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Ias, l'adeguamento colpisce gli oneri
di Marco Piazza
Il Sole 24 Ore
Mercoledì 1 dicembre 2004

Sul filo di lana e con più di un nodo interpretativo aperto. Così, nella tarda serata di venerdì, il Consiglio dei ministri ha varato lo schema di decreto legislativo sull'estensione facoltativa degli standard contabili internazionali Ias/Ifrs ai bilanci di esercizio di alcune imprese italiane. Il testo, inviato all'esame delle commissioni parlamentari, comprende anche una prima disciplina di adeguamento fiscale.
Nel provvedimento non vi sono però alcuni interventi attesi dagli addetti ai lavori e resta la forte perplessità su un passaggio dell'articolo 10: si tratta della nuova versione dell'articolo 108, comma 3 del Tuir, originariamente destinato a disciplinare la deducibilità dei cosiddetti «oneri pluriennali». In base alla nuova norma, «le medesime spese, non capitalizzabili per disposizione di legge, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei sette successivi».
Il riferimento sembra interessare le spese elencate nei commi 1 e 2: studi e ricerche, pubblicità, propaganda e rappresentanza. Se così fosse, significherebbe che, nel caso in cui, di norma, per effetto degli Ias/Ifrs, queste spese non fossero capitalizzabili in bilancio, sarebbero fiscalmente deducibili in otto esercizi. Mentre, nel caso in cui fossero capitalizzabili, sarebbero deducibili secondo le opzioni consentite dai primi due commi dell'articolo 108 (non oltre i cinque esercizi). La norma finrebbe però per penalizzare senza motivo i soggetti obbligati agli Ias/Ifrs, pur essendo rivolta a categorie di spese - come la ricerca - che il legislatore intenderebbe invece incentivare.
Secondo un'altra lettura, sarebbero invece colpiti gli «oneri pluriennali», coinvolgendo anche i contribuenti non tenuti agli Ias per le spese che, pur avendo natura pluriennale, non fossero capitalizzabili. Il che, però, sarebbe incomprensibile sul piano sia economico sia operativo. Sul piano economico, perché la nozione di oneri pluriennali comprende spese con vita utile di gran lunga inferiore a otto anni: ad esempio, le licenze d'uso del software e le spese di manutenzione straordinaria di immobili in affitto (almeno capitalizzabili per i principi contabili nazionali, documento n. 24).
Inoltre, la norma pare escludere, contrariamente a oggi, che il residuo costo possa essere spesato nell'esercizio in cui viene meno l'utilità dell'onere; ad esempio, in caso di risoluzione anticipata del contratto d'affitto o di cessione dell'azienda con relativo contratto di locazione (risoluzione n. 9/687 del 5 dicembre 1981). Sul piano pratico, poi, non c'è un confine definito fra oneri d'esercizio e pluriennali. Solo in Cassazione (sentenza 17210 del 2004) è stato stabilito (ai soli fini civilistici) che gli oneri per la risoluzione di un contratto non sono pluriennali; che non vi è accordo fra prassi (risoluzione 240/E del 2002) e giurisprudenza (Cassazione 6172 del 2001; 15981 del 2002) sulla deducibilità delle spese di istruttoria di un mutuo; o fra dottrina (Parere Abi 605) e giurisprudenza (Cassazione 5193 del 2000 e 3871 del 2002) sulle spese di addestramento e formazione del personale.
Gli stessi principi nazionali operano incerte distinzioni, ad esempio, sui costi di riposizionamento dei cespiti o su quelli per l'acquisizione di commesse (questi ultimi considerati pluriennali dalla direzione delle Entrate del Piemonte, in occasione del Map del 10 maggio 2000). L'Amministrazione aveva dunque ammesso che la classificazione civilistica fosse valida anche fiscalmente (circolare 108/1996, risposta 6.4 e 73/E del 1994, risposta 3.36). Cosa che parrebbe superata se l'articolo 108 sarà modificato come vuole lo schema di decreto.


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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