Fisco, doppia corsia sugli Ias
di Franco Roscini Vitali
Il Sole 24 Ore
Domenica 28 novembre 2004
Il problema del cambiamento dei principi contabili, a
seguito dell'applicazione degli Ias, sembrerebbe poter trovare una
soluzione nello schema di decreto legislativo approvato venerdì dal
Consiglio dei ministri, destinato appunto a adeguare le norme fiscali
all'utilizzo, nei bilanci di esercizio, dei criteri contabili
internazionali (Ias/Ifrs).
Il condizionale è d'obbligo in attesa di conoscere la versione finale del
provvedimento. L'ipotesi, che interessa molte imprese, riguarda il cambiamento
dei criteri di valutazione delle rimanenze di magazzino e anche dei titoli.
Lo Ias 2, infatti, non prevede la valutazione al costo con utilizzo del metodo
Lifo. Pertanto, le imprese che adegueranno, nel bilancio di esercizio (e non
soltanto nel consolidato) la valutazione delle rimanenze alla prassi
internazionale, ne contabilizzeranno un incremento. La norma transitoria
riconosce la diretta applicazione delle disposizioni tributarie già
nell'esercizio di prima applicazione delle nuove metodologie. Pertanto, i
maggiori valori delle rimanenze, che risultano dalla valutazione per effetto di
disposizioni di legge, concorrono a formare il reddito in quote costanti
nell'esercizio in cui sono iscritti e nei quattro successivi.
Una considerazione si impone: ai fini della semplificazione operativa, sia per
le imprese che per il Fisco, sarebbe preferibile prevedere una tassazione
forfettaria e immediata dei maggiori valori che, invece, in base alla soluzione
scelta, pare dovranno essere seguiti per cinque esercizi.
Comunque, la scelta del legislatore parrebbe quella di non utilizzare
fiscalmente, in modo più ampio, alcuni valori determinati in base agli Ias, ma
di utilizzare in modo più esteso il doppio binario e, pertanto, il prospetto
previsto dall'articolo 109, comma 4, lettera b, del Tuir.
Tuttavia, dall'utilizzo degli Ias, l'Erario non perde gettito: si pensi al
problema degli accantonamenti. Lo Ias 37 prevede che un accantonamento è rilevato
nel bilancio soltanto se esiste un'obbligazione, legale o implicita, alla
data di riferimento del bilancio, che deriva da un evento passato. Resta
così escluso qualsiasi accantonamento che non ha queste caratteristiche.
Il concetto può essere trasposto, in modo speculare,
in ambito fiscale: la risoluzione 59/E del 9 aprile 2004, sulla
deducibilità delle indennità per fine rapporto di agenzia, è già
correttamente arrivata a queste conclusioni, in senso favorevole alle
imprese. Stesso discorso sugli accantonamenti o costi per i quali esiste
un'obbligazione a causa di eventi passati (si vedano le risoluzioni n.
52/E/98 e 14/E/98).
Le ipotesi di variazioni per accantonamenti previsti dallo Ias 37, non
riconosciuti fiscalmente, sono senz'altro minori rispetto a quelle attuali.
Semmai, in alcuni casi, il Fisco dovrà condividere l'ammortamento di beni
complessi con aliquote differenziate, in relazione alle componenti che hanno
vita differente: ma questa situazione esclude l'accantonamento per manutenzioni
cicliche, consentito oggi dalle norme nazionali, civilistiche e fiscali.
Con riferimento alla valutazione al fair value (valore equo) il Fisco può
ricavarne soltanto un beneficio, anche se di natura temporanea: per esempio, se
per gli strumenti finanziari, considerati "di negoziazione", si verifica un
incremento di valore in un certo anno, il Fisco tassa l'incremento in un
esercizio precedente, rispetto a quanto accade attualmente (tassazione al
momento della cessione nell'esercizio successivo). Se la valutazione degli
strumenti scende, il titolo deve essere svalutato, come accade oggi, anche
se con modalità più rigorose: questo, tuttavia, può essere soltanto un
vantaggio, se si vogliono evitare dissesti finanziari, dai quali anche le
entrate fiscali devono guardarsi. L'utilizzo del doppio binario, in questo
caso, potrebbe risultare difficoltoso per imprese e verificatori.
Infine, ci sono disposizioni che è opportuno non siano cambiate: per esempio, il
comma 3 dell'articolo 108, che riguarda le spese relative a più esercizi,
non ne impone la capitalizzazione, ma rimanda al comportamento tenuto nel
bilancio dalle imprese (si vedano le circolari n. 73/E/94 e 108/E/96). A
tale proposito, la nuova disposizione di carattere generale prevede la
deducibilità delle spese, relative ad operazioni sul capitale, che, in base agli
Ias, non transitano dal conto economico.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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