Ias, l'Oic lancia l'allarme sui bilanci
di Laura Cavestri
Il Sole 24 Ore
Venerdì 31 ottobre 2003
L'irruzione dei principi contabili internazionali anche nei bilanci d'esercizio
(oltre che nei consolidati) rischia la collisione con la normativa tributaria
e con quella civilistica in vigore. E occorre al più presto, entro l'estate 2004,
un raccordo fra i tre binari.
L'Oic, l'Organismo italiano di contabilità, lancia l'allarme sui riflessi
derivanti dall'applicazione dei criteri Ias nei conti annuali. Tra i più temuti,
il fair value, che per la sua variabilità rischia di rendere schizofrenica,
anno per anno, innanzitutto la determinazione della base imponibile, sino a creare,
in molti casi, un corto circuito con le disposizioni del Codice civile in materia.
Ma procediamo con ordine. Il 23 ottobre scorso, la Camera ha approvato la legge
Comunitaria 2003 (omissis) che all'articolo 25 recepisce il regolamento 1606/2002,
ovvero introduce, nel nostro ordinamento, l'applicazione dei nuovi principi
contabili internazionali. Il tutto estendendo (come è facoltà dei Paesi Ue)
l'obbligo di adottarli non solo per i bilanci consolidati delle società quotate,
ma anche pe ri bilanci d'esercizio di quelle stesse società, aggiungendovi inoltre
banche, intermediari finanziari e assicurazioni (pure se non quotate).
Una strategia a maglie larghe che inietta principi di trasparenza e comparabilità
nella contabilità di esercizio di aziende quotate e non, ma che va coordinata con
la normativa civilistica e con quella tributaria, oggi parametrate su bilanci
d'esercizio riclassifciati al costo storico. «Il problema - commenta Angelo
Provasoli, presidente del Comitato esecutivo Oic - è grosso. Finché i principi
contabili incidono sul bilancio consolidato che ha, per lo più, una funzione
informativa, la questione è minima. Ma se l'obbligo è esteso anche al
rendiconto annuale, come si dovrà determinare la base imponibile, ad esempio
in conseguenza dell'estrema variabilità di attivi e passivi dovuti al fair value?».
I punti interrogativi sono diversi. «Lo Ias 22 sulle acquisizioni delle imprese
- esemplifica Provasoli - prevede che l'avviamento non sia più ammortizzabile,
ma oggetto di verifica annuale del valore (impairment test). Se emerge una
svalutazione, secondo le attuali norme fiscali, non è deducibile». E poi c'è il
leasing, «che oggi dà notevoli vantaggi tributari ma con l'introduzione dello Ias
17 si trasformerà in una nuova forma di finanziamento. Come cambiano a questo
punto i riflessi economici?». Occorrerà dunque formulare un'interpretazione: dal
punto di vista fiscale sarà passibile trattare i beni in leasing alla stregua di
quelli ammortizzabili (e di conseguenza rendere deducibile l'intero canone),
oppure si potranno detrarre dal reddito gli interessim passivi, come accade per i
normali finanziamenti.
«Sul fronte poi del coordinamento civilistico - insiste Provasoli - è bene
chiarire il concetto di utile cui fare riferimento. Oggi, per il codice, non c'è
distinzione tra utile di bilancio e utile distribuibile. Anche in questo caso,
complice l'estrema oscillabilità dei valori, sarà distribuibile un utile
totalemnte o parzialmente legato al fair value? E potrebbe essere calcolato
senza l'ammortamento dell'avviamento?»
Interrogativi cui l'Oic si prepara a rispondere, dopo aver battezzato, ieri a Roma,
la nascita di una «Commissione per lo studio dei problemi di coordinamento della
legislazione civile e tributaria alla disciplina dei principi contabili
internazionali». Suddivisi in due sottocommissioni (tributaristica e civilistica)
gli esperti procederanno a uno screening comparato dei principi contabili con le
disposizioni fiscali e del Codice civile, per raccogliere tutti i problemi
generati dall'applicazione degli Ias. Si passerà poi alle proposte di soluzione
con un articolato da sottoporre al Governo.
Il tempo stringe. Anche se la Comunitaria 2003 prevede che i decreti attuativi
possano essere emessi entro un anno dall'approvazione, «il Governo dovrà adottare +
in via definitiva l'articolato almeno sei mesi prima del 1° gennaio 2005,
ovvero entro l'estate». Le imprese devono avere il tempo di conoscere la
normativa. «Il coordinamento - avverte Provasoli - è una questione essenziale.
Se l'adeguamento dovesse tardare, tutti i bilanci d'esercizio dovrebbero essere
esonerati dall'applicazione degli Ias».
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
|