L'evoluzione normativa in materia di bilancio e le prospettive di applicazione dei
principi contabili internazionali alle piccole e medie imprese (Seconda parte)
di Michele Bertoni (Università di Trento)
Dicembre 2005
Questa versione è stata pubblicata su "Quaderno 103" (febbraio 2005) del Dipartimento di Informatica
e Studi Aziendali dell'Università degli Studi di Trento.
* * *
3. La direttiva 2001/65/CE sul fair value e la sua applicazione in Italia
La direttiva n. 65 del 2001 introduce il principio secondo il quale gli
Stati membri possono imporre o autorizzare la valutazione a fair value
("valore equo", nella traduzione italiana) degli strumenti finanziari, ivi
compresi gli strumenti derivati. Tale criterio valutativo non si applica (con
evidente richiamo alle disposizioni dello IAS 39) agli strumenti finanziari
non derivati detenuti sino alla scadenza, ai prestiti e ai crediti originati dalla
società e non detenuti a scopo di negoziazione e alle partecipazioni in imprese
controllate e collegate.
Le variazioni di valore degli strumenti finanziari stimati a fair value
sono riportate nel conto economico, tranne che per i casi di cash flow hedge
e di copertura di un investimento netto in un'entità estera (ossia una partecipazione
in una società collegata o controllata che redige il proprio bilancio
in moneta non di conto), nei quali le variazioni di fair value vengono rilevate
in un'apposita riserva di patrimonio netto. Gli Stati membri possono
imporre o autorizzare l'imputazione a tale riserva anche delle variazioni nel
fair value degli strumenti finanziari disponibili per la vendita
(22)
.
La direttiva prevede anche l'inserimento di alcune informazioni aggiuntive
nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, distinguendo tra il
caso in cui sia stato applicato il criterio del fair value nella redazione del
bilancio e quello in cui, al contrario, gli strumenti finanziari siano stati valutati
a costo storico. Tale disposizione è di particolare rilievo ai nostri fini,
poiché il legislatore nazionale ha deciso, nel recepire nell'ordinamento italiano
la direttiva 2001/65/CE, di non imporre o permettere l'utilizzo del fair
value per l'iscrizione nello stato patrimoniale degli strumenti finanziari, ma
di introdurre l'obbligo dell'inserimento di informazioni aggiuntive nella
nota integrativa e nella relazione sulla gestione. I requisiti informativi richiesti,
contenuti nella norma di recepimento della direttiva (decreto legislativo
n. 394 del 30 dicembre 2003), prevedono che la nota integrativa del
bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e del bilancio delle banche e
degli altri istituti finanziari debba riportare, a partire dal 1° gennaio 2005
(data di entrata in vigore della norma), le seguenti informazioni:
il fair value, l'entità e la natura di ogni categoria di strumenti
derivati;
per le immobilizzazioni finanziarie (ad esclusione delle
partecipazioni in società controllate o collegate), contabilizzate ad un
importo superiore al loro fair value, il valore contabile e il fair value
delle singole attività, o di raggruppamenti omogenei di attività, oltre
ai motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, compresi
gli elementi sui quali si basa il convincimento che il valore contabile
potrà, in futuro, essere recuperato.
Il riferimento alle immobilizzazioni finanziarie, già contenuto nella direttiva
2001/65/CE, è spiegabile considerando che tale categoria di attività si
valuta, secondo le norme attualmente in vigore, a costo storico, eventualmente
svalutato per riflettere perdite durevoli di valore (art. 2426 c.c., n. 3).
La principale differenza rispetto alle attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni risiede nella determinazione della durevolezza della
perdita di valore: le attività circolanti si stimano al minore valore tra il costo
e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (art.
2426 c.c., n. 9), anche se la diminuzione di valore non è durevole, ma solo
temporanea. Ne discende che, mentre per i titoli e le partecipazioni iscritti
nell'attivo circolante le norme attuali dovrebbero ridurre al minimo la possibilità
che tali attività siano iscritte nello stato patrimoniale a valori superiori
al loro fair value, per le immobilizzazioni finanziarie è invece possibile
che gli amministratori reputino non durevoli eventuali perdite di valore che
si siano verificate nel corso dell'esercizio. È possibile, quindi, che tali attività
siano esposte in bilancio a valori superiori rispetto a quelli che sarebbero
determinabili in caso di applicazione di un modello di stima a fair value
e da ciò deriverebbe l'esigenza di illustrare e giustificare tali situazioni
nella nota integrativa. Si osservi, tuttavia, che la norma non giunge ad imporre
un grado di disclosure completo sul fair value degli strumenti finanziari,
in quanto non è richiesta l'evidenziazione del valore corrente degli
strumenti finanziari qualora questo sia superiore al valore di carico esposto in bilancio.
Il decreto legislativo non definisce i concetti di strumento finanziario, di
derivato, di modello o tecnica di valutazione generalmente accettato per la
stima del fair value, rimandando ai "principi contabili riconosciuti in ambito
internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione Europea"
(art. 1, comma 5 del decreto). La fonte normativa di riferimento in
questo caso è costituita dagli IAS 32 e 39, che contengono la disciplina in
materia, rispettivamente, di rappresentazione in bilancio e di valutazione
degli strumenti finanziari, adottati dalla Commissione Europea alla fine del
2004, dopo un lungo dibattito
(23)
. La caratteristica fondamentale di questi
standard contabili è quella di richiedere l'inclusione nello stato patrimoniale
di tutti gli strumenti finanziari
(24)
detenuti o emessi dall'impresa (siano essi
attività finanziarie, passività o strumenti rappresentativi di quote di capitale
netto), compresi gli strumenti derivati
(25)
. La complessa disciplina sulla
valutazione di questa categoria di elementi patrimoniali, infine, è caratterizzata
dall'introduzione del fair value quale criterio standard per la valutazione
degli strumenti finanziari aventi natura di attività o passività
(26)
, con l'eccezione degli strumenti finanziari detenuti sino a scadenza e di quelli
originati dall'impresa stessa, ai quali si applica invece il costo storico "ammortizzato"
o rettificato (amortised cost) (27)
.
Secondo il decreto 394/2003, infine, la relazione sulla gestione deve
contenere indicazioni in merito all'uso da parte della società di strumenti finanziari
e, se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria
e del risultato economico della società, gli obiettivi e le politiche
in materia di gestione del rischio finanziario e l'esposizione al rischio di
prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione
dei flussi finanziari. Tutti gli obblighi informativi citati dal decreto non si
applicano alle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.
Si può osservare, innanzitutto, che la scelta del legislatore nazionale sia
stata quella di non modificare i criteri di valutazione e di contabilizzazione
degli strumenti finanziari, ma di limitarsi ad imporre l'inclusione delle informazioni
sul fair value di questi elementi patrimoniali nella nota integrativa,
probabilmente allo scopo di non imporre eccessivi oneri di adeguamento
dei sistemi informativi alle società italiane non sottoposte all'obbligo
di adozione dei principi contabili internazionali. In questo senso, il recepimento
della direttiva 2001/65/CE è stato solo parziale.
Degna di nota è anche l'evidenziazione, nella relazione sulla gestione,
delle politiche di risk management attuate dall'impresa, se non altro per
l'effetto di esplicitazione di tali obiettivi nei casi in cui essi non siano stati
formalizzati dall'impresa. Non si può fare a meno di osservare, tuttavia,
come questa forma di introduzione del principio del fair value nei bilanci
delle imprese italiane produca l'effetto di obbligare le imprese a tenere in
considerazione, per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie diverse
dalle partecipazioni in società controllate e collegate, tanto il criterio
del costo storico, quanto quello del fair value. Le informazioni sul fair value
degli strumenti derivati, invece, pur non spingendosi sino all'obbligo di
iscrizione nello stato patrimoniale di tale categoria di strumenti finanziari,
fanno luce su un ambito che era sino a questo momento in gran parte sfuggito
all'attenzione delle norme sul bilancio.
4. La direttiva 2003/51/CE
La direttiva 2003/51/CE, non ancora recepita in Italia, non influisce direttamente
sui criteri di valutazione degli strumenti finanziari, ma introduce
diverse modifiche alle direttive contabili del 1978 e del 1983 per renderle
maggiormente compatibili con le disposizioni dei principi contabili internazionali,
anche dal punto di vista terminologico. La direttiva prevede la possibilità
di rendere obbligatoria l'inclusione nel bilancio di altri documenti in
aggiunta a stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, con
l'evidente intento di consentire l'applicazione dello IAS 1, principio che
menziona il rendiconto finanziario e il prospetto delle variazioni del patrimonio
netto tra i documenti di cui si compone obbligatoriamente il bilancio.
L'articolo 1, n. 2, della direttiva prevede anche la possibilità che gli Stati
membri autorizzino o impongano l'adozione del principio della prevalenza
della sostanza sulla forma, che dovrebbe guidare le valutazioni di bilancio e
che informa di sé molte delle disposizioni contenute nei principi contabili
internazionali. Il nostro legislatore ha in parte già accolto tale principio
(sebbene con una formulazione non particolarmente chiara), modificando,
con la riforma del diritto societario (d.lgs. 6/2003), l'art. 2423-bis, n. 1, c.c.,
che ora recita: "la valutazione delle voci deve essere fatta [...] tenendo conto
della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato".
L'aspetto forse più rilevante dell'intera direttiva riguarda la previsione
generale, in deroga al criterio del costo storico, del principio di valutazione
al fair value per determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari
(di essi, infatti, già si è occupata la direttiva 2001/65/CE), con rilevazione
nel conto economico delle differenze di valore (art. 1, n. 12). La
norma è evidentemente diretta a consentire l'applicazione dei principi contabili
internazionali che prevedono la valutazione al fair value di immobilizzazioni
materiali (IAS 16, trattamento contabile alternativo), attività immateriali
(IAS 38, trattamento contabile alternativo per gli intangibles per i
quali esista un mercato attivo), immobili detenuti a scopo di investimento
(IAS 40, trattamento contabile alternativo) e prodotti delle attività agricole e
dell'allevamento del bestiame (IAS 41, trattamento contabile obbligatorio).
La direttiva 2001/65/CE indica che l'applicazione del fair value può essere
estesa, oltre che alle attività finanziarie, alle sole passività che rappresentano
strumenti finanziari detenuti come elementi del portafoglio di negoziazione
o strumenti finanziari derivati (art. 1, n. 1). La direttiva 2003/51/CE
contempla esplicitamente la possibilità di estendere il fair value a "determinate
categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari" (art. 1, n. 12).
Dalla lettura delle due norme si evince che, mentre qualsiasi attività (anche
non finanziaria) può essere valutata a fair value, le sole passività valutabili
al fair value sono gli strumenti finanziari derivati e quelli classificati come
appartenenti ad un portafoglio di negoziazione (detenuti, quindi, a scopo di
trading). La precisazione è importante perché, di fatto, rappresenta il fondamento
legale sulla base del quale la Commissione Europea ha rifiutato la
piena applicazione dello IAS 39, decidendo di emendarne una parte. Lo IAS
39, nella versione pubblicata nel dicembre 2003, introduce la c.d. fair value
option, ossia la possibilità di stimare a fair value (con variazioni di valore
iscritte nel conto economico) qualsiasi attività o passività finanziaria, purché
tale scelta sia operata al momento della prima iscrizione in bilancio
dello strumento finanziario (28)
. Ne consegue che anche gli strumenti finanziari
che di regola dovrebbero essere valutati a costo storico (come i titoli
detenuti sino a scadenza), oppure gli strumenti che, pur essendo stimati a
fair value, generano oscillazioni di valore iscritte direttamente nel capitale
netto invece che nel conto economico (come gli strumenti finanziari disponibili
per la vendita), possono essere stimati a fair value con oscillazioni di
valore riportate nel conto economico. Lo scopo è quello di non penalizzare
le imprese che mettono in atto operazioni di copertura da rischio di fair value
che non soddisfano i requisiti richiesti per l'applicazione delle speciali
regole sull'hedge accounting contenute nello IAS 39. La fair value option
consente, infatti, di evidenziare nel conto economico le oscillazioni di valore
degli strumenti finanziari coperti, oltre a quelle – di segno opposto – dei
derivati utilizzati per la copertura (le cui oscillazioni di valore sono sempre
considerate costi e ricavi), garantendo così che l'operazione di copertura
non produca sul reddito l'effetto paradossale di incrementare la volatilità invece
che di ridurla. La Commissione ha però rilevato come valutare al fair
value passività diverse dagli strumenti derivati e da quelli appartenenti ad un
portafoglio di trading fosse contrario al disposto delle direttive 2001/65/CE
e 2003/51/CE, ed ha quindi limitato l'estensione della fair value option
contenuta nello IAS 39 alle sole attività finanziarie
(29)
.
Un'altra disposizione contenuta nella direttiva 2003/51/CE, molto rilevante
in questa sede, è rappresentata dall'introduzione di uno statement of
performance ("rendiconto delle prestazioni", nella versione italiana della direttiva),
in sostituzione o in aggiunta al conto economico, al fine di illustrare
in misura migliore e più completa la financial performance dell'impresa
(art. 1, n. 8). Si tratta di una diretta conseguenza dell'adozione del fair value
quale criterio di valutazione e del concetto di comprehensive income, proprio
della dottrina contabile anglosassone e accolto anche dai principi contabili
internazionali. Secondo questa visione della performance d'impresa, il
reddito è misurato dalla variazione, in un periodo considerato, del capitale
netto dell'impresa, con l'esclusione dei movimenti che derivano da transazioni
tra la società e i suoi proprietari (apporti di capitale, distribuzioni di
utile, rimborsi)
(30)
. Il comprehensive income è composto dal net income,
riportato nel conto economico (income statement) e da other comprehensive
income, riportato, nella prassi statunitense, in un apposito prospetto separato,
in una sezione del conto economico oppure all'interno del prospetto
delle variazioni del capitale netto
(31)
. Il net income è il reddito tradizionalmente
inteso dai principi contabili statunitensi, mentre le altre componenti
del comprehensive income sono tutte le variazioni di capitale netto, diverse
da quelle con la proprietà dell'impresa, che non siano già incluse nel conto
economico. Alcuni esempi rilevanti di tali variazioni sono le oscillazioni nel
fair value di alcune categorie di strumenti finanziari che vengono iscritte in
un'apposita riserva di capitale netto e non transitano nel conto economico se
non al momento della loro realizzazione, e gli aggiustamenti nel valore di
alcuni investimenti in valuta estera per riflettere il rischio di cambio. Dal
punto di vista concettuale, tali oscillazioni di valore rientrano nel concetto di
comprehensive income, che misura la performance complessiva
dell'impresa, anche se non in quella comunemente accettata di reddito (net
income). Secondo questa visione, infatti, i plusvalori o i minusvalori non realizzati
emergenti dagli investimenti finanziari detenuti dall'impresa contribuiscono
a determinare la performance aziendale, che è conseguenza diretta
di una scelta manageriale, ossia, in questo caso, la decisione di mantenere in
portafoglio determinati strumenti finanziari. Anche lo IASB intende introdurre
il concetto di comprehensive income nei bilanci delle imprese e, sebbene
il Board non sia ancora giunto alla predisposizione di un principio
contabile definitivo, ha prodotto alcuni documenti di studio sull'argomento,
l'ultimo dei quali, intitolato Reporting Comprehensive Income, risale al settembre
del 2003 e prevede la predisposizione di un "prospetto delle prestazioni"
che contenga sia il reddito (tradizionalmente inteso), sia le altre componenti
del comprehensive income, in modo da superare il divario tra la definizione
di reddito contenuta nel Framework
(32)
e le specifiche disposizioni
di alcuni principi contabili, che richiedono invece di non fare apparire nel
conto economico alcune variazioni di capitale netto che avrebbero in realtà
natura di costi e ricavi. Un esempio tipico è quello delle variazioni di valore
degli strumenti finanziari disponibili per la vendita, che lo IAS 39 richiede
siano valutati al fair value, ma con oscillazioni di valore iscritte in una riserva
del capitale netto fino al momento della loro realizzazione, quando
dovranno essere girate al conto economico (c.d. recycling).
5. Alcuni aspetti della riforma del diritto societario: attività immateriali,
contratti di leasing
Anche la riforma del diritto societario (d.lgs. 6/2003) ha introdotto alcune
disposizioni in materia di bilancio, che in parte si ricollegano alle disposizioni
dei principi contabili internazionali. Oltre all'introduzione della
nozione di "funzione economica" delle attività e della passività tra i principi
generali di redazione del bilancio, della quale già si è fatto cenno, la riforma
ha toccato i temi delle operazioni di leasing, dell'abrogazione
dell'interferenza fiscale nel bilancio d'esercizio, della rappresentazione in
bilancio delle operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione,
delle poste espresse in valuta estera, delle immobilizzazioni immateriali
aventi vita utile indeterminata, dei patrimoni destinati ad uno specifico affare
e di varie informazioni da fornire in nota integrativa (informativa per
area geografica, analisi dei movimenti del capitale netto, informativa sugli
strumenti finanziari, sull'attività di direzione e coordinamento della società).
Alcune di queste modifiche, come detto, sono ispirate a specifiche disposizioni
contenute nei principi contabili internazionali.
La riforma del diritto societario prevede una nuova tipologia di informazioni
da inserire nella nota integrativa, relative alle attività immateriali
aventi vita utile indefinita, categoria prevista dallo IAS 38 e dall'IFRS 3, tra
le quali si può includere anche l'avviamento
(33)
. Questa classe di attività
immateriali non era contemplata dai principi contabili italiani prima
dell'intervento dell'Organismo Italiano di Contabilità, il quale, con il documento
n. 1 dell'ottobre 2004, prevede che vi possano essere immobilizzazioni
immateriali, diverse dai costi pluriennali, dotate di una residua possibilità
di utilizzazione di durata indeterminata, confermando tuttavia
l'obbligo di sottoporre a processo di ammortamento anche questa categoria
di immobilizzazioni
(34)
. La legge ora stabilisce (art. 2427, n. 3-bis c.c.) che
debbano essere riportate "la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore
applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo
a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati
economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile,
al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a
quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui
risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia
stata data comunicazione". La disposizione non appare di immediata interpretazione,
anche se traspare il riferimento all'avviamento e alla rilevazione
delle perdite di valore di questo, poiché il testo dell'articolo introduce un riferimento
al valore recuperabile di un'immobilizzazione (definito dallo IAS
36 come il maggiore tra il suo valore d'uso e il presumibile valore di realizzazione)
e fornisce delle indicazioni per l'effettuazione del c.d. impairment
test. Secondo i principi contabili internazionali, (IFRS 3), l'avviamento,
avendo una vita utile indefinita, non deve essere sottoposto a processo sistematico
di ammortamento, ma ad un test periodico, volto a verificarne la
sussistenza e a svalutarne, in tutto o in parte, l'ammontare qualora il suo
valore recuperabile risultasse inferiore all'importo per il quale esso è iscritto
in bilancio. Il riferimento al "concorso alla futura produzione di risultati
economici", contenuto nella legge, suggerisce (con terminologia non pienamente
coerente con quella adottata dai principi contabili internazionali) il
concetto di valore d'uso dell'attività immateriale, ossia il valore attuale dei
flussi di cassa futuri derivanti dall'utilizzo nel processo produttivo del fattore
immateriale. Si osservi però che l'informazione integrativa di cui si è
detto non rende le norme civilistiche riguardanti il trattamento contabile
dell'avviamento conformi ai principi contabili internazionali, poiché la disciplina
attuale prevede ancora l'ammortamento obbligatorio
dell'avviamento (art. 2426, primo comma, n. 6, c.c.). Tuttavia, già con le
norme vigenti, l'avviamento deve essere svalutato in presenza di perdite durevoli
di valore (art. 2426, primo comma, n. 3); se ne potrebbe dedurre che,
se l'impairment test conducesse ad una valutazione dell'avviamento inferiore
al valore (ammortizzato) riportato in bilancio, l'impresa dovrebbe procedere
a svalutare tale attività sino a concorrenza del minore importo così
determinato, riportando nella nota integrativa la descrizione del procedimento
seguito. Così come per le altre attività immateriali aventi vita utile
indefinita, la riforma del diritto societario non modifica i criteri di valutazione
esistenti per l'avviamento, ma introduce in sostanza l'obbligo di informare
il lettore del bilancio sulle differenze che si avrebbero qualora
l'avviamento (o altra attività immateriale a vita utile indeterminata) fosse
contabilizzato secondo quanto prescritto dai principi contabili internazionali
e, quindi, non fosse sottoposto ad ammortamento, ma ad un impairment test
annuale
(35)
.
Un altro aspetto della riforma societaria che riguarda, in maniera più indiretta,
le valutazioni a fair value è riscontrabile nelle disposizioni riguardanti
le informazioni da fornire in nota integrativa in merito ai contratti di
leasing. Secondo la prassi esistente in Italia, i contratti di leasing, anche
quando sono configurabili come leasing finanziario, ossia quando al locatario
si trasferiscono rischi e benefici derivanti dalla proprietà del bene concesso
in locazione finanziaria, sono sempre contabilizzati secondo un'ottica
di natura giuridica: il bene concesso in leasing, essendo di proprietà del locatore,
è riportato nel bilancio di questi ed ivi ammortizzato. Il locatario rileva,
secondo competenza, i canoni di leasing gravanti sull'esercizio, dando
menzione dell'esistenza dei beni nel sistema dei conti d'ordine (c.d. "metodo
patrimoniale"). Il codice civile, all'art. 2427, n. 22, richiede, a partire
dall'entrata in vigore della riforma del diritto societario (1° gennaio 2004),
che in nota integrativa la società fornisca tutte le informazioni necessarie a
ricostruire l'operazione come se fosse stata contabilizzata secondo quanto
prescritto dallo IAS 17 in materia di leasing finanziario, riportando gli effetti
che si sarebbero avuti sul reddito e sul capitale netto dell'impresa se si
fosse adottato il cosiddetto "metodo finanziario"
(36)
. Secondo lo IAS 17, infatti,
il bene preso in leasing deve apparire nel bilancio del locatario ed essere
sottoposto ad ammortamento; il pagamento dei canoni di leasing deve
essere interpretato come il rimborso rateale di un debito e scisso in quota
capitale e quota interessi. Il valore del bene iscritto nello stato patrimoniale
è dato dal suo fair value, ossia, in questo caso, dal valore corrente del cespite,
oppure, nel caso in cui tale stima si rivelasse impossibile o eccessivamente
difficoltosa, è determinato sulla base del valore attuale dei canoni
futuri di leasing, attualizzati al tasso di indebitamento marginale
dell'impresa. La disposizione appena citata, in sostanza, obbliga le imprese
ad effettuare le valutazioni come se si applicasse il c.d. "metodo finanziario"
per la contabilizzazione delle operazioni di leasing finanziario, senza però
giungere ad imporre l'evidenziazione in stato patrimoniale e in conto economico
di questi valori. La norma conduce pertanto all'applicazione di due
criteri di rilevazione e valutazione differenti per la medesima operazione,
con un evidente aggravio di oneri a carico delle imprese. Non va trascurato,
inoltre, il fatto che la rappresentazione dell'operazione di leasing secondo il
metodo "patrimoniale" (ossia con la sola rilevazione dei canoni di competenza)
non è ritenuta, dai principi contabili internazionali, rispettosa del
principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica;
ne discende che il recepimento della direttiva 2003/51/CE comporterà probabilmente
la modifica di questa norma, con conseguente imposizione della
rappresentazione contabile secondo il metodo finanziario.
* * *
Note:
(22): La versione attualmente in vigore dello IAS 39 (pubblicato dallo
IASB nel dicembre 2003 e modificata nel marzo 2004) prevede di inserire le variazioni nel fair value
degli strumenti finanziari disponibili per la vendita in un'apposita voce di capitale netto
(torna su).
(23): Lo IAS 39 è stato approvato con il regolamento 2086/2004,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 19 novembre 2004, mentre lo IAS 32 è
stato recepito nell'ordinamento comunitario con il regolamento 2237/2004 del 29 dicembre 2004. La
versione dello IAS 39 recepita dalla Commissione Europea non coincide con quella ufficiale
emanata dallo IASB, in quanto la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il testo
del principio per ridurre la possibilità di valutare al fair value talune passività finanziaria
(c.d fair value option) e per ampliare l'ambito di applicazione del macrohedging sui depositi
a vista. Una disamina della portata dei cambiamenti apportati esula dall'economia del
presente lavoro; per un commento sulla fair value option si veda il paragrafo successivo
(torna su).
(24): "A financial instrument is any contract that gives rise to a
financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity".
Cfr. IAS 32, § 11 (torna su).
(25): "A derivative is a financial instrument or other contract within
the scope of this Standard [...] with all three of the following characteristics: (a) its value
changes in response to the change in a specified interest rate, financial instrument
price, commodity price, foreign exchange rate, index of prices or rates, credit rating or
credit index, or other variable (sometimes called the ‘underlying'); (b) it requires no initial net
investment or an initial net investment that is smaller than would be required for other types of
contracts that would be expected to have a similar response to changes in market factors; and
(c) it is settled at a future date".(Cfr. IAS 39, § 9) (torna su).
(26): Gli strumenti che hanno natura di capitale netto (equity
instruments), come le azioni emesse o le opzioni sulle proprie azioni per loro natura non sono
soggette ad autonoma valutazione (e come tali sono esclusi dall'ambito di applicazione dello IAS 39),
essendo il capitale netto determinato dalla differenza tra attività e passività. I criteri di
valutazione, pertanto, si possono applicare solo agli elementi attivi e passivi del patrimonio,
dalla cui differenza emerge il valore attribuito al capitale netto (torna su).
(27): Perfino a tali categorie di strumenti finanziari, tuttavia, è
consentita l'applicazione del fair value, se l'impresa lo desidera, grazie alla c.d. fair value
option, la cui portata è stata ridimensionata nel testo emendato approvato dalla Commissione Europea
(torna su).
(28): "Any financial asset or financial liability within the scope of
this Standard may be designated when initially recognised as a financial asset or financial
liability at fair value through profit and loss [...]". IAS 39, § 9. La disposizione citata non era
presente nello IAS 39 all'epoca dell'emanazione della direttiva 65/2001 la quale, pertanto, non ne
poteva tenere conto nell'elencazione delle passività finanziarie che sono valutabili al fair value
(torna su).
(29): La decisione non è stata esente da critiche, sia per il metodo
(è l'unica occasione nella quale la Commissione ha modificato, emendandone alcune parti, il testo di
uno standard dello IASB), sia per il contenuto. In particolare l'Accounting Standards Board
britannico ha espresso la sua contrarietà alla decisione presa dalla Commissione Europea, invitando
le società del Regno Unito a seguire la versione originale dello IAS 39, mentre le autorità danesi
hanno lamentato l'incremento di volatilità generato dalla restrizione della fair value
option alle sole attività. Si veda in proposito: "A question of measeurement", The Economist,
Oct. 21st 2004 (torna su).
(30): I principi contabili statunitensi definiscono il comprehensive
income come "the change in equity [net assets] of a business enterprise during a period from
transactions and other events and circumstances from nonowner sources. It includes all changes in
equity over a period except those resulting from investments by owners and distributions to owners".
FASB, Statement of Financial Accounting Concepts No. 6. Elements of Financial Statements,
1985, § 70. L'obbligo di riportare il comprehensive income in bilancio è stato introdotto
per la prima volta nel 1992 dai principi contabili del Regno Unito (ASB, Financial
Reporting Standards No. 3. Reporting Financial Performance, 1992) (torna su).
(31): Cfr. FASB, Statement of Financial Accounting Standards No. 130.
Reporting Comprehensive Income, 1997. Un'analisi del concetto di comprehensive income nei principi
contabili statunitensi è contenuta in: POZZA, La misurazione della performance
d'impresa, Egea, Milano, 2000, pp. 83 e segg. (torna su).
(32): "Income is increases in economic benefits during the accounting
period in the form of inflows or enhancements of assets or decreases of liabilities that result in
increases in equity, other than those relating to contributions from equity participants. [...]
Expenses are decreases in economic benefits during the accounting period in the form of outflows
or depletions of assets or incurrences of liabilities that result in decreases in equity, other than
those relating to distributions to equity participants". IASC, Framework for the Preparation
and Presentation of Financial Statements, 1989, § 70 (torna su).
(33): L'avviamento per i principi contabili internazionali non è un
intangible asset, ma la conseguenza di un'operazione di business combination (acquisizione, fusione,
ecc.) e, in quanto tale, disciplinato dall'IFRS 3 (che sostituisce lo IAS 22) e non dallo IAS 38
(torna su).
(34): "Nei casi in cui, in base all'analisi di ogni aspetto pertinente,
risultasse non prevedibile un limite al periodo durante il quale l'immobilizzazione immateriale è
ritenuta capace di generare flussi di cassa positivi, la vita utile di tale immobilizzazione è
considerata di durata indeterminata. [...] essa sarà purtuttavia ammortizzata in base ai criteri
più sopra sintetizzati e più analiticamente trattati nel Principio Contabile 24". ORGANISMO
ITALIANO DI CONTABILITÀ, OIC 1. I principali effetti della riforma del diritto societario sul
bilancio d'esercizio, 2004, § 6 (torna su).
(35): In questo senso si esprime l'Organismo Italiano di Contabilità
nel già citato OIC 1 (torna su).
(36): L'art. 2427, n. 22 stabilisce che debbano essere illustrate
"le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte
prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di
un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale
determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli
contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio,
l'ammontare complessivo al quale i beni in oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data
di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata
indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti
all'esercizio" (torna su).
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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