I revisori «conquistano» la consulenza tributaria
di Nicola Cavalluzzo
Il Sole 24 Ore
Venerdì 27 giugno 2008
Il decreto legislativo che sarà domani in Consiglio dei ministri e che deve recepire - entro il termine del 29
giugno - la direttiva 2006/43/Ce, introduce una "minirivoluzione" nel controllo dei conti delle società di capitali
non quotate. Si parte con la separazione della disciplina del collegio sindacale rispetto a quella della revisione
legale dei conti.
Con profondi innesti e abrogazioni al Codice civile, vengono sottratti i compiti di natura contabile ai sindaci. Ma
cambia faccia anche l'attività stessa della revisione legale dei conti che diventa una funzione autonoma con regole
nuove, in linea con le modifiche illustrate dal documento di consultazione che il ministero dell'Economia aveva
diffuso nei mesi scorsi. Respinte al mittente, quindi, le molte osservazioni giunte da più parti (commercialisti,
Assonime, Confindustria e, per taluni versi, anche Abi), che premevano per confermare l'attuale assetto.
Tra le numerose modifiche al Codice civile previste nello schema di decreto legislativo (articolo 37) due, in
particolare, suscitano dubbi. Il comma 8 interviene sull'articolo 2427 (comma 1) del Codice, con un numero - il
16-bis - che inaugura il nulla osta, per i revisori, all'esercizio contestuale della revisione legale e della
consulenza fiscale nei confronti dello stesso soggetto, a condizione che l'importo dei corrispettivi sia indicato
in nota integrativa. Sinora, la possibilità di esercitare la consulenza tributaria, da parte dei revisori, era per
lo meno dubbia. D'ora in avanti, probabilmente sarà solo un problema di quantificazione del corrispettivo e non
dell'attività. Peraltro, questa norma concede necessariamente la stessa opportunità ai componenti del collegio
sindacale.
Altro punto controverso sembra poi la modifica dell'articolo 2477 del Codice, che di fatto pare addirittura rendere
"facoltativo" il collegio sindacale per tutte le Srl. Una formulazione destinata a creare grande allarme e che
ambienti del ministero dell'Economia giustificano come un «refuso» e dicono di aver già stralciato dal
testo che domani sarà all'esame del Consiglio dei ministri.
L'intervento più significativo attiene, sempre e comunque, alla separazione della funzione di componente del
collegio sindacale da quella di revisore, sulla spinta della Direttiva comunitaria, che ha deciso per un giro di
vite sull'indipendenza e sull'influenza nel processo decisionale. Viene, infatti, abrogato il secondo comma
dell'art. 2403 il quale, oggi, prevede che il colleggio sindacale eserciti il controllo contabile nel caso di
società che non fanno ricorso al capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato.
In secondo luogo, si disciplinano espressamente le ipotesi di dimissioni volontarie del revisore e la risoluzione
consensuale del rapporto. In entrambi i casi si rimandano ad un regolamento attuativo le modalità di perfezionamento
delle due fattispecie. Per quanto riguarda le dimissioni, queste devono comunque essere poste in essere in tempi e
modi tali da consentire alla società di sostituire il dimissionario. Rimane fermo in capo al revisore il
risarcimento del danno eventualmente arrecato.
Novità assoluta è poi la Commissione di vigilanza sull'attività di revisione legale dei conti (Covire) con sede in
Roma e personalità giuridica di diritto pubblico. Si tratta di un organo collegiale composto da presidente e sei
membri (di cui due possono essere scelti fra i revisori in attività). La Covire è quindi responsabile del controllo
della qualità sui revisori legali e le società di revisione e della vigilanza sull'abilitazione, tirocinio, tenuta
del Registro, formazione continuta e il rispetto delle disposizioni previste in materia di revisione. Tuttavia tali
funzioni potranno essere delegate a enti idonei (come il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili che già ne svolge alcune). Per gli enti, di interesse pubblico (banche, società quotate,
assicurazioni) le funzioni di vigilanza sull'organizzazione e sull'attività dei revisori legali e delle società di
revisione saranno esercitate dalla Consob in linea con quanto già avviene oggi. Covire e Consob sono espressamente
chiamate dal legislatore a una stretta collaborazione.
Non trascurabili, però, i poteri in materia di sanzioni amministrative e penali attribuiti alla Covire, la quale
può applicare sanzioni pecuniarie, sospendere dal registro, revocare gli incarichi, vietare l'accettazione di nuovi
incarichi fino alla cancellazione dal Registro del revisore o della società di revisione nei cui confronti siano
accertate irregolarità nello svolgimento dell'attività. Riviste anche le disposizioni penali in materia di falsità
nelle relazioni o comunicazioni dei revisori, corruzione, impedito controllo e compensi illegali.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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