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  :: Rassegna stampa - Documento

Fisco, doppia corsia sugli Ias
di Franco Roscini Vitali
Il Sole 24 Ore
Domenica 28 novembre 2004

Il problema del cambiamento dei principi contabili, a seguito dell'applicazione degli Ias, sembrerebbe poter trovare una soluzione nello schema di decreto legislativo approvato venerdì dal Consiglio dei ministri, destinato appunto a adeguare le norme fiscali all'utilizzo, nei bilanci di esercizio, dei criteri contabili internazionali (Ias/Ifrs).
Il condizionale è d'obbligo in attesa di conoscere la versione finale del provvedimento. L'ipotesi, che interessa molte imprese, riguarda il cambiamento dei criteri di valutazione delle rimanenze di magazzino e anche dei titoli. Lo Ias 2, infatti, non prevede la valutazione al costo con utilizzo del metodo Lifo. Pertanto, le imprese che adegueranno, nel bilancio di esercizio (e non soltanto nel consolidato) la valutazione delle rimanenze alla prassi internazionale, ne contabilizzeranno un incremento. La norma transitoria riconosce la diretta applicazione delle disposizioni tributarie già nell'esercizio di prima applicazione delle nuove metodologie. Pertanto, i maggiori valori delle rimanenze, che risultano dalla valutazione per effetto di disposizioni di legge, concorrono a formare il reddito in quote costanti nell'esercizio in cui sono iscritti e nei quattro successivi.
Una considerazione si impone: ai fini della semplificazione operativa, sia per le imprese che per il Fisco, sarebbe preferibile prevedere una tassazione forfettaria e immediata dei maggiori valori che, invece, in base alla soluzione scelta, pare dovranno essere seguiti per cinque esercizi.
Comunque, la scelta del legislatore parrebbe quella di non utilizzare fiscalmente, in modo più ampio, alcuni valori determinati in base agli Ias, ma di utilizzare in modo più esteso il doppio binario e, pertanto, il prospetto previsto dall'articolo 109, comma 4, lettera b, del Tuir.
Tuttavia, dall'utilizzo degli Ias, l'Erario non perde gettito: si pensi al problema degli accantonamenti. Lo Ias 37 prevede che un accantonamento è rilevato nel bilancio soltanto se esiste un'obbligazione, legale o implicita, alla data di riferimento del bilancio, che deriva da un evento passato. Resta così escluso qualsiasi accantonamento che non ha queste caratteristiche.
Il concetto può essere trasposto, in modo speculare, in ambito fiscale: la risoluzione 59/E del 9 aprile 2004, sulla deducibilità delle indennità per fine rapporto di agenzia, è già correttamente arrivata a queste conclusioni, in senso favorevole alle imprese. Stesso discorso sugli accantonamenti o costi per i quali esiste un'obbligazione a causa di eventi passati (si vedano le risoluzioni n. 52/E/98 e 14/E/98).
Le ipotesi di variazioni per accantonamenti previsti dallo Ias 37, non riconosciuti fiscalmente, sono senz'altro minori rispetto a quelle attuali. Semmai, in alcuni casi, il Fisco dovrà condividere l'ammortamento di beni complessi con aliquote differenziate, in relazione alle componenti che hanno vita differente: ma questa situazione esclude l'accantonamento per manutenzioni cicliche, consentito oggi dalle norme nazionali, civilistiche e fiscali.
Con riferimento alla valutazione al fair value (valore equo) il Fisco può ricavarne soltanto un beneficio, anche se di natura temporanea: per esempio, se per gli strumenti finanziari, considerati "di negoziazione", si verifica un incremento di valore in un certo anno, il Fisco tassa l'incremento in un esercizio precedente, rispetto a quanto accade attualmente (tassazione al momento della cessione nell'esercizio successivo). Se la valutazione degli strumenti scende, il titolo deve essere svalutato, come accade oggi, anche se con modalità più rigorose: questo, tuttavia, può essere soltanto un vantaggio, se si vogliono evitare dissesti finanziari, dai quali anche le entrate fiscali devono guardarsi. L'utilizzo del doppio binario, in questo caso, potrebbe risultare difficoltoso per imprese e verificatori.
Infine, ci sono disposizioni che è opportuno non siano cambiate: per esempio, il comma 3 dell'articolo 108, che riguarda le spese relative a più esercizi, non ne impone la capitalizzazione, ma rimanda al comportamento tenuto nel bilancio dalle imprese (si vedano le circolari n. 73/E/94 e 108/E/96). A tale proposito, la nuova disposizione di carattere generale prevede la deducibilità delle spese, relative ad operazioni sul capitale, che, in base agli Ias, non transitano dal conto economico.


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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