Ias 39 «leggero»: si parte dal 1° gennaio
di Matteo Pozzoli
Il Sole 24 Ore
Sabato 20 novembre 2004
La Commissione europea ha, come previsto, omologato il controverso Ias 39 nella
sua versione "parziale". Il principio ha sostanzialmente completato il suo iter
legislativo essendo stato approvato il 1° ottobre dall'Accounting Regulatory
Committee, organismo tecnico-politico della Commissione, e adesso, dal
Parlamento europeo. Dovrà ora essere pubblicato nelle lingue degli Stati membri
nella «Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea» per poter entrare in
vigore dal 1° gennaio 2005. Tale pubblicazione dovrà essere effettuata prima
del 12 dicembre, considerando che gli atti comunitari diventano attuativi passati
20 giorni dalla loro pubblicazione.
Lo Ias 39 "europeo". La versione dello Ias 39 coincide con quella
approvata dallo Iasb, fatta eccezione per alcune disposizioni in materia di
full value option (Fvo) e di contabilizzazione delle operazioni di copertura. Le
norme sono state stralciate ("carve out") e non riscritte, in quanto la
Commissione non svolge, secondo quanto dichiarato in un action plan del
1995, il ruolo di standard setter e non promulga, perciò, principi
contabili. E', tuttavia, chiaro che una decisione di eliminazione di specifiche
disposizioni rappresenta di per sè una scelta tecnica.
Per la Commissione lo stralcio rappresenta una fase provvisoria e ha richiesto
allo Iasb di rivedere le norme in materia di Fvo entro dicembre 2004 e quelle di
contabilizzazione delle operazioni di copertura entro settembre 2005. Una volta
rese definitive dallo Iasb queste rettifiche, la Commissione potrà recepirle,
riproponendo una versione dello Ias 39 analoga a quella emanata dallo Iasb.
Cfassificazione degli strumenti finanziari. Uno degli aspetti più
innovativi (e controversi) del principio riguarda la classificazione e la
valutazione degli strumenti finanziari. In molti casi, in sede di prima
rilevazione, questi sono misurati, fatta eccezione per il caso in cui ciò non
sia tecnicamente fattibile, al fair value (valore equo). Questo rappresenta il
«corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività
estinta, in una libera transazione tra parti consapevoli e indipendenti»;
in condizioni normali, dovrebbe coincidere in prima rilevazione con il prezzo
della transazione e nei periodi successivi, in presenza di un mercato attivo,
con il valore di mercato dello strumento o di strumenti analoghi.
Carve out e Fvo. In particolare, gli strumenti finanziari misurati al
fair value i cui cambiamenti di fair value sono rilevati per competenza al conto
economico (through profit and loss) sono stati oggetto di forti critiche
perché ritenuti eccessivamente volatili e potenzialmente pericolosi in quanto
danno la possibilità di iscrivere in bilancio utili anche solo sperati. Lo Iasb
prevede che uno strumento finanziario possa essere classificato come through
profit and loss se qualificabile come posseduto per essere negoziato e
designato per essere iscritto al fair value.
La Commissione, dopo un aspro dibattito e una approfondita analisi degli effetti
economici che possono derivare dall'adozione delle norme Iasb, ha deciso di non
consentire che le passività finanziarie siano designabili e, quindi, misurabili
come strumenti through profit and loss. Tale soluzione dovrebbe eliminare
parte dell'aleatorietà delle poste interessate nonché alcune distorsioni arrecate
al risultato d'esercizio, come la rilevazione di utili in coincidenza di
diminuzioni del fair value di passività finanziarie. Le norme della Fvo non
possono in ogni caso trovare applicazione negli Stati membri perché
risulterebbero contrarie all'articolo 42a della IV Direttiva.
Lo Iasb ha già elaborato nell'aprile 2004 una bozza in materia. Nonostante ciò
non ha ancora preso una decisione definitiva, considerato anche che molti Paesi,
soprattutto di matrice anglosassone, sono contrari all'impostazione richiesta
dalla Commissione e che lo Ias 39 trova applicazione a livello mondiale e non
solo nella Ue.
Contabilizzazione delle operazioni di copertura. Le correzioni apportate
al testo Iasb in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura sono
finalizzate a rendere possibili la copertura del fair value dei tassi di
interesse dei depositi a vista (core deposit), in attesa di un ulteriore
intervento dello Iasb volto a definire una apposita tipologia di copertura sui
tassi di interesse. Sono state, inoltre, previste, in linea con gli accordi di
Basilea, norme meno stringenti per i test di efficacia delle coperture. Le
società europee potrebbero, comunque, applicare le disposizioni contenute nello
Ias 39 e gli Stati membri possono dare facoltà o richiedere alle proprie società
di farne uso.
* * *
Adeguate le interpretazioni anche per lo standard 32
Lo Ias 39 rappresenta il completamento dello Ias 32 che si occupa, in particolare,
degli aspetti definitori e classificatori degli strumenti finanziari. E'
importante ricordare a questo proposito che lo Iasb ha emanato negli scorsi
giorni una versione "quasi" definitiva della Interpretazione 2 dell'Ifric,
l'organismo interpretativo ufficiale dello Iasb.
Questa interpretazione prevede che le quote sociali delle cooperative debbano
essere iscritte nel patrimonio netto quando non richiamabili dai soci, mentre
quando queste risultano richiamabili soddisfano i requisiti delle passività e
devono essere classificate di conseguenza. L'emanazione dell'Interpretazione era
ritenuta fondamentale per l'omologazione dello Ias 32.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
|