Ias 39, le «riserve» dell'Oic
di Matteo Pozzoli
Il Sole 24 Ore
Martedì 6 luglio 2004
L' Oic "frena" lo Ias 39. Come anticipato sul Sole-24 Ore del 2 luglio (ndr:
leggi l'articolo dal titolo
L'Oic dice sì al «fair value» ma chiede meno rigidità), l'Organismo italiano di contabilità (Oic), ossia l'organismo preposto
all'emanazione dei principi contabili nazionali, ha dato nella sostanza un
giudizio critico dello Ias 39, o meglio di alcune sue parti, rispondendo alla
richiesta di commenti avanzata dall'Efrag (il cui termine scadeva ieri) in
merito all'omologazione dello standard in questione.
L'Oic risulta quindi in linea con l'impostazione già assunta dall'Efrag,
organismo rappresentativo degli standard setter europei, e - seppur apprezzando
gli sforzi fatti dallo Iasb, soprattutto con riferimento alla gestione delle
macrocoperture - reputa lo Ias 39 non in grado di tutelare il "bene pubblico"
europeo, almeno con riferimento ad alcuni trattamenti proposti. Vediamo la
sostanza delle principali critiche sollevate.
Rischio di tasso di interesse nella contabilizzazione delle operazioni di
copertura. È giudicata positivamente la possibilità di consentire di
designare quale elemento coperto (hedged item) una posizione
rappresentativa di uno "sbilancio" di attività e passività, anche se le
modalità di determinazione dell'inefficacia delle operazioni di copertura è
ritenuta non adeguata, in quanto orientata a valutare la correttezza delle
previsioni piuttosto che la riduzione del rischio.
Inoltre, fa notare l'Oic, dovrebbe essere prevista una
contabilizzazione apposita per le coperture del rischio di tasso di
interesse, come auspicato anche dalla Federazione bancaria europea, in
ragione della loro particolare natura e finalità rispetto alle "normali"
coperture di fair value o di flussi di cassa. A tale riguardo, viene
evidenziato come anche il Comitato di Basilea abbia già da tempo
predisposto un'apposita gestione del rischio e come una diversa gestione
comporterebbe, di conseguenza, l'annullamento di prassi già consolidate
nel settore.
Depositi a vista. L'Oic, anzitutto, osserva che il
portafoglio dei depositi a vista - i quali costituiscono nella normalità
dei casi una rilevante passività per gli istituti finanziari - risulta per
gran parte "strutturale", nel senso che raramente non è stabile nel tempo;
una sua significativa variazione interesserebbe il presupposto della
continuità aziendale piuttosto che la contabilizzazione delle operazioni
di copertura. Allo stesso tempo, l'effettivo valore dei depositi
difficilmente coincide con il «valore di libro» degli stessi. L'Oic
propone, quindi, di trattare la componente stabile dei depositi a vista
alla stessa stregua degli altri valori inclusi nel banking book, sia con
riferimento alla contabilizzazione delle operazioni di macrocopertura sia
per la designazione della passività coperta nel caso di liability net
position. La soluzione dello Iasb potrebbe comportare un evitabile aumento
di volatilità delle poste reddituali e del patrimonio netto.
Applicazione dello Ias 39 al settore assicurativo. L'Oic considera
irrisolti alcuni aspetti con riferimento al settore assicurativo, quali: la
previsione di diversi criteri valutativi (mismatch) per la valutazione delle
poste dell'attivo e del passivo e la valutazione al fair value dei deposit
floor delle passività estinguibili a vista, in quanto la loro sostanza è di
rappresentare contratti di risparmio a lungo termine.
Conclusioni. L'Organismo, in sintesi, apprezza gli sforzi e l'indirizzo
dato alle modifiche ma critica le soluzioni proposte. Considerato tuttavia che,
entro l'estate, la Commissione europea si dovrà pronunciare
sull'omologazione dello Ias 39, qualora decidesse di approvare il
Principio, l'Oic auspica di arrivare a una omologazione "parziale" del
documento, lasciando fuori i trattamenti proposti per le problematiche
oggetto di critica e, conseguentemente, prevedendone una disciplina
transitoria.
L'Accounting regulatory Committee, braccio tecnico della
Commissione europea, dovrebbe invece "promuovere" lo Ias 32, considerate
anche le recenti proposte di modifiche in materia di contabilizzazione
delle quote delle cooperative bancarie.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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