L'evoluzione normativa in materia di bilancio e le prospettive di applicazione dei
principi contabili internazionali alle piccole e medie imprese (Terza parte)
di Michele Bertoni (Università di Trento)
Dicembre 2005
Questa versione è stata pubblicata su "Quaderno 103" (febbraio 2005) del Dipartimento di Informatica
e Studi Aziendali dell'Università degli Studi di Trento.
* * *
6. Prospettive future: piccole e medie imprese e IFRS
Come evidenziato in precedenza, le società non quotate (diverse dalle
banche e dalle imprese assicurative) sono sottoposte ad una disciplina piuttosto
varia in merito all'applicazione dei principi contabili internazionali. In
particolare, le società non quotate si suddivideranno in: 1) società che adottano
volontariamente gli IFRS, pur non essendone obbligate; 2) società che
non adottano gli IFRS, pur avendone la possibilità; 3) società alle quali non
è consentito adottare gli IFRS, a causa delle loro ridotte dimensioni (società
che redigono il bilancio in forma abbreviata). A ciò si aggiunge che alcune
società non quotate possono utilizzare i principi contabili internazionali già
dal 2005, mentre per altre l'esercizio di prima applicazione degli IFRS è ancora
da definirsi, in quanto la sua individuazione è demandata, dallo schema
di decreto illustrato nei paragrafi precedenti, ad un decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e di quello della Giustizia.
La varietà nel panorama di applicazione dei principi contabili alle società
non quotate è particolarmente rilevante nel nostro Paese, caratterizzato
da un tessuto produttivo nel quale predominano le imprese di media e piccola
dimensione, che raramente fanno ricorso ai mercati finanziari
(37)
. La presenza
di un mercato di capitali relativamente poco sviluppato, se confrontato
con le realtà dei Paesi anglosassoni, comporta, inoltre, che il numero di società
quotate sia esiguo rispetto alla totalità delle società di capitale operanti
in Italia.
Il recente processo di modifica delle norme in materia di bilancio, intrapreso,
come si è visto, con la riforma del diritto societario, non interessa
nella stessa misura le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.
Ad esse, infatti, non si applicano i più stringenti requisiti di informativa
contabile contenuti nel decreto legislativo che recepisce la direttiva
2001/65/CE (informazioni sul fair value degli strumenti finanziari); non
sono invece esonerate dal fornire in nota integrativa le informazioni sulle
svalutazioni dell'avviamento e delle altre immobilizzazioni aventi vita utile
indefinita e sui contratti di leasing. La platea dei soggetti interessati alla redazione
del bilancio in forma abbreviata è, inoltre, destinata ad ampliarsi: la
direttiva 2003/38/CE ha infatti modificato i valori dell'attivo e dei ricavi
delle vendite che non devono essere superati per accedere a tale agevolazione.
I nuovi limiti sono di 3.650.000 euro per il totale dell'attivo (la soglia
precedente era di 3.125.000 euro) e di 7.300.000 euro per i ricavi delle vendite e
delle prestazioni (in precedenza: 6.250.000 euro). Il limite del numero medio di
50 dipendenti nel corso dell'anno rimane, invece, inalterato.
L'obiettivo che il legislatore comunitario si è posto con l'emanazione
della direttiva di ammodernamento (2003/51/CE), esplicitato anche nella
premessa alla norma stessa, è quello di consentire che le società che applicano
i principi contabili internazionali e quelle che non li applicano possano
operare in condizioni di parità. Le modifiche legislative alla normativa comunitaria
in materia di bilancio hanno l'obiettivo di eliminare tutte le incompatibilità
esistenti tra le norme comunitarie e i principi dello IASB e di
consentire l'utilizzabilità dei trattamenti contabili alternativi previsti dagli
IFRS anche da parte delle imprese non obbligate ad uniformarvisi
(38)
, ottenendo così un'armonizzazione contabile per tutte le categorie di imprese
obbligate per legge alla presentazione del bilancio. Anche le società minori,
che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del
codice civile, alle quali è preclusa l'adozione degli standard contabili internazionali,
saranno soggette alle nuove norme sul bilancio introdotte nel codice
civile su ispirazione degli IFRS, con le opportune semplificazioni ed
esenzioni. Ciò che si prospetta, pertanto, è un'applicazione parziale e, probabilmente,
frammentaria, degli IFRS a tutte le società di capitali, comprese
quelle di piccole e medie dimensioni.
Lo IASB ha rilevato che i propri principi contabili saranno inizialmente
applicati, almeno all'interno dell'Unione Europea, da una minoranza di società,
quelle emittenti strumenti finanziari quotati, mentre la maggior parte
delle altre, per lo più di piccole e medie dimensioni
(39)
, continueranno ad essere soggette alla normativa
esistente nei diversi Paesi membri. Alla luce di
queste considerazioni, lo IASB nel 2003 ha deciso di intraprendere un progetto
di estensione dei propri principi contabili anche alle piccole e medie
imprese e ha pubblicato, nel giugno del 2004, un documento di discussione
(Discussion paper) sull'argomento, che contiene la descrizione del progetto
e le decisioni prese dal Board in merito
(40)
. Lo IASB basa la sua decisione di
estendere gli IFRS alle piccole e medie imprese sulla constatazione che il
Framework dello IASC, poiché contiene le definizioni delle grandezze economiche
di base riportate nei bilanci delle imprese (attività, passività, capitale
netto, costi e ricavi ), debba potersi applicare ad ogni categoria di impresa.
Ne consegue che i principi contabili internazionali (denominati dal
documento di discussione full IFRS, per distinguerli da quelli che in futuro
potranno essere specificatamente sviluppati per le piccole e medie imprese),
le cui disposizioni fanno riferimento alle definizioni contenute nel Framework,
sono applicabili alle imprese di tutte le dimensioni e di tutti i settori.
Tuttavia, le piccole e medie imprese possono trovare eccessivamente oneroso
l'adeguamento completo ai principi contabili internazionali e, in alcuni
casi, le informazioni richieste dagli IFRS non sono rilevanti per gli utilizzatori
dei bilanci di questa categoria di imprese. Lo IASB non intende fornire
una definizione di piccole e medie imprese, ma demanda ai singoli legislatori
nazionali la determinazione dell'ambito di applicazione degli IFRS
per le piccole e medie imprese, limitandosi ad affermare che ogni società
che emette degli strumenti di capitale o di debito quotati in mercati regolamentati
dovrebbe essere esclusa dal novero delle società che possono applicare
una versione semplificata dei principi contabili esistenti. Oltre alla
quotazione di strumenti di debito o di capitale, vi sono altri fattori che possono
fare presumere l'esistenza di una responsabilità nei confronti del pubblico
(public accountability) dell'operato dell'impresa e, quindi, la necessità
di adeguarsi pienamente agli IFRS. Innanzitutto la presenza di attività custodite
o gestite per conto di un vasto gruppo di clienti che non sono coinvolti
nella gestione dell'impresa: ciò esclude dall'applicazione degli IFRS
per piccole e medie imprese le banche, le assicurazioni, le società che gestiscono
fondi pensione e fondi comuni di investimento, le società di intermediazione
mobiliare e le banche d'investimento. La responsabilità nei confronti
del pubblico è presente, inoltre, nell'erogazione di servizi pubblici essenziali,
riconosciuti come necessità primarie della società (energia elettrica,
telecomunicazioni, acqua, gas, ecc.). Le public utilities, pertanto, devono essere
assoggettate alla versione "full" degli IFRS. Infine, non può considerarsi
esente da public accountability la società che sia "economicamente significativa"
nel proprio Paese, sulla base della sua dimensione o della sua
posizione dominante sul mercato
(41)
.
Illustrate le premesse relative all'ambito di applicazione, gli standard
contabili internazionali per le piccole e medie imprese dovrebbero rispondere
ai seguenti requisiti:
a) fornire dei principi contabili di elevata qualità, comprensibili ed
effettivamente applicabili alle piccole e medie imprese di tutto il
mondo;
b) concentrarsi sulle necessità degli utilizzatori dei bilanci delle piccole
e medie imprese;
c) essere basati sullo stesso quadro di riferimento teorico (Framework)
degli IFRS;
d) ridurre l'onere per le piccole e medie imprese che vogliono utilizzare
degli standard aventi rilevanza globale;
e) consentire un'agevole transizione alla versione completa degli
IFRS per quelle piccole e medie imprese che desiderano farlo,
oppure in caso di quotazione in un mercato regolamentato
(42)
.
Lo IASB, avendo deciso di sviluppare degli standard appositi per le piccole
e medie imprese, ha anche stabilito che dovrà trattarsi di principi derivati
da quelli già esistenti, con alcune semplificazioni che ne facilitino
l'applicazione da parte delle imprese di dimensioni più piccole e che riducano
gli oneri conseguenti alla loro applicazione. Le modifiche, tuttavia,
non dovrebbero riguardare i principi di valutazione e le regole sulla prima
iscrizione degli elementi patrimoniali (recognition), ma solo il livello di informazioni
fornite (disclosure) e le modalità della loro presentazione. Dato
il ridotto grado di separazione tra proprietà e controllo che caratterizza le
piccole e medie imprese, infatti, gli utilizzatori dei bilanci di queste sono per
lo più degli insider, come i proprietari, oppure outsider che hanno il potere
di accedere a determinate informazioni, come le banche creditrici. Essendo
limitato il numero di utilizzatori esterni dell'informazione finanziaria fornita
dalle piccole e medie imprese, il costo di fornire delle informazioni che i
lettori del bilancio non utilizzerebbero sarebbe quindi superiore ai benefici
ottenibili con un maggiore grado di disclosure. Lo IASB deciderà sulle
semplificazioni da apportare ai principi contabili esistenti sulla base di
un'analisi costi-benefici legata ai fabbisogni di informazione finanziaria degli
utilizzatori i bilanci delle piccole e medie imprese
(43)
.
I principi contabili che lo IASB si accinge a preparare, pertanto, non disconosceranno
la validità degli assunti di base presenti negli IFRS esistenti
(né potrebbero farlo, data l'esistenza di un Framework, avente lo scopo di
assicurare coerenza concettuale tra tutti gli standard contabili internazionali);
in particolare, i principi generali di redazione del bilancio ritenuti fondamentali,
quali la prevalenza della sostanza sulla forma, continueranno
certamente ad essere richiamati anche nei futuri IFRS per le piccole e medie
imprese, così come, verosimilmente, la gran parte dei criteri di valutazione
esistenti, compreso quindi il fair value.
Coerentemente con la volontà già espressa dal legislatore comunitario di
garantire che le società che adottano gli IFRS e quelle che non li adottino
possano operare in condizioni di parità, è verosimile che, di fronte a un corpus
di principi contabili appositamente predisposti per le piccole e medie
imprese (e, più in generale, per imprese la cui attività non riveste una responsabilità
nei confronti del pubblico), l'Unione Europea inneschi un processo
simile a quello che si è appena concluso con l'adozione degli IFRS
per le società quotate, estendendo l'applicazione della versione semplificata
dei principi contabili internazionali alle imprese non ancora interessate dagli
obblighi previsti dal regolamento 1606/2002 e dalle rispettive applicazioni
nei vari Stati membri. Se ciò accadrà, (probabilmente in tempi non brevi),
tutte le società, a prescindere dalla loro dimensione, applicheranno un unico
insieme di principi contabili, basati sugli stessi presupposti concettuali, caratterizzati
dall'essere ampiamente accettati a livello internazionale. In attesa
che tale prospettiva si realizzi, e in assenza di principi contabili specificatamente
ideati per le piccole e medie imprese, è verosimile che
l'estensione alle società non quotate sarà graduale e, soprattutto (almeno in
un primo momento), incompleta, anche a causa dell'onerosità dei nuovi obblighi
contabili e del minore rilievo di responsabilità nei confronti del pubblico
risparmio che caratterizza le non quotate.
Sono prevedibili alcune conseguenze del processo di armonizzazione
contabile avviato dall'Unione Europea: è probabile che vi sia, innanzitutto,
un innalzamento dei costi sostenuti dalle imprese per adeguarsi ai nuovi requisiti
imposti dalle nuove norme. Si tratta sia di costi di formazione del
personale, ma anche di costi relativi all'aggiornamento dei sistemi informativi
aziendali, che dovranno integrare al loro interno le nuove procedure richieste
dall'adeguarsi delle norme di legge alle indicazioni degli IFRS. E'
plausibile pensare che, in un contesto nel quale le modifiche normative potrebbero
divenire piuttosto frequenti, essendo i principi contabili internazionali
costantemente in evoluzione, molte imprese, specie di piccole dimensioni,
possano trovare conveniente esternalizzare le proprie attività amministrative,
ricorrendo all'outsourcing dei sistemi informativi aziendali per delegare
una funzione che rischia di divenire sempre più specialistica e sempre
più costosa da gestire internamente per le imprese che non raggiungono una
dimensione critica che consenta loro di dotarsi di mezzi e persone in grado
di affrontare il compito.
Ci si può chiedere, inoltre, quali benefici e quali svantaggi possa portare
l'estensione degli IFRS alle piccole e medie imprese, visto anche il richiamo
alla cautela e alla gradualità, espresso da parte di alcuni studiosi italiani,
nell'adattare le nostre regole a quelle internazionali, caratterizzate da un sostrato
teorico non compatibile con il quadro di riferimento concettuale prevalente
nel nostro Paese
(44)
. Degli svantaggi legati all'incremento dei costi
amministrativi già si è detto; si potrebbe aggiungere che tale maggiore sacrificio
economico potrebbe non essere ripagato da una migliore qualità
dell'informazione contabile dato che le piccole e medie imprese, non
avendo alcun ruolo di responsabilità nei confronti del pubblico risparmio,
dovrebbero essere sottratte all'insieme di regole che obbligano invece le società
quotate ad informare in maniera chiara e tempestiva gli investitori (di
rischio e di credito) sulla loro situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
La formulazione di appositi principi contabili internazionali per le
piccole e medie imprese dovrebbe però costituire un fattore risolutivo per
questo aspetto, dato l'obiettivo esplicito che si è posto lo IASB nell'avviare
il progetto sugli IFRS per le piccole e medie imprese, ossia il bilanciamento
tra le esigenze informative degli utilizzatori dei bilanci di questa categoria di
imprese e i costi necessari per rendere disponibili tali informazioni. Non bisogna
trascurare, inoltre, che le piccole e medie imprese si troveranno in
competizione, nell'accesso al credito, con società che utilizzano, anche per
propria scelta, i principi contabili internazionali. Se gli utilizzatori dei bilanci
riconosceranno agli IFRS un grado di trasparenza e, in generale, di
qualità dell'informazione contabile superiore a quello dei principi sinora in
vigore, si può desumere che le imprese che adottano gli IFRS potrebbero essere
reputate, dai finanziatori di credito e, in primis, dalle banche, come più
trasparenti e più affidabili, e quindi meno rischiose, di quelle che non li usano.
In attesa di un'eventuale estensione generalizzata degli IFRS a tutti le
categorie di società, la convergenza in atto tra norme civilistiche (applicabili
evidentemente anche alle piccole e medie imprese) e gli IFRS potrebbe
avere il vantaggio di ridurre il divario informativo che si verrebbe a creare
tra le diverse categorie di imprese e, forse, di contribuire a facilitare rispetto
al presente l'accesso al credito bancario da parte delle società di piccole e
medie dimensioni. A questo aspetto si aggiungerebbe il pregio della comparabilità,
per la prima volta anche a livello internazionale, e quello di una
maggiore enfasi attribuita alla sostanza economica delle operazioni, caratteristica
principale degli IFRS, che consentirebbe di superare il formalismo
spesso imposto ai bilanci delle imprese italiane da norme a volte eccessivamente
attente alla natura giuridica degli accadimenti aziendali.
* * *
Note:
(37): Nel periodo 1989-1994 il numero di imprese italiane con meno di 20
dipendenti era pari al 93,1% del totale, una percentuale superata in Europa solo da quella dei Paesi
Bassi, con il 95,8%. Negli Stati Uniti la percentuale di piccole imprese era pari, nello stesso
periodo, all'86,7%, in Germania all'87,9% e in Francia al 78,6%. Cfr. BARTELSMAN-SCARPETTA-SCHIVARDI,
"Comparative Analysis of Firm Demographics and Survival: Micro-Level Evidence for the OECD
Countries", OECD Economics Department Working Series, n. 348, 2003 (torna su).
(38): Cfr. CARATOZZOLO, "Le modifiche alla IV e VII direttiva per
consentire l'applicazione dei principi IASC", Le società, n. 2, 2003, p. 143
(torna su).
(39): Secondo lo IASB, le società che, in Europa, hanno un obbligo
legale di presentare il bilancio sono circa 5 milioni. "The vast majority of these companies are
small or mediumsized entities (SMEs) - no matter how one might define 'small' or 'medium-sized'".
Laddove i principi contabili internazionali costituiscono l'unica fonte normativa in materia di
bilancio (come in molti Paesi in via di sviluppo), gli IFRS si applicano a tutte le categorie
di imprese. Cfr. IASB, Accounting Standards for Small and Medium-sized Entities, Topic
Summary, 30 ottobre 2003
(dal sito web: www.iasb.org.uk)
(torna su).
(40): IASB, Preliminary Views on Accounting Standards for Small and
Medium-sized Entities, June 2004
(pubblicato sul sito: www.iasb.org.uk)
(torna su).
(41): Cfr. IASB, Preliminary Views on Accounting Standards for Small
and Medium-sized Entities, §31 e 32 (torna su).
(42): IASB, op. cit., § 16 (torna su).
(43): IASB, op. cit., § 66-73 (torna su).
(44): TARQUINIO, "Financial Derivatives". Fair value e convergenza
contabile internazionale, Torino, Giappichelli, 2003, § 7.6 (torna su).
* * *
Riferimenti bibliografici:
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Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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