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Il bilancio «apre» agli Ias
di Franco Roscini Vitali
Il Sole 24 Ore
Sabato 4 dicembre 2004

La Comunitaria 2004, approvata dalla Camera giovedì scorso e in attesa del varo definitivo da parte del Senato (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri; ndr: leggi l'articolo dal titolo Il leasing «allarga» la nota), prevede il recepimento della direttiva 2003/51/Ce che ha modificato le direttive contabili in materia di bilanci di: esercizio; consolidati; banche; imprese di assicurazione. Il termine per il recepimento è fissato in 18 mesi. La direttiva 2003/51 apporta alcune modifiche alle direttive contabili al fine di consentire, alle imprese degli Stati membri, l'applicazione dei principi contabili internazionali (Ias) e, nel contempo, adegua le direttive a questi principi. In questo modo, sono garantite pari condizioni alle imprese che, per obbligo o per scelta, utilizzeranno gli Ias e a quelle che non li utilizzeranno: queste, seguiranno le direttive, tuttavia adeguate agli Ias. Le modifiche sono volutamente flessibili, al fine di recepire gli Ias vigenti e le successive modifiche, nonché quelli futuri: sintetizziamo le principali.
Prospetti di bilancio. Èprevista la possibilità di consentire o obbligare le imprese alla redazione del prospetto dei flussi di cassa (rendiconto finanziario). Inoltre, gli Stati potranno introdurre un prospetto ulteriore di stato patrimoniale, basato sulla distinzione tra attività e passività di carattere corrente o non corrente, purché il contenuto informativo sia equivalente a quello degli schemi attualmente previsti nelle direttive. Si tratta del prospetto di stato patrimoniale previsto dallo Ias 1, che si basa sul ciclo operativo dell'impresa, piuttosto che su un concetto di liquidità.
Il ciclo operativo dell'impresa è il tempo che intercorre tra l'acquisizione di beni per il processo produttivo e la loro realizzazione in disponibilità liquide o mezzi equivalenti. È prevista poi la possibilità dell'introduzione di uno schema di conto economico nel quale sono appositamente evidenziati gli utili e le perdite non realizzati, derivanti dall'applicazione del fair value (valore equo); in sostanza, la funzione dello schema o del prospetto è quella di evidenziare la parte di reddito prodotto non realizzata con economie esterne e, pertanto, eventualmente non distribuibile (sino al momento del realizzo).
Prevalenza della sostanza sulla forma. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la presentazione degli importi nelle voci dello stato patrimoniale e del conto economico tenga conto della sostanza dell'operazione o del contratto contabilizzati. È un principio che la riforma del diritto societario ha introdotto nell'articolo 2423-bis n. 1 del Codice civile, anche se con la formulazione di «funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo», che non brilla per chiarezza. Sarebbe stato opportuno che il legislatore, in sede di decreto correttivo del Dlgs n. 6/03, recepisse la più chiara formulazione introdotta nelle direttive; tuttavia, lo schema di Dlgs (pubblicato sul Sole 24 Ore del 29 ottobre) non contiene tale previsione.
Fair value. È prevista la facoltà di rivalutare talune immobilizzazioni e l'utilizzo del "valore equo", che potrà essere applicato anche agli immobili acquisiti per investimento e ai prodotti agricoli, come prevedono, rispettivamente, lo Ias 40 e lo Ias 41, nonché ad altre categorie di attività, in base ai futuri sviluppi degli Ias. Il recepimento della direttiva si aggiunge all'emanazione del decreto attuativo previsto dall'articolo 25 della legge Comunitaria 2003 (legge 306/03), che consente l'applicazione degli Ias a tutte le imprese, quotate e non quotate, con riferimento non soltanto al bilancio consolidato, ma anche al bilancio di esercizio, evitando così inutili doppie contabilità. Lo schema di decreto è stato pubblicato e commentato sul Sole 24 Ore dei giorni scorsi.
A questo punto, la direttiva 51/03 dovrebbe essere recepita con tempestività, così da consentire alle imprese di avere un quadro completo in materia di redazione del bilancio, evitando inutili corse contro il tempo, come è avvenuto con riferimento al decreto attuativo previsto dalla legge Comunitaria 2003. Tra l'altro, un'apposita Commissione, presieduta dal professor Colombo, è già da tempo al lavoro e ha prodotto un ottimo elaborato, che il legislatore dovrebbe recepire e inserire nel Codice civile. Si tenga conto che, a partire dal 2006, dovrebbe decollare il sistema denominato "Basilea 2", che affiderà sempre di più al bilancio l'erogazione del credito bancario. Anche a tale fine è opportuno che le imprese siano a conoscenza, per tempo, di un quadro di riferimento chiaro in materia di redazione del bilancio.


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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