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Ias/Ifrs - Breve sintesi |
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Ias 10 - Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio
Tratto da "Principi contabili internazionali"
Contabilità, finanza e controllo - Il Sole 24 Ore (ottobre 2003)
Lo Ias 10 definisce quanto un'entità economica debba rettificare il bilancio a
seguito di fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio e prevede
l'informativa che un'entità deve fornire in merito alla data in cui il bilancio
è stato autorizzato alla pubblicazione e in merito ai fatti intervenuti dopo la
data di riferimento del bilancio.
I fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio sono definiti come
quei fatti favorevoli o sfavorevoli che si verificano tra la data di riferimento
del bilancio e la data in cui il bilancio è autorizzato alla pubblicazione. Essi
si suddividono in:
a) quelli che forniscono evidenza circa le situazioni esistenti alla data
di riferimento del bilancio (fatti successivi che comportano una rettifica).
L'entità deve rettificare gli importi rilevati nel bilancio per riflettere i
fatti successivi che comportano una rettifica;
b) quelli che sono indicativi di situazioni sorte dopo la data di
riferimento del bilancio (fatti successivi che non comportano una rettifica);
l'entità non deve rettificare gli importi rilevati nel proprio bilancio per
riflettere i fatti successivi che non comportano rettifica.
L'entità non deve rilevare come passività i dividendi deliberati dopo la data di
riferimento del bilancio.
Il bilancio dell'entità deve essere redatto secondo principi diversi da quelli
previsti dallo Iasb se, dopo la data di riferimento del bilancio, l'entità
decide di cessare volontariamente l'attività o non ha altre alternative.
L'entità deve rendere nota la data in cui il bilancio è stato autorizzato alla
pubblicazione e chi ha dato tale autorizzazione.
* * *
Nel corso del processo di Improvement, sono state apportate modifiche al
contenuto del documento in oggetto; in particolare:
lo Ias 10 prevede ora che se i dividendi sono deliberati dopo la data di
riferimento del bilancio (per esempio, dopo il 31 dicembre), ma prima che il
bilancio sia autorizzata alla pubblicazione (approvazione da parte degli
amministratori), non sono rilevati come passività, ma sono menzionati nelle
note al bilancio, in base allo
Ias 1.
Infatti, in questa ipotesi, non è soddisfatto il concetto di passività alla data
di riferimento del bilancio, come prevede lo Ias 37.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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