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L'evoluzione normativa in materia di bilancio e le prospettive di applicazione dei principi contabili internazionali alle piccole e medie imprese
(Terza parte)

di Michele Bertoni (Università di Trento)
Dicembre 2005

<< Seconda parte  

Questa versione è stata pubblicata su "Quaderno 103" (febbraio 2005) del Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali dell'Università degli Studi di Trento.

* * *
6. Prospettive future: piccole e medie imprese e IFRS
Come evidenziato in precedenza, le società non quotate (diverse dalle banche e dalle imprese assicurative) sono sottoposte ad una disciplina piuttosto varia in merito all'applicazione dei principi contabili internazionali. In particolare, le società non quotate si suddivideranno in: 1) società che adottano volontariamente gli IFRS, pur non essendone obbligate; 2) società che non adottano gli IFRS, pur avendone la possibilità; 3) società alle quali non è consentito adottare gli IFRS, a causa delle loro ridotte dimensioni (società che redigono il bilancio in forma abbreviata). A ciò si aggiunge che alcune società non quotate possono utilizzare i principi contabili internazionali già dal 2005, mentre per altre l'esercizio di prima applicazione degli IFRS è ancora da definirsi, in quanto la sua individuazione è demandata, dallo schema di decreto illustrato nei paragrafi precedenti, ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di quello della Giustizia.
La varietà nel panorama di applicazione dei principi contabili alle società non quotate è particolarmente rilevante nel nostro Paese, caratterizzato da un tessuto produttivo nel quale predominano le imprese di media e piccola dimensione, che raramente fanno ricorso ai mercati finanziari (37) . La presenza di un mercato di capitali relativamente poco sviluppato, se confrontato con le realtà dei Paesi anglosassoni, comporta, inoltre, che il numero di società quotate sia esiguo rispetto alla totalità delle società di capitale operanti in Italia.
Il recente processo di modifica delle norme in materia di bilancio, intrapreso, come si è visto, con la riforma del diritto societario, non interessa nella stessa misura le società che redigono il bilancio in forma abbreviata. Ad esse, infatti, non si applicano i più stringenti requisiti di informativa contabile contenuti nel decreto legislativo che recepisce la direttiva 2001/65/CE (informazioni sul fair value degli strumenti finanziari); non sono invece esonerate dal fornire in nota integrativa le informazioni sulle svalutazioni dell'avviamento e delle altre immobilizzazioni aventi vita utile indefinita e sui contratti di leasing. La platea dei soggetti interessati alla redazione del bilancio in forma abbreviata è, inoltre, destinata ad ampliarsi: la direttiva 2003/38/CE ha infatti modificato i valori dell'attivo e dei ricavi delle vendite che non devono essere superati per accedere a tale agevolazione. I nuovi limiti sono di 3.650.000 euro per il totale dell'attivo (la soglia precedente era di 3.125.000 euro) e di 7.300.000 euro per i ricavi delle vendite e delle prestazioni (in precedenza: 6.250.000 euro). Il limite del numero medio di 50 dipendenti nel corso dell'anno rimane, invece, inalterato.
L'obiettivo che il legislatore comunitario si è posto con l'emanazione della direttiva di ammodernamento (2003/51/CE), esplicitato anche nella premessa alla norma stessa, è quello di consentire che le società che applicano i principi contabili internazionali e quelle che non li applicano possano operare in condizioni di parità. Le modifiche legislative alla normativa comunitaria in materia di bilancio hanno l'obiettivo di eliminare tutte le incompatibilità esistenti tra le norme comunitarie e i principi dello IASB e di consentire l'utilizzabilità dei trattamenti contabili alternativi previsti dagli IFRS anche da parte delle imprese non obbligate ad uniformarvisi (38) , ottenendo così un'armonizzazione contabile per tutte le categorie di imprese obbligate per legge alla presentazione del bilancio. Anche le società minori, che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile, alle quali è preclusa l'adozione degli standard contabili internazionali, saranno soggette alle nuove norme sul bilancio introdotte nel codice civile su ispirazione degli IFRS, con le opportune semplificazioni ed esenzioni. Ciò che si prospetta, pertanto, è un'applicazione parziale e, probabilmente, frammentaria, degli IFRS a tutte le società di capitali, comprese quelle di piccole e medie dimensioni.
Lo IASB ha rilevato che i propri principi contabili saranno inizialmente applicati, almeno all'interno dell'Unione Europea, da una minoranza di società, quelle emittenti strumenti finanziari quotati, mentre la maggior parte delle altre, per lo più di piccole e medie dimensioni (39) , continueranno ad essere soggette alla normativa esistente nei diversi Paesi membri. Alla luce di queste considerazioni, lo IASB nel 2003 ha deciso di intraprendere un progetto di estensione dei propri principi contabili anche alle piccole e medie imprese e ha pubblicato, nel giugno del 2004, un documento di discussione (Discussion paper) sull'argomento, che contiene la descrizione del progetto e le decisioni prese dal Board in merito (40) . Lo IASB basa la sua decisione di estendere gli IFRS alle piccole e medie imprese sulla constatazione che il Framework dello IASC, poiché contiene le definizioni delle grandezze economiche di base riportate nei bilanci delle imprese (attività, passività, capitale netto, costi e ricavi ), debba potersi applicare ad ogni categoria di impresa. Ne consegue che i principi contabili internazionali (denominati dal documento di discussione full IFRS, per distinguerli da quelli che in futuro potranno essere specificatamente sviluppati per le piccole e medie imprese), le cui disposizioni fanno riferimento alle definizioni contenute nel Framework, sono applicabili alle imprese di tutte le dimensioni e di tutti i settori. Tuttavia, le piccole e medie imprese possono trovare eccessivamente oneroso l'adeguamento completo ai principi contabili internazionali e, in alcuni casi, le informazioni richieste dagli IFRS non sono rilevanti per gli utilizzatori dei bilanci di questa categoria di imprese. Lo IASB non intende fornire una definizione di piccole e medie imprese, ma demanda ai singoli legislatori nazionali la determinazione dell'ambito di applicazione degli IFRS per le piccole e medie imprese, limitandosi ad affermare che ogni società che emette degli strumenti di capitale o di debito quotati in mercati regolamentati dovrebbe essere esclusa dal novero delle società che possono applicare una versione semplificata dei principi contabili esistenti. Oltre alla quotazione di strumenti di debito o di capitale, vi sono altri fattori che possono fare presumere l'esistenza di una responsabilità nei confronti del pubblico (public accountability) dell'operato dell'impresa e, quindi, la necessità di adeguarsi pienamente agli IFRS. Innanzitutto la presenza di attività custodite o gestite per conto di un vasto gruppo di clienti che non sono coinvolti nella gestione dell'impresa: ciò esclude dall'applicazione degli IFRS per piccole e medie imprese le banche, le assicurazioni, le società che gestiscono fondi pensione e fondi comuni di investimento, le società di intermediazione mobiliare e le banche d'investimento. La responsabilità nei confronti del pubblico è presente, inoltre, nell'erogazione di servizi pubblici essenziali, riconosciuti come necessità primarie della società (energia elettrica, telecomunicazioni, acqua, gas, ecc.). Le public utilities, pertanto, devono essere assoggettate alla versione "full" degli IFRS. Infine, non può considerarsi esente da public accountability la società che sia "economicamente significativa" nel proprio Paese, sulla base della sua dimensione o della sua posizione dominante sul mercato (41) .
Illustrate le premesse relative all'ambito di applicazione, gli standard contabili internazionali per le piccole e medie imprese dovrebbero rispondere ai seguenti requisiti:
a) fornire dei principi contabili di elevata qualità, comprensibili ed effettivamente applicabili alle piccole e medie imprese di tutto il mondo;
b) concentrarsi sulle necessità degli utilizzatori dei bilanci delle piccole e medie imprese;
c) essere basati sullo stesso quadro di riferimento teorico (Framework) degli IFRS;
d) ridurre l'onere per le piccole e medie imprese che vogliono utilizzare degli standard aventi rilevanza globale;
e) consentire un'agevole transizione alla versione completa degli IFRS per quelle piccole e medie imprese che desiderano farlo, oppure in caso di quotazione in un mercato regolamentato (42) .
Lo IASB, avendo deciso di sviluppare degli standard appositi per le piccole e medie imprese, ha anche stabilito che dovrà trattarsi di principi derivati da quelli già esistenti, con alcune semplificazioni che ne facilitino l'applicazione da parte delle imprese di dimensioni più piccole e che riducano gli oneri conseguenti alla loro applicazione. Le modifiche, tuttavia, non dovrebbero riguardare i principi di valutazione e le regole sulla prima iscrizione degli elementi patrimoniali (recognition), ma solo il livello di informazioni fornite (disclosure) e le modalità della loro presentazione. Dato il ridotto grado di separazione tra proprietà e controllo che caratterizza le piccole e medie imprese, infatti, gli utilizzatori dei bilanci di queste sono per lo più degli insider, come i proprietari, oppure outsider che hanno il potere di accedere a determinate informazioni, come le banche creditrici. Essendo limitato il numero di utilizzatori esterni dell'informazione finanziaria fornita dalle piccole e medie imprese, il costo di fornire delle informazioni che i lettori del bilancio non utilizzerebbero sarebbe quindi superiore ai benefici ottenibili con un maggiore grado di disclosure. Lo IASB deciderà sulle semplificazioni da apportare ai principi contabili esistenti sulla base di un'analisi costi-benefici legata ai fabbisogni di informazione finanziaria degli utilizzatori i bilanci delle piccole e medie imprese (43) .
I principi contabili che lo IASB si accinge a preparare, pertanto, non disconosceranno la validità degli assunti di base presenti negli IFRS esistenti (né potrebbero farlo, data l'esistenza di un Framework, avente lo scopo di assicurare coerenza concettuale tra tutti gli standard contabili internazionali); in particolare, i principi generali di redazione del bilancio ritenuti fondamentali, quali la prevalenza della sostanza sulla forma, continueranno certamente ad essere richiamati anche nei futuri IFRS per le piccole e medie imprese, così come, verosimilmente, la gran parte dei criteri di valutazione esistenti, compreso quindi il fair value.
Coerentemente con la volontà già espressa dal legislatore comunitario di garantire che le società che adottano gli IFRS e quelle che non li adottino possano operare in condizioni di parità, è verosimile che, di fronte a un corpus di principi contabili appositamente predisposti per le piccole e medie imprese (e, più in generale, per imprese la cui attività non riveste una responsabilità nei confronti del pubblico), l'Unione Europea inneschi un processo simile a quello che si è appena concluso con l'adozione degli IFRS per le società quotate, estendendo l'applicazione della versione semplificata dei principi contabili internazionali alle imprese non ancora interessate dagli obblighi previsti dal regolamento 1606/2002 e dalle rispettive applicazioni nei vari Stati membri. Se ciò accadrà, (probabilmente in tempi non brevi), tutte le società, a prescindere dalla loro dimensione, applicheranno un unico insieme di principi contabili, basati sugli stessi presupposti concettuali, caratterizzati dall'essere ampiamente accettati a livello internazionale. In attesa che tale prospettiva si realizzi, e in assenza di principi contabili specificatamente ideati per le piccole e medie imprese, è verosimile che l'estensione alle società non quotate sarà graduale e, soprattutto (almeno in un primo momento), incompleta, anche a causa dell'onerosità dei nuovi obblighi contabili e del minore rilievo di responsabilità nei confronti del pubblico risparmio che caratterizza le non quotate.
Sono prevedibili alcune conseguenze del processo di armonizzazione contabile avviato dall'Unione Europea: è probabile che vi sia, innanzitutto, un innalzamento dei costi sostenuti dalle imprese per adeguarsi ai nuovi requisiti imposti dalle nuove norme. Si tratta sia di costi di formazione del personale, ma anche di costi relativi all'aggiornamento dei sistemi informativi aziendali, che dovranno integrare al loro interno le nuove procedure richieste dall'adeguarsi delle norme di legge alle indicazioni degli IFRS. E' plausibile pensare che, in un contesto nel quale le modifiche normative potrebbero divenire piuttosto frequenti, essendo i principi contabili internazionali costantemente in evoluzione, molte imprese, specie di piccole dimensioni, possano trovare conveniente esternalizzare le proprie attività amministrative, ricorrendo all'outsourcing dei sistemi informativi aziendali per delegare una funzione che rischia di divenire sempre più specialistica e sempre più costosa da gestire internamente per le imprese che non raggiungono una dimensione critica che consenta loro di dotarsi di mezzi e persone in grado di affrontare il compito.
Ci si può chiedere, inoltre, quali benefici e quali svantaggi possa portare l'estensione degli IFRS alle piccole e medie imprese, visto anche il richiamo alla cautela e alla gradualità, espresso da parte di alcuni studiosi italiani, nell'adattare le nostre regole a quelle internazionali, caratterizzate da un sostrato teorico non compatibile con il quadro di riferimento concettuale prevalente nel nostro Paese (44) . Degli svantaggi legati all'incremento dei costi amministrativi già si è detto; si potrebbe aggiungere che tale maggiore sacrificio economico potrebbe non essere ripagato da una migliore qualità dell'informazione contabile dato che le piccole e medie imprese, non avendo alcun ruolo di responsabilità nei confronti del pubblico risparmio, dovrebbero essere sottratte all'insieme di regole che obbligano invece le società quotate ad informare in maniera chiara e tempestiva gli investitori (di rischio e di credito) sulla loro situazione economica, patrimoniale e finanziaria. La formulazione di appositi principi contabili internazionali per le piccole e medie imprese dovrebbe però costituire un fattore risolutivo per questo aspetto, dato l'obiettivo esplicito che si è posto lo IASB nell'avviare il progetto sugli IFRS per le piccole e medie imprese, ossia il bilanciamento tra le esigenze informative degli utilizzatori dei bilanci di questa categoria di imprese e i costi necessari per rendere disponibili tali informazioni. Non bisogna trascurare, inoltre, che le piccole e medie imprese si troveranno in competizione, nell'accesso al credito, con società che utilizzano, anche per propria scelta, i principi contabili internazionali. Se gli utilizzatori dei bilanci riconosceranno agli IFRS un grado di trasparenza e, in generale, di qualità dell'informazione contabile superiore a quello dei principi sinora in vigore, si può desumere che le imprese che adottano gli IFRS potrebbero essere reputate, dai finanziatori di credito e, in primis, dalle banche, come più trasparenti e più affidabili, e quindi meno rischiose, di quelle che non li usano.
In attesa di un'eventuale estensione generalizzata degli IFRS a tutti le categorie di società, la convergenza in atto tra norme civilistiche (applicabili evidentemente anche alle piccole e medie imprese) e gli IFRS potrebbe avere il vantaggio di ridurre il divario informativo che si verrebbe a creare tra le diverse categorie di imprese e, forse, di contribuire a facilitare rispetto al presente l'accesso al credito bancario da parte delle società di piccole e medie dimensioni. A questo aspetto si aggiungerebbe il pregio della comparabilità, per la prima volta anche a livello internazionale, e quello di una maggiore enfasi attribuita alla sostanza economica delle operazioni, caratteristica principale degli IFRS, che consentirebbe di superare il formalismo spesso imposto ai bilanci delle imprese italiane da norme a volte eccessivamente attente alla natura giuridica degli accadimenti aziendali.

<< Seconda parte  

* * *
Note:
(37): Nel periodo 1989-1994 il numero di imprese italiane con meno di 20 dipendenti era pari al 93,1% del totale, una percentuale superata in Europa solo da quella dei Paesi Bassi, con il 95,8%. Negli Stati Uniti la percentuale di piccole imprese era pari, nello stesso periodo, all'86,7%, in Germania all'87,9% e in Francia al 78,6%. Cfr. BARTELSMAN-SCARPETTA-SCHIVARDI, "Comparative Analysis of Firm Demographics and Survival: Micro-Level Evidence for the OECD Countries", OECD Economics Department Working Series, n. 348, 2003 (torna su).
(38): Cfr. CARATOZZOLO, "Le modifiche alla IV e VII direttiva per consentire l'applicazione dei principi IASC", Le società, n. 2, 2003, p. 143 (torna su).
(39): Secondo lo IASB, le società che, in Europa, hanno un obbligo legale di presentare il bilancio sono circa 5 milioni. "The vast majority of these companies are small or mediumsized entities (SMEs) - no matter how one might define 'small' or 'medium-sized'". Laddove i principi contabili internazionali costituiscono l'unica fonte normativa in materia di bilancio (come in molti Paesi in via di sviluppo), gli IFRS si applicano a tutte le categorie di imprese. Cfr. IASB, Accounting Standards for Small and Medium-sized Entities, Topic Summary, 30 ottobre 2003 (dal sito web: www.iasb.org.uk) (torna su).
(40): IASB, Preliminary Views on Accounting Standards for Small and Medium-sized Entities, June 2004 (pubblicato sul sito: www.iasb.org.uk)
(torna su).
(41): Cfr. IASB, Preliminary Views on Accounting Standards for Small and Medium-sized Entities, §31 e 32 (torna su).
(42): IASB, op. cit., § 16 (torna su).
(43): IASB, op. cit., § 66-73 (torna su).
(44): TARQUINIO, "Financial Derivatives". Fair value e convergenza contabile internazionale, Torino, Giappichelli, 2003, § 7.6 (torna su).

* * *
Riferimenti bibliografici:
•  BARTELSMAN, E.; SCARPETTA, S.; SCHIVARDI, F., (2003), "Comparative Analysis of Firm Demographics and Survival: Micro-Level Evidence for the OECD Countries", OECD Economics Department Working Series, n. 348, 2003.
•  CARATOZZOLO, M., (2003), "Le modifiche alla IV e VII direttiva per consentire l'applicazione dei principi IASC", Le società, n. 2.
•  CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, (1994), Principio contabile n. 11. Bilancio d'esercizio. Finalità e postulati, Milano, Giuffrè.
•  CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, (1996), Principio contabile n. 21. Il metodo del patrimonio netto, Milano, Giuffrè.
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HALLER, A; EIERLE, B., (2004), "The Adaption of German Accounting Rules to IFRS: A Legislative Balance Act", Accounting in Europe, vol I, September. IASB, (2004), Preliminary Views on Accounting Standards for Small and Medium- sized Entities.
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•  IASB, (2003) International Accounting Standard 39. Financial Instruments: Recognition and Measurement, IASB, London.
•  IASC, (1989), Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements.
•  ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, (2004), OIC 1. I principali effetti della riforma del diritto societario sul bilancio d'esercizio.
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•  ROSSI, C., (2003), Il concetto di fair value e la valutazione degli strumenti finanziari, Milano, Giuffrè.
•  SANTESSO, E.; SOSTERO, U., (1999), Principi contabili per il bilancio d'esercizio, 2a ed., Milano, Il Sole 24 Ore.
•  TARQUINIO, L., (2003), "Financial Derivatives". Fair value e convergenza contabile internazionale, Torino, Giappichelli.

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