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Finanza innovativa ovvero di progetto
di Aljs Vignudelli (Professore Ordinario nell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia)
Incontri
n. 81/2004

Segue dalla prima parte.

In apertura di questa seconda parte dello svolgimento sulla finanzia di progetto, è opportuno ricordare come quella precedente abbia cercato di toccare l'argomento nei suoi varî profili (storico, organizzativo, istituzionale ed, in particolar modo, economico), non trascurando di offrire un breve quadro sulle esperienze straniere, di introdurre per cenni la legge di settore (c.d. Merloni) e di precisare l'importanza della struttura giuridica, visto che il "project finance" si realizza attraverso una complessa architettura contrattuale (cui corrispondono numerose parti: i varî soggetti), ai fini dell'allocazione dei rischi. Elemento costitutivo di qualsiasi ipotesi di "project finance" è la presenza irrinunciabile di una "società di progetto" (o società veicolo, o "newco") che assuma gli obblighi e, nel contempo, i diritti di costruire e gestire l'opera realizzando così il c.d. "ring fence", vale a dire, l'isolamento di tutti i rischi connessi con l'insuccesso del progetto dalle attività dei singoli imprenditori che costituiscono la compagine sociale della stessa "project company". Giova altresì ricordare come si sia ulteriormente precisato che questo "modello" di finanza innovativa risulti esplicabile sia da parte dei soggetti privati, sia da quelli pubblici senza che la natura dell'opera incida in maniera determinante ai fini della qualificazione della finanza di progetto come pubblica o privata. Effettivamente, ben potrebbe accadere che diverse parti private alaborino una proposta per la costruzione e la gestione di un'opera pubblica con finanziamenti privati, così come, per converso, parti pubbliche partecipino integralmente o prevalentemente al capitale sociale della società di progetto che si è aggiudicata il diritto di realizzare e gestire l'opera. Nel primo caso, ci troveremmo di fronte ad un "project finance" privato; nel secondo caso, pubblico, giacché non è la natura dell'opera che sembrerebbe qualificare il progetto, bensì la prevalenza del capitale di rischio impiegato nella "project-company" (o società di progetto). Per maggiore completezza, occorre nuovamente riprendere il discorso richiamando la prima parte di questo sviluppo, laddove facemmo riferimento alla c.d. legge Meroloni ("quater") quale primo esempio di legislazione nazionale che apre la strada alla realizzazione di opre pubbliche, o di pubblico interesse, attraverso lo strumento della finanza di progetto. Ecco allora che, in siffatto contesto normativo, sia prevede la possibilità che la "project-company", elemento cardine di tutto il discorso, possa essere costituita successivamente all'aggiudicazione della concessione di costruzione e gestione dell'opera effettuata sulla base del progetto presentato dal promotore. Promotore che rappresenta quel soggetto (o, più sovente, quel gruppo di soggetti) che assume l'iniziativa di proporre alle amministrazioni pubbliche la realizzazione, con risorse totalmente o parzialmente private, di opere pubbliche o di pubblica utilità a valenza imprenditoriale, vale a dire suscettibili di "gestione economica", inserite nella programmazione triennale, ovvero negli strumenti urbanistici. Nella disciplina introdotta dalle legge Merloni, infatti, i promotori possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici di gare d'appalto le proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale o negli strumenti di programmazione dell'ente locale, entro il 30 giugno di ogni anno; ovvero, per l'ipotesi in cui a tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il termine del 31 dicembre. E' interessante notare, al riguardo, come sia stato espressamente previsto che, fra i soggetti promotori, possano annoverarsi anche le "Camere di commercio", nell'àmbito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico della stesse perseguiti.
La scelta, effettuata a livello legislativo, di collocare la costruzione e gestione di opere pubbliche e di pubblica utilità all'interno degli "scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico" assume ulteriore (notevole) significato nel mondo bancario, consentendo così (coerentemente) d'inserire, fra i soggetti legittimati alla presentazione delle proposte alle amministrazioni aggiudicatrici, anche le "fondazioni bancarie", che, dotate di notevoli patrimoni, ben potrebbero assumere il ruolo di attori della promozione e dello sviluppo di operazioni di "project finance", facendosi carico dei costi (come si è detto: non lievi) necessarî per la redazione della proposta del promotore. Ma le prospettive di sviluppo di una vera e propria "task force" della finanza di progetto, all'interno del mondo bancario, non si fermano certo allo stadio delle fondazioni, coinvolgendo direttamente il sistema bancario sia nell'àmbito della "asseverazione" dei singoli progetti, sia nella "attività di consulenza" relativa alla "organizzazione dei finanziamenti" e del "security package". Sotto il primo di tali profili, infatti, si rileva come la proposta del promotore, che si presenta particolarmente articolata [dovendo contenere, fra l'altro, uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità dlel'opera, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, una specificazione delle carateristiche del servizio e della gestione con indicazione del livello e dei criterî di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza, l'indicazione dell'eventuale prezzo corrisposto (nelle forme previste, a titolo di contribuzione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice), il valore tecnico ed estetico dell'opera, i tempi di esecuzione, il rendimento ipotizzato e la durata della concessione, le garanzie offerte, l'iporto delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno eventualmente spettanti agli autori di progetti di ingegneria o di altri analoghi lavori che importino soluzioni originali di problemi tecnici], deve comprendere quello che costituisce il cuore della finanza di progetto, vale a dire il piano economico-finanziario dell'opera da costruire e gestire, "asseverato" da un istituo di credito, o da società di servizî costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediarî finanziarî (ovvero da una società di revisione). Va peraltro precisato che, anche a séguito della costruttiva attività di inquadramento dell'istituto svolta dall'ABI, s'è condivisa, anche da parte dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, la discrezionalità da parte della banca asseverante di procedere poi (in tutto o in parte) al successivo finanziamento della società di progetto, in qualità di banca capofila ("arranger"), ovvero come mera partecipante al "pool" di finanziatori.
Nel piano economico-finanziario, pertanto, occorrerà simulare l'andamento del progetto, definire i profili di rischio (ambientale, economico, finanziario, politico, sociale) e le modalità di loro neutralizzazione, i tempi di realizzazione dell'opera e l'andamento dei flussi di cassa, sì da rendere il progetto appetibile o, quanto meno, spendibile presso la comunità dei finanziatori. In tale contesto il legislatore ha quindi valutato la necessità che il piano economico-finanziario sia oggetto di "asseverazione" da parte di istituti di credito, o loro società di servizî iscritte all'albo degli intermediarî finanziarî ex articolo 106 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (ovvero da società di revisione). Quanto poi al contenuto di tale attività, si rileva come la stessa debba consistere nella verifica della correttezza del piano economico-finanziario e della conguità delle relative poste utilizzate per la sua elaborazione, non potendo esaurirsi, al contrario, in una mera verifica di massima della sostenibilitò della proposta presentata dal promotore. Congruità che avrà come oggetto di ponderazione l'intra struttura finanziaria del progetto, nonché i costi ed i ricavi da valutarsi con riferimento ai dati esposti dal promotore. Sotto altro non meno pregnante profilo, il sistema bancario, oltre a perseguire l'opportunità di sviluppare apposite "unità di valutazione" in grado di stimare ed asseverare i singoli progetti, anche alla luce delle nuove determinazioni dell'Autorithy dei Lavori pubblici (che, come detto, hanno escluso qualsiasi vincolo di successivo finanziamento del progetto da parte della banca asseverante nonché ogni rilevanza pubblicistica della relativa attività), dovrà individuare le professionalità, interne e non, in grado di dominare la multiforme realtà contrattuale che trova origine e sviluppo tra i diversi soggetti che, a vario titolo, siano coinvolti in operazioni di "project finance". L'estrema contrattualizzazione delle relazioni intercorrenti tra i varî soggetti protagonisti di un'operazione percepita unitariamente sotto il profilo economico, costituisce il risultato della necessità di gestire ed allocare opportunamente i diversi e (variamente intensi) rischi connessi all'operazione di finanziamento, in ciò consistendo il c.d. "security package", vale a dire: quella fitta rete di relazioni contrattuali tra loro variamente connesse ed indipendenti, preordinata a mantenere l'iniziativa imprenditoriale nei binarî tracciati dal "business plan". Il "project finance" va dunque letto alla stregua di una sofisticata e complessa tecnica negoziale d'individuazione, valutazione, gestione, allocazione e (possibilmente) isolamento dei rishci connessi al singolo progetto imprenditoriale. In prima approssimazione, i rischi correlati ad un'operazione di "project finance", che devono essere gestiti e governati, possono suddividersi in tre categorie: a) rischi della fase di precompletamento; b)rischi della fase operativa; c) rischi generali comuni ad entrambe le predette fasi. Nell'àmbito della prima categoria rientrano i rischi congiunti alla fase propriamente di costruzione dell'opera, quali il suo ritardato completamento o il completamento a costi maggiori rispetto a quelli preventivati o con caratteristiche minime non ottimali ed inferiori rispetto a quelle garantite; rischi, questi, che vengono allocati al costruttore cui è richiesto il rilascio di "performance bond" di altre forme di garanzia. In questa fase di precompletamento, i finanziatori corrono il maggior rischio in merito alla possibilità di vedersi remunerato il capitale di debito, giacché quella della costruzione dell'opera è una fase che può durare alcuni (o svariati) anni, in relazione anche all'entità dell'opera da costruire, così che, da un lato, si verifica una progressiva crescita dell'esposizione dei vari soggetti finanziatori nei confronti della società di progetto, dall'altro lato, il progetto non è ancora in grado di produrre flussi di cassa e, dunque, ricavi derivanti dalla gestione del servizio, questa non essendo, all'evidenza, ancora iniziata. Nella fase operativa, al contrario, i rischi sono quelli che attengono all'andamento della domanda del servizio erogato (cosiddetto: rischio di mercato) e, dunque, alla possibilità che i flussi di cassa derivanti dalla gestione dell'opera siano inferiori a quelli preventivati nel modello economico-finanziario, nonché il rischio, per il gestore, di non riuscire a reperire, sul mercato, per tutta la durata della concessione, materie prime nei tempi e nelle quantità necessarie, ovvero di subire, nel corso del rapporto, rilevanti fluttuazioni dei prezzi di tali materie (cosiddetto: rischio di approvvigionamento). Di regola, simili rischi vengono gestiti mediante la stipulazione di contratti "take or pay" e "put or pay", intendendosi per tali, rispettivamente, i contratti con i quali si stabiliscono volumi predefiniti di prodotti o servizî, realizzati dalla "project-company" nella gestione dell'opera, che un terzo si obbliga ad acquistare (in modo da garantire a priori stabili flussi di cassa alla società di progetto), ed i contratti di fornitura o di somministrazione coi quali la società di progetto si assicura quantitativi minimi di approvvigionamento di merci a prezzi predefiniti. Inoltre, accanto ai rischi connessi alle due fasi, quella di precompletamento e quella di gestione, vi sono, altresì, rischi di carattere generale, che possono incidere in ogni fase del progetto, quali il cosiddetto rischio Paese, i rischi di forza maggiore ed i rischi di natura finanziaria legati all'andamento dei cambi e dei tassi d'interesse (è questo il caso dei progetti internazionali).
Esaminando l'"esperienza" normativa italiana, si rileva, per esempio, l'esistenza di un "nesso relazionale diretto" fra il contratto di concessione di costruzione e gestione e il contratto di finanziamento (dell'opera) concluso con la società di progetto; nesso relazionale evidenziato dallo stesso legislatore allorché attribuisce ai finanziatori della "project company" e, dunque, alle parti del contratto di finanziamento, un vincolo di destinazione in loro favore sui crediti spettanti alla società di progetto concessionaria, per effetto della risoluzione del contratto di concessione di costruzione e gestione per inadempimento dell'ente concedente, o per effetto della "revoca" della concessione per motivi di pubblico interesse. Ancora, l'esistenza di un nesso relazionale tra il contratto di concessione ed il contratto di finanziamento del progetto, emerge dalla disposizione legislativa che attribuisce ai finanziatori il diritto di designare una nuova società ("newco") che subentri all'originaria società di progetto inadempiente, previa accettazione della designazione da parte dell'enet concedente e sanatoria del pregresso inadempimento. Nessi relazionali sussistono, altresì, tra il contratto di concessione di costruzione e gestione dell'opera e il contratto di appalto concluso dalla società di progetto per l'esecuzione dell'opera stessa; tra tale contratto di appalto ed il contratto di finanziamento, avendo interesse i finanziatori a governare i rischi connessi all'esecuzione dell'opera e, quindi, alla fase più delicata, quanto meno sotto il profilo finanziario, dell'intera vicenda progettuale, giacché in questa fase si concentrano solo i flussi di cassa negativi del progetto; tra il contratto di appalto e le garanzie di buona ed esatta esecuzione dell'opera prestata dagli appaltatori; tra il contratto di finanziamento e le cosiddette "indirect guarantees" (contratti "take or pay"; "put or pay" e loro varianti); tra il contratto di concessione di costruzione e gestione ed i contratti di fornitura e somministrazione conclusi dalla società di progetto, ma potrebbe interessare gli enti finanziatori, i quali, evitando la risoluzione del contratto di concessione, potrebbero essere intenzionati a garantire la prosecuzione della somministrazione o della fornitura in capo alla nuova società subentrata nella concessione; tra il contratto di finanziamento ed i contratti di assicurazione con i quali si coprono i diversi rischi connessi al progetto. La trama relazionale esistente tra i diversi contratti che vengono conclusi nella relaizzazione di un'operazione di "project finance", di cui dianzi s'è fornita un'elencazione meramente esemplificativa, è (meglio: dev'essere) preordinata a garantire stabilità all'iniziativa imprenditoriale, ovverosia, al progetto.
In tale logica, può allora comprendersi il perché, nella strutturazione della complessa operazione di un "project finance", assumano, nella prassi degli affari, un ruolo significativo i cosiddetti "direct agreements", cioè a dire quei contratti che vengono direttamente sottoscritti fra i finanziatori del progetto e le principali controparti dei contratti conclusi, per il progetto, dalla "project company". Contratti coi quali i finanziatori si riservano il diritto d'interferire direttamente nei rapporti contrattuali tra la società di progetto ed i terzi (controparti contrattuali della società stessa), evitando così di vedersi eccepito il difetto di legittimazione in quanto parti non contraenti di quel singolo accordo contrattuale (la c.d. "privaty of contract"). La funzione di simili accordi è duplice: da un lato, garantiscono la salvaguardia dei contratti di progetto; dall'altro, generano un diritto dei finanziatori a sostituirsi alla società di progetto in caso di un suo inadempimento. La stabilità delle relazioni contrattuali costituisce, infatti, uno dei requisiti fondamentali per il successo di un "project finance", essendo evidenti le negative ripercussioni sul buon esito del progetto che potrebbero derivare, per esempio, dalla risoluzione, per inadempimento della società di progetto, di un contratto d'appalto in corso d'opera, visto che ciò determinerebbe, fra l'altro, la necessità di reperire immediatamente un nuovo appaltatore, di rinegoziare termini, modalità e costi di esecuzione dell'opera, con intuitivo ritardo sui tempi di realizzazione della stessa e conseguente allontanamento della fase di gestione dell'opera; in altri termini, del momento iniziale dei flussi di cassa necessarî a rimborsare il capitale erogato. In un contesto economico di recessione emerge spontanea l'opportunità per il sistema bancario di poter utilizzare il "project finance" quale elemento propulsore del mercato, con evidneti riflessi anche sui quadri occupazionali, potendo imprimere effettiva attuazione al concetto di banca universale, così come disciplinato dal testo unico bancario. La finanza di progetto, infatti, costituisce un fenomeno anzitutto culturale, ovvero una filosofia che non potrà che condizionare e favorire lo sviluppo economico-sociale, in forza dei noti vincoli alla finanza pubblica imposti dalla legislazione nazionale e comunitaria. In questo senso, il ruolo (anche etico) di guida che potrà interpretare il sistema bancario non si esaurisce di certo nel semplice finanziamento dei singoli progetti, potendo in specie consistere, quanto meno inizialmente, in un formidabile "veicolo d'informazione" e (anche e soprattutto) di "formazione" per i differenti centri (pubblici e privati) di responsabilità e di decisione.


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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