Fair value, sarà una rivoluzione
di Franco Roscini Vitali
Il Sole 24 Ore
Venerdì 25 luglio 2003
L'applicazione dei principi contabili internazionali (Ias) e delle disposizioni
note con il nome di Basilea 2, sono sicuramente collegati. Le banche e le società
finanziarie sono sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e, pertanto, assumono
particolare rilievo il patrimonio di vigilanza, i coefficienti di solvibilità e
gli altri requisiti prudenziali.
L'applicazione degli Ias 32 e 39, che prevedono particolari modalità di rilevazione
e valutazione degli strumenti finanziari, avrà un impatto diretto anche sul
patrimonio netto di vigilanza di tali soggetti. Infatti, l'utilizzo del fair value,
denominato dalla direttiva valore equo (una sorta di valore corrente), comporterà
un risultato del conto economico differente e, di conseguenza, un diverso patrimonio
netto e un diverso patrimonio di vigilanza.
Inoltre, lo Ias 39 prevede la diretta inclusione nel patrimonio netto delle variazioni
favorevoli relative agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e, pertanto,
tale metodologia di contabilizzazione avrà un impatto diretto sul patrimonio netto
e su quello di vigilanza.
Con l'utilizzo del fair value si passa da una valutazione al costo a una valutazione
al fair value, appunto, la qual cosa non è certamente di poco conto; si tratta di
un cambiamento di mentalità sicuramente epocale.
Oltre tutto, dovranno essere regolamentate anche le implicazioni fiscali relative
alle valutazioni al valore equo che transitano per il conto economico; sinora,
l'articolo 122 della bozza di progetto di riforma fiscale non ne fa cenno, riferendosi
soltanto a taluni componenti negativi di reddito. D'altra parte la direttiva
2001/65/Ce, che riguarda la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari,
deve essere recepita dall'Italia entro il mese di ottobre, mentre lo Ias 39, che
tratta anche tale aspetto, è ancora oggetto di modifiche, tese a semplificarne alcune
applicazioni pratiche; proprio per questo motivo, la Ue, per il momento, ne ha
rimandato il recepimento.
Infine, anche il Legislatore del Codice civile dovrà emanare disposizioni che
tengano conto della parte di utili che emergono nel bilancio per effetto delle
variazioni di fair value, al fine di limitarne la distribuibilità; si tratta,
infatti, di utili prodotti ma non ancora realizzati con economie esterne e,
pertanto, in base a criteri prudenziali, non distribuibili.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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