Ias, l'adeguamento colpisce gli oneri
di Marco Piazza
Il Sole 24 Ore
Mercoledì 1 dicembre 2004
Sul filo di lana e con più di un nodo interpretativo aperto. Così, nella tarda
serata di venerdì, il Consiglio dei ministri ha varato lo schema di decreto
legislativo sull'estensione facoltativa degli standard contabili internazionali
Ias/Ifrs ai bilanci di esercizio di alcune imprese italiane. Il testo, inviato
all'esame delle commissioni parlamentari, comprende anche una prima disciplina
di adeguamento fiscale.
Nel provvedimento non vi sono però alcuni
interventi attesi dagli addetti ai lavori e resta la forte perplessità su
un passaggio dell'articolo 10: si tratta della nuova versione
dell'articolo 108, comma 3 del Tuir, originariamente destinato a
disciplinare la deducibilità dei cosiddetti «oneri pluriennali». In base
alla nuova norma, «le medesime spese, non capitalizzabili per disposizione
di legge, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono
state sostenute e nei sette successivi».
Il riferimento sembra interessare le spese elencate nei commi 1 e 2: studi e
ricerche, pubblicità, propaganda e rappresentanza. Se così fosse, significherebbe
che, nel caso in cui, di norma, per effetto degli Ias/Ifrs, queste spese
non fossero capitalizzabili in bilancio, sarebbero fiscalmente deducibili
in otto esercizi. Mentre, nel caso in cui fossero capitalizzabili,
sarebbero deducibili secondo le opzioni consentite dai primi due commi
dell'articolo 108 (non oltre i cinque esercizi). La norma finrebbe però
per penalizzare senza motivo i soggetti obbligati agli Ias/Ifrs, pur
essendo rivolta a categorie di spese - come la ricerca - che il
legislatore intenderebbe invece incentivare.
Secondo un'altra lettura, sarebbero invece colpiti gli «oneri pluriennali»,
coinvolgendo anche i contribuenti non tenuti agli Ias per le spese che, pur
avendo natura pluriennale, non fossero capitalizzabili. Il che, però, sarebbe
incomprensibile sul piano sia economico sia operativo. Sul piano
economico, perché la nozione di oneri pluriennali comprende spese con vita
utile di gran lunga inferiore a otto anni: ad esempio, le licenze d'uso
del software e le spese di manutenzione straordinaria di immobili in
affitto (almeno capitalizzabili per i principi contabili nazionali,
documento n. 24).
Inoltre, la norma pare escludere, contrariamente a oggi,
che il residuo costo possa essere spesato nell'esercizio in cui
viene meno l'utilità dell'onere; ad esempio, in caso di risoluzione
anticipata del contratto d'affitto o di cessione dell'azienda con relativo
contratto di locazione (risoluzione n. 9/687 del 5 dicembre 1981). Sul
piano pratico, poi, non c'è un confine definito fra oneri d'esercizio e
pluriennali. Solo in Cassazione (sentenza 17210 del 2004) è stato
stabilito (ai soli fini civilistici) che gli oneri per la risoluzione di
un contratto non sono pluriennali; che non vi è accordo fra prassi
(risoluzione 240/E del 2002) e giurisprudenza (Cassazione 6172 del 2001;
15981 del 2002) sulla deducibilità delle spese di istruttoria di un mutuo;
o fra dottrina (Parere Abi 605) e giurisprudenza (Cassazione 5193 del 2000
e 3871 del 2002) sulle spese di addestramento e formazione del personale.
Gli stessi principi nazionali operano incerte distinzioni,
ad esempio, sui costi di riposizionamento dei cespiti o su quelli per
l'acquisizione di commesse (questi ultimi considerati pluriennali dalla
direzione delle Entrate del Piemonte, in occasione del Map del 10 maggio
2000). L'Amministrazione aveva dunque ammesso che la classificazione
civilistica fosse valida anche fiscalmente (circolare 108/1996, risposta
6.4 e 73/E del 1994, risposta 3.36). Cosa che parrebbe superata se
l'articolo 108 sarà modificato come vuole lo schema di decreto.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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