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Ias, ultimo treno per l'attuazione
di Laura Cavestri e Franco Roscini Vitali
Il Sole 24 Ore
Sabato 27 novembre 2004

Gli Ias cercano un'approvazione in extremis: nella tarda serata di ieri, al Consiglio dei ministri è stato infatti portato lo schema di decreto legislativo che contiene il "ponte normativo" per limitare rischi e costi di una doppia e parallela comunicazione contabile. Il provvedimento, giunto "fuori sacco" (cioé non previsto dall'ordine del giorno) al vaglio dell'Esecutivo, prevede l'estensione facoltativa dei nuovi principi contabili internazionali Ias/Ifrs, a una cerchia definita di bilanci di esercizio. Secondo la bozza, dal prossimo 1° gennaio 2005, società quotate, banche ed enti finanziari (e per le rispettive controllate), potranno scegliere di conformare i rendiconti individuali alla nuova grammatica contabile "targata" Ias/Ifrs, allineandosi all'obbligo che già grava sui consolidati.
Un'opzione contabile, quella sugli esercizi, che dovrebbe invece diventare obbligatoria dal 2006, includendo anche i rendiconti individuali delle assicurazioni quotate che non redigono il consolidato. Resterebbero, dal 2005, obbligate a seguire gli standard internazionali solo nel bilancio "di gruppo" ma esonerate dall'esercizio annuale le assicurazioni (quotate e non). Infine, non ci sarebbe "opzione" per l'ampio tessuto delle altre imprese (escluse quelle minori che redigono il bilancio abbreviato), in attesa di decreto ad hoc da parte dei ministeri di Economia e Giustizia e previsto per il 2006-2007. Nessuna prospettiva, invece, sia nel breve sia nel medio periodo, per le imprese autorizzate alla contabilità in forma abbreviata.
Lo schema di decreto legislativo contiene anche le prime possibili correzioni fiscali di alcuni articoli del Tuir. Resterebbe immutato il criterio della determinazione del reddito di impresa che ha guidato anche la recente riforma operata con il decreto legislativo 344/03. La determinazione dell'imponibile fiscale rimane, infatti, ancorata al risultato del conto economico, sottoposto poi alle variazioni fiscali della normativa tributaria, per poter determinare il reddito da sottoporre a tassazione. La bozza, poi, si preoccupa di mantenere un'invarianza di base imponibile, anche per evitare difformità di trattamento tra imprese che applicano gli Ias e imprese che non li applicano.
Pertanto, l'indicazione del legislatore sarebbe quella di enfatizzare l'utilizzo del "doppio binario", con un maggiore impiego del prospetto fiscale ad hoc previsto dall'articolo 109, comma 4, lettera b, del Tuir (si tratta del quadro EC del modello Unico). Il reddito imponibile dovrà tenere conto anche dei valori che, in base agli Ias, sono imputati direttamente nel patrimonio netto. Così come dei componenti negativi fiscalmente previsti che, in base ai criteri internazionali, non transitano nel conto economico, ma sono imputati direttamente nel patrimonio netto. Per esempio, il prospetto dovrà considerare anche le rivalutazioni degli strumenti finanziari disponibili per la vendita (imputate nel patrimonio netto), delle spese relative a operazioni sul capitale (per gli Ias portate a riduzione del patrimonio netto) e degli effetti pregressi del cambiamento di principi contabili. A questo scopo, si propone di modificare gli articoli 83 e 109 del Tuir.
La scelta sembra, per certi aspetti, perfetta, ma per altri imporrà comunque "doppi binari" che, per le imprese, saranno di non facile gestione e, per i verificatori, di difficile controllo. Evidentemente, viste le preoccupazioni per il problema del gettito, non si vogliono rischiare scelte differenti. Quanto illustrato è valido, a maggior ragione, in sede di prima applicazione degli Ias, per l'imputazione, al patrimonio netto, di determinati valori, a causa dei differenti criteri valutativi previsti nei principi stessi.
Importante è la proposta per risolvere il problema fiscale del leasing: indipendentemente dalla modalità di rappresentazione contabile adottata, l'utilizzatore deduce, ai fini fiscali, le rate di locazione, utilizzando il prospetto esplicativo. Sarebbero così modificati gli articoli 102 e 109 del Tuir. Ne consegue che l'utilizzatore potrà iscrivere nell'attivo dello stato patrimoniale i beni detenuti in leasing e nel passivo il relativo debito, con benefici per l'informativa e per le problematiche legate a Basilea 2.
Altro problema risolto riguarda il mutamento dei principi contabili dovuti all'applicazione degli Ias. Con una norma transitoria si riconosce l'immediato rispetto delle disposizioni tributarie, già nell'esercizio di prima applicazione delle nuove metodologie seguite.
Infine si propongono alcune modifiche formali all'articolo 112 del Tuir, sulle operazioni fuori bilancio costituite dai derivati.


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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