dall'impresa. Non si può fare a meno di osservare, tuttavia, come questa forma di introduzione del principio del fair value nei bilanci delle imprese italiane produca l'effetto di obbligare le imprese a tenere in considerazione, per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni in società controllate e collegate, tanto il criterio del costo storico, quanto quello del fair value. Le informazioni sul fair value degli strumenti derivati, invece, pur non spingendosi sino all'obbligo di iscrizione nello stato patrimoniale di tale categoria di strumenti finanziari, fanno luce su un ambito che era sino a questo momento in gran parte sfuggito all'attenzione delle norme sul bilancio.
4. La direttiva 2003/51/CE
La direttiva 2003/51/CE, non ancora recepita in Italia, non influisce direttamente sui criteri di valutazione degli strumenti finanziari, ma introduce diverse modifiche alle direttive contabili del 1978 e del 1983 per renderle maggiormente compatibili con le disposizioni dei principi contabili internazionali, anche dal punto di vista terminologico. La direttiva prevede la possibilità di rendere obbligatoria l'inclusione nel bilancio di altri documenti in aggiunta a stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, con l'evidente intento di consentire l'applicazione dello IAS 1, principio che menziona il rendiconto finanziario e il prospetto delle variazioni del patrimonio netto tra i documenti di cui si compone obbligatoriamente il bilancio.
L'articolo 1, n. 2, della direttiva prevede anche la possibilità che gli Stati membri autorizzino o impongano l'adozione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, che dovrebbe guidare le valutazioni di bilancio e che informa di sé molte delle disposizioni contenute nei principi contabili internazionali. Il nostro legislatore ha in parte già accolto tale principio (sebbene con una formulazione non particolarmente chiara), modificando, con la riforma del diritto societario (d.lgs. 6/2003), l'art. 2423-bis, n. 1, c.c., che ora recita: "la valutazione delle voci deve essere fatta [...] tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato".
L'aspetto forse più rilevante dell'intera direttiva riguarda la previsione generale, in deroga al criterio del costo storico, del principio di valutazione al fair value per determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari (di essi, infatti, già si è occupata la direttiva 2001/65/CE), con rilevazione nel conto economico delle differenze di valore (art. 1, n. 12). La norma è evidentemente diretta a consentire l'applicazione dei principi contabili internazionali che prevedono la valutazione al fair value di immobilizzazioni materiali (IAS 16, trattamento contabile alternativo), attività immateriali (IAS 38, trattamento contabile alternativo per gli intangibles per i quali esista un mercato attivo), immobili detenuti a scopo di investimento (IAS 40, trattamento contabile alternativo) e prodotti delle attività agricole e dell'allevamento del bestiame (IAS 41, trattamento contabile obbligatorio).
La direttiva 2001/65/CE indica che l'applicazione del fair value può essere estesa, oltre che alle attività finanziarie, alle sole passività che rappresentano strumenti finanziari detenuti come elementi del portafoglio di negoziazione o strumenti finanziari derivati (art. 1, n. 1). La direttiva 2003/51/CE contempla esplicitamente la possibilità di estendere il fair value a "determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari" (art. 1, n. 12). Dalla lettura delle due norme si evince che, mentre qualsiasi attività (anche non finanziaria) può essere valutata a fair value, le sole passività valutabili al fair value sono gli strumenti finanziari derivati e quelli classificati come appartenenti ad un portafoglio di negoziazione (detenuti, quindi, a scopo di trading). La precisazione è importante perché, di fatto, rappresenta il fondamento legale sulla base del quale la Commissione Europea ha rifiutato la piena applicazione dello IAS 39, decidendo di emendarne una parte. Lo IAS 39, nella versione pubblicata nel dicembre 2003, introduce la c.d. fair value option, ossia la possibilità di stimare a fair value (con variazioni di valore iscritte nel conto economico) qualsiasi attività o passività finanziaria, purché tale scelta sia operata al momento della prima iscrizione in bilancio dello strumento finanziario (28) . Ne consegue che anche gli strumenti finanziari che di regola dovrebbero essere valutati a costo storico (come i titoli detenuti sino a scadenza), oppure gli strumenti che, pur essendo stimati a fair value, generano oscillazioni di valore iscritte direttamente nel capitale netto invece che nel conto economico (come gli strumenti finanziari disponibili per la vendita), possono essere stimati a fair value con oscillazioni di valore riportate nel conto economico. Lo scopo è quello di non penalizzare le imprese che mettono in atto operazioni di copertura da rischio di fair value che non soddisfano i requisiti richiesti per l'applicazione delle speciali regole sull'hedge accounting contenute nello IAS 39. La fair value option consente, infatti, di evidenziare nel conto economico le oscillazioni di valore degli strumenti finanziari coperti, oltre a quelle – di segno opposto – dei derivati utilizzati per la copertura (le cui oscillazioni di valore sono sempre considerate costi e ricavi), garantendo così che l'operazione di copertura non produca sul reddito l'effetto paradossale di incrementare la volatilità invece che di ridurla. La Commissione ha però rilevato come valutare al fair value passività diverse dagli strumenti derivati e da quelli appartenenti ad un portafoglio di trading fosse contrario al disposto delle direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE, ed ha quindi limitato l'estensione della fair value option contenuta nello IAS 39 alle sole attività finanziarie (29) .
Un'altra disposizione contenuta nella direttiva 2003/51/CE, molto rilevante in questa sede, è rappresentata dall'introduzione di uno statement of performance ("rendiconto delle prestazioni", nella versione italiana della direttiva), in sostituzione o in aggiunta al conto economico, al fine di illustrare in misura migliore e più completa la financial performance dell'impresa (art. 1, n. 8). Si tratta di una diretta conseguenza dell'adozione del fair value quale criterio di valutazione e del concetto di comprehensive income, proprio della dottrina contabile anglosassone e accolto anche dai principi contabili internazionali. Secondo questa visione della performance d'impresa, il reddito è misurato dalla variazione, in un periodo considerato, del capitale netto dell'impresa, con l'esclusione dei movimenti che derivano da transazioni tra la società e i suoi proprietari (apporti di capitale, distribuzioni di utile, rimborsi) (30) . Il comprehensive income è composto dal net income, riportato nel conto economico (income statement) e da other comprehensive income, riportato, nella prassi statunitense, in un apposito prospetto separato, in una sezione del conto economico oppure all'interno del prospetto delle variazioni del capitale netto (31) . Il net income è il reddito tradizionalmente inteso dai principi contabili statunitensi, mentre le altre componenti del comprehensive income sono tutte le variazioni di capitale netto, diverse da quelle con la proprietà dell'impresa, che non siano già incluse nel conto economico. Alcuni esempi rilevanti di tali variazioni sono le oscillazioni nel fair value di alcune categorie di strumenti finanziari che vengono iscritte in un'apposita riserva di capitale netto e non transitano nel conto economico se non al momento della loro realizzazione, e gli aggiustamenti nel valore di alcuni investimenti in valuta estera per riflettere il rischio di cambio. Dal punto di vista concettuale, tali oscillazioni di valore rientrano nel concetto di comprehensive income, che misura la performance complessiva dell'impresa, anche se non in quella comunemente accettata di reddito (net income). Secondo questa visione, infatti, i plusvalori o i minusvalori non realizzati emergenti dagli investimenti finanziari detenuti dall'impresa contribuiscono a determinare la performance aziendale, che è conseguenza diretta di una scelta manageriale, ossia, in questo caso, la decisione di mantenere in portafoglio determinati strumenti finanziari. Anche lo IASB intende introdurre il concetto di comprehensive income nei bilanci delle imprese e, sebbene il Board non sia ancora giunto alla predisposizione di un principio contabile definitivo, ha prodotto alcuni documenti di studio sull'argomento, l'ultimo dei quali, intitolato Reporting Comprehensive Income, risale al settembre del 2003 e prevede la predisposizione di un "prospetto delle prestazioni" che contenga sia il reddito (tradizionalmente inteso), sia le altre componenti del comprehensive income, in modo da superare il divario tra la definizione di reddito contenuta nel Framework (32) e le specifiche disposizioni di alcuni principi contabili, che richiedono invece di non fare apparire nel conto economico alcune variazioni di capitale netto che avrebbero in realtà natura di costi e ricavi. Un esempio tipico è quello delle variazioni di valore degli strumenti finanziari disponibili per la vendita, che lo IAS 39 richiede siano valutati al fair value, ma con oscillazioni di valore iscritte in una riserva del capitale netto fino al momento della loro realizzazione, quando dovranno essere girate al conto economico (c.d. recycling).
5. Alcuni aspetti della riforma del diritto societario: attività immateriali, contratti di leasing
Anche la riforma del diritto societario (d.lgs. 6/2003) ha introdotto alcune disposizioni in materia di bilancio, che in parte si ricollegano alle disposizioni dei principi contabili internazionali. Oltre all'introduzione della nozione di "funzione economica" delle attività e della passività tra i principi generali di redazione del bilancio, della quale già si è fatto cenno, la riforma ha toccato i temi delle operazioni di leasing, dell'abrogazione dell'interferenza fiscale nel bilancio d'esercizio, della rappresentazione in bilancio delle operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione, delle poste espresse in valuta estera, delle immobilizzazioni immateriali aventi vita utile indeterminata, dei patrimoni destinati ad uno specifico affare e di varie informazioni da fornire in nota integrativa (informativa per area geografica, analisi dei movimenti del capitale netto, informativa sugli strumenti finanziari, sull'attività di direzione e coordinamento della società). Alcune di queste modifiche, come detto, sono ispirate a specifiche disposizioni contenute nei principi contabili internazionali.
La riforma del diritto societario prevede una nuova tipologia di informazioni da inserire nella nota integrativa, relative alle attività immateriali aventi vita utile indefinita, categoria prevista dallo IAS 38 e dall'IFRS 3, tra le quali si può includere anche l'avviamento (33) . Questa classe di attività immateriali non era contemplata dai principi contabili italiani prima dell'intervento dell'Organismo Italiano di Contabilità, il quale, con il documento n. 1 dell'ottobre 2004, prevede che vi possano essere immobilizzazioni immateriali, diverse dai costi pluriennali, dotate di una residua possibilità di utilizzazione di durata indeterminata, confermando tuttavia l'obbligo di sottoporre a processo di ammortamento anche questa categoria di immobilizzazioni (34) . La legge ora stabilisce (art. 2427, n. 3-bis c.c.) che debbano essere riportate "la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione". La disposizione non appare di immediata interpretazione, anche se traspare il riferimento all'avviamento e alla rilevazione delle perdite di valore di questo, poiché il testo dell'articolo introduce un riferimento al valore recuperabile di un'immobilizzazione (definito dallo IAS 36 come il maggiore tra il suo valore d'uso e il presumibile valore di realizzazione) e fornisce delle indicazioni per l'effettuazione del c.d. impairment test. Secondo i principi contabili internazionali, (IFRS 3), l'avviamento, avendo una vita utile indefinita, non deve essere sottoposto a processo sistematico di ammortamento, ma ad un test periodico, volto a verificarne la sussistenza e a svalutarne, in tutto o in parte, l'ammontare qualora il suo valore recuperabile risultasse inferiore all'importo per il quale esso è iscritto in bilancio. Il riferimento al "concorso alla futura produzione di risultati economici", contenuto nella legge, suggerisce (con terminologia non pienamente coerente con quella adottata dai principi contabili internazionali) il concetto di valore d'uso dell'attività immateriale, ossia il valore attuale dei flussi di cassa futuri derivanti dall'utilizzo nel processo produttivo del fattore immateriale. Si osservi però che l'informazione integrativa di cui si è detto non rende le norme civilistiche riguardanti il trattamento contabile dell'avviamento conformi ai principi contabili internazionali, poiché la disciplina attuale prevede ancora l'ammortamento obbligatorio dell'avviamento (art. 2426, primo comma, n. 6, c.c.). Tuttavia, già con le norme vigenti, l'avviamento deve essere svalutato in presenza di perdite durevoli di valore (art. 2426, primo comma, n. 3); se ne potrebbe dedurre che, se l'impairment test conducesse ad una valutazione dell'avviamento inferiore al valore (ammortizzato) riportato in bilancio, l'impresa dovrebbe procedere a svalutare tale attività sino a concorrenza del minore importo così determinato, riportando nella nota integrativa la descrizione del procedimento seguito. Così come per le altre attività immateriali aventi vita utile indefinita, la riforma del diritto societario non modifica i criteri di valutazione esistenti per l'avviamento, ma introduce in sostanza l'obbligo di informare il lettore del bilancio sulle differenze che si avrebbero qualora l'avviamento (o altra attività immateriale a vita utile indeterminata) fosse contabilizzato secondo quanto prescritto dai principi contabili internazionali e, quindi, non fosse sottoposto ad ammortamento, ma ad un impairment test annuale (35) .
Un altro aspetto della riforma societaria che riguarda, in maniera più indiretta, le valutazioni a fair value è riscontrabile nelle disposizioni riguardanti le informazioni da fornire in nota integrativa in merito ai contratti di leasing. Secondo la prassi esistente in Italia, i contratti di leasing, anche quando sono configurabili come leasing finanziario, ossia quando al locatario si trasferiscono rischi e benefici derivanti dalla proprietà del bene concesso in locazione finanziaria, sono sempre contabilizzati secondo un'ottica di natura giuridica: il bene concesso in leasing, essendo di proprietà del locatore, è riportato nel bilancio di questi ed ivi ammortizzato. Il locatario rileva, secondo competenza, i canoni di leasing gravanti sull'esercizio, dando menzione dell'esistenza dei beni nel sistema dei conti d'ordine (c.d. "metodo patrimoniale"). Il codice civile, all'art. 2427, n. 22, richiede, a partire dall'entrata in vigore della riforma del diritto societario (1° gennaio 2004), che in nota integrativa la società fornisca tutte le informazioni necessarie a ricostruire l'operazione come se fosse stata contabilizzata secondo quanto prescritto dallo IAS 17 in materia di leasing finanziario, riportando gli effetti che si sarebbero avuti sul reddito e sul capitale netto dell'impresa se si fosse adottato il cosiddetto "metodo finanziario" (36) . Secondo lo IAS 17, infatti, il bene preso in leasing deve apparire nel bilancio del locatario ed essere sottoposto ad ammortamento; il pagamento dei canoni di leasing deve essere interpretato come il rimborso rateale di un debito e scisso in quota capitale e quota interessi. Il valore del bene iscritto nello stato patrimoniale è dato dal suo fair value, ossia, in questo caso, dal valore corrente del cespite, oppure, nel caso in cui tale stima si rivelasse impossibile o eccessivamente difficoltosa, è determinato sulla base del valore attuale dei canoni futuri di leasing, attualizzati al tasso di indebitamento marginale dell'impresa. La disposizione appena citata, in sostanza, obbliga le imprese ad effettuare le valutazioni come se si applicasse il c.d. "metodo finanziario" per la contabilizzazione delle operazioni di leasing finanziario, senza però giungere ad imporre l'evidenziazione in stato patrimoniale e in conto economico di questi valori. La norma conduce pertanto all'applicazione di due criteri di rilevazione e valutazione differenti per la medesima operazione, con un evidente aggravio di oneri a carico delle imprese. Non va trascurato, inoltre, il fatto che la rappresentazione dell'operazione di leasing secondo il metodo "patrimoniale" (ossia con la sola rilevazione dei canoni di competenza) non è ritenuta, dai principi contabili internazionali, rispettosa del principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica; ne discende che il recepimento della direttiva 2003/51/CE comporterà probabilmente la modifica di questa norma, con conseguente imposizione della rappresentazione contabile secondo il metodo finanziario.

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* * *
Note:
(22): La versione attualmente in vigore dello IAS 39 (pubblicato dallo IASB nel dicembre 2003 e modificata nel marzo 2004) prevede di inserire le variazioni nel fair value degli strumenti finanziari disponibili per la vendita in un'apposita voce di capitale netto
(torna su).
(23): Lo IAS 39 è stato approvato con il regolamento 2086/2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 19 novembre 2004, mentre lo IAS 32 è stato recepito nell'ordinamento comunitario con il regolamento 2237/2004 del 29 dicembre 2004. La versione dello IAS 39 recepita dalla Commissione Europea non coincide con quella ufficiale emanata dallo IASB, in quanto la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il testo del principio per ridurre la possibilità di valutare al fair value talune passività finanziaria (c.d fair value option) e per ampliare l'ambito di applicazione del macrohedging sui depositi a vista. Una disamina della portata dei cambiamenti apportati esula dall'economia del presente lavoro; per un commento sulla fair value option si veda il paragrafo successivo (torna su).
(24): "A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity". Cfr. IAS 32, § 11 (torna su).
(25): "A derivative is a financial instrument or other contract within the scope of this Standard [...] with all three of the following characteristics: (a) its value changes in response to the change in a specified interest rate, financial instrument price, commodity price, foreign exchange rate, index of prices or rates, credit rating or credit index, or other variable (sometimes called the ‘underlying'); (b) it requires no initial net investment or an initial net investment that is smaller than would be required for other types of contracts that would be expected to have a similar response to changes in market factors; and (c) it is settled at a future date".(Cfr. IAS 39, § 9) (torna su).
(26): Gli strumenti che hanno natura di capitale netto (equity instruments), come le azioni emesse o le opzioni sulle proprie azioni per loro natura non sono soggette ad autonoma valutazione (e come tali sono esclusi dall'ambito di applicazione dello IAS 39), essendo il capitale netto determinato dalla differenza tra attività e passività. I criteri di valutazione, pertanto, si possono applicare solo agli elementi attivi e passivi del patrimonio, dalla cui differenza emerge il valore attribuito al capitale netto
(torna su).
(27): Perfino a tali categorie di strumenti finanziari, tuttavia, è consentita l'applicazione del fair value, se l'impresa lo desidera, grazie alla c.d. fair value option, la cui portata è stata ridimensionata nel testo emendato approvato dalla Commissione Europea (torna su).
(28): "Any financial asset or financial liability within the scope of this Standard may be designated when initially recognised as a financial asset or financial liability at fair value through profit and loss [...]". IAS 39, § 9. La disposizione citata non era presente nello IAS 39 all'epoca dell'emanazione della direttiva 65/2001 la quale, pertanto, non ne poteva tenere conto nell'elencazione delle passività finanziarie che sono valutabili al fair value (torna su).
(29): La decisione non è stata esente da critiche, sia per il metodo (è l'unica occasione nella quale la Commissione ha modificato, emendandone alcune parti, il testo di uno standard dello IASB), sia per il contenuto. In particolare l'Accounting Standards Board britannico ha espresso la sua contrarietà alla decisione presa dalla Commissione Europea, invitando le società del Regno Unito a seguire la versione originale dello IAS 39, mentre le autorità danesi hanno lamentato l'incremento di volatilità generato dalla restrizione della fair value option alle sole attività. Si veda in proposito: "A question of measeurement", The Economist, Oct. 21st 2004 (torna su).
(30): I principi contabili statunitensi definiscono il comprehensive income come "the change in equity [net assets] of a business enterprise during a period from transactions and other events and circumstances from nonowner sources. It includes all changes in equity over a period except those resulting from investments by owners and distributions to owners". FASB, Statement of Financial Accounting Concepts No. 6. Elements of Financial Statements, 1985, § 70. L'obbligo di riportare il comprehensive income in bilancio è stato introdotto per la prima volta nel 1992 dai principi contabili del Regno Unito (ASB, Financial Reporting Standards No. 3. Reporting Financial Performance, 1992) (torna su).
(31): Cfr. FASB, Statement of Financial Accounting Standards No. 130. Reporting Comprehensive Income, 1997. Un'analisi del concetto di comprehensive income nei principi contabili statunitensi è contenuta in: POZZA, La misurazione della performance d'impresa, Egea, Milano, 2000, pp. 83 e segg. (torna su).
(32): "Income is increases in economic benefits during the accounting period in the form of inflows or enhancements of assets or decreases of liabilities that result in increases in equity, other than those relating to contributions from equity participants. [...] Expenses are decreases in economic benefits during the accounting period in the form of outflows or depletions of assets or incurrences of liabilities that result in decreases in equity, other than those relating to distributions to equity participants". IASC, Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements, 1989, § 70 (torna su).
(33): L'avviamento per i principi contabili internazionali non è un intangible asset, ma la conseguenza di un'operazione di business combination (acquisizione, fusione, ecc.) e, in quanto tale, disciplinato dall'IFRS 3 (che sostituisce lo IAS 22) e non dallo IAS 38 (torna su).
(34): "Nei casi in cui, in base all'analisi di ogni aspetto pertinente, risultasse non prevedibile un limite al periodo durante il quale l'immobilizzazione immateriale è ritenuta capace di generare flussi di cassa positivi, la vita utile di tale immobilizzazione è considerata di durata indeterminata. [...] essa sarà purtuttavia ammortizzata in base ai criteri più sopra sintetizzati e più analiticamente trattati nel Principio Contabile 24". ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, OIC 1. I principali effetti della riforma del diritto societario sul bilancio d'esercizio, 2004, § 6 (torna su).
(35): In questo senso si esprime l'Organismo Italiano di Contabilità nel già citato OIC 1 (torna su).
(36): L'art. 2427, n. 22 stabilisce che debbano essere illustrate "le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni in oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio" (torna su).

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