Garanzie, controgaranzie, riassicurazioni e trasferimento della protezione
di Alessandro Simonini
Dicembre 2005
Per mitigare i requisiti patrimoniali delle banche, spesso alti per via dei scarsi rating delle
aziende, si possono usare le garanzie, ed i Confidi lo sanno bene. Il principio scritto in Basilea2
è quello della sostituzione, ovverosia, al rating del debitore principale si sostituisce quello del
garante, per la parte garantita. Questo meccanismo avrà un efficace effetto quando i Confidi garanti
saranno vigilati (nel 107), poiché un Confidi vigilato ha la stessa ponderazione sul rischio di una
impresa con rating "A-".
A volte capita che i Confidi, poco patrimonializzati, si riassicurino, anche se oggi il termine
usato per questa operazione è quello di "controgaranzia", e non di "riassicurazione". Con le
riassicurazioni un Confidi può meglio equilibrare i rischi del suo portafoglio, diversificando i
crediti troppo concentrati su certe tipologie di rischio. Il contratto di riassicurazione prevede
infatti che il riassicuratore copra in tutto o in parte il rischio preso da un Confidi su determinate
posizioni, risarcendolo in caso di insolvenze. Questo contratto, tuttavia, non è in grado di
trasferire il rating del riassicuratore sull'operazione tra il cliente e la banca, in quanto la banca
ha come unico interlocutore il Confidi garante, e non il riassicuratore (eccetto che per i
riassicuratori entità statali come da recente norma interpretativa del Consiglio europeo in deroga a
Basilea2). In questo caso, lo sgravio patrimoniale è a beneficio del Confidi vigilato, che
sostituisce il rating del riassicuratore al rating dell'impresa per la parte da lui stesso
riassicurata. Esiste tuttavia un altro contratto di controgaranzia che è in grado di trasferire la
protezione; attraverso questo contratto il controgarante si fa garante del garante, in questo modo il
legame tra banca e controgarante è diretto e lo sgravio patrimoniale impatta direttamente sul costo
dell'operazione perfezionata dalla banca, diminuendolo.
I contratti di riassicurazione oggi sono molto utilizzati in quanto consentono ai Confidi garanti di
ricevere contributi sulle garanzie rilasciate, ed ai controgaranti di ricevere contributi sulle
riassicurazioni prestate, creando di fatto una doppia contribuzione sulle stesse operazioni che non
si avrebbe in caso di cogaranzie. Sarebbe quindi opportuno inserire dei meccanismi correttivi nella
ripartizione dei contributi dagli enti erogatori che rendano questa più efficace, meritoria e
trasparente senza creare sovrapposizioni e inefficienze.
Stante questo meccanismo, infatti, alcuni Confidi potrebbero essere tentati di riassicurare parti
del loro portafoglio per il solo fatto di ampliare surrettiziamente la loro attività di garanzia e
non per reali necessità di diversificazione dei rischi.
Nel caso in cui il controgarante sia una entità "Stato" o una parte di questa, come una regione, il
meccanismo di controgaranzia viene attuato attraverso la costituzione di un fondo che intermedia
l'operatività. Questo avviene per poter consentire agli enti pubblici di scrivere nei loro bilanci
capitoli di spesa certi e non ipotetici, come nel caso delle garanzie. Vediamo meglio il
funzionamento di questo aspetto: l'ente pubblico stanzia un certo ammontare per costituire un
fondo di garanzia e ne spesa il valore nel suo bilancio. Nel costituire il fondo, l'ente pubblico si
impegna, come clausola di salvaguardia, a ripianare l'entità del fondo in caso di bisogno, rendendo
il fondo sempre solvibile. Con questo meccanismo il rating sulle operazioni garantite dal fondo è
quello dell'ente titolare. Nella pratica, le garanzie che gravitano sul fondo sono solo quelle che
l'ammontare complessivo del fondo è in grado di liquidare realmente, essendo gestito secondo le
direttive di Basilea2 (solvibilità delle perdite inattese con intervallo di confidenza al 99,9%)
rendendo la clausola di salvaguardia una clausola inutilizzata, ma necessaria.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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