Il bilancio «apre» agli Ias
di Franco Roscini Vitali
Il Sole 24 Ore
Sabato 4 dicembre 2004
La Comunitaria 2004, approvata dalla Camera giovedì scorso e in attesa del
varo definitivo da parte del Senato (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri; ndr: leggi
l'articolo dal titolo
Il leasing «allarga» la nota), prevede il recepimento della direttiva 2003/51/Ce che ha modificato le
direttive contabili in materia di bilanci di: esercizio; consolidati;
banche; imprese di assicurazione. Il termine per il recepimento è fissato
in 18 mesi. La direttiva 2003/51 apporta alcune modifiche alle direttive
contabili al fine di consentire, alle imprese degli Stati membri,
l'applicazione dei principi contabili internazionali (Ias) e, nel
contempo, adegua le direttive a questi principi. In questo modo, sono
garantite pari condizioni alle imprese che, per obbligo o per scelta,
utilizzeranno gli Ias e a quelle che non li utilizzeranno: queste,
seguiranno le direttive, tuttavia adeguate agli Ias. Le modifiche sono
volutamente flessibili, al fine di recepire gli Ias vigenti e le
successive modifiche, nonché quelli futuri: sintetizziamo le
principali.
Prospetti di bilancio. Èprevista la possibilità di
consentire o obbligare le imprese alla redazione del prospetto dei flussi
di cassa (rendiconto finanziario). Inoltre, gli Stati potranno introdurre
un prospetto ulteriore di stato patrimoniale, basato sulla distinzione tra
attività e passività di carattere corrente o non corrente, purché il
contenuto informativo sia equivalente a quello degli schemi attualmente
previsti nelle direttive. Si tratta del prospetto di stato patrimoniale
previsto dallo Ias 1, che si basa sul ciclo operativo dell'impresa,
piuttosto che su un concetto di liquidità.
Il ciclo operativo dell'impresa è il tempo che intercorre
tra l'acquisizione di beni per il processo produttivo e la
loro realizzazione in disponibilità liquide o mezzi equivalenti.
È prevista poi la possibilità dell'introduzione di uno
schema di conto economico nel quale sono appositamente evidenziati gli
utili e le perdite non realizzati, derivanti dall'applicazione del fair
value (valore equo); in sostanza, la funzione dello schema o del prospetto
è quella di evidenziare la parte di reddito prodotto non realizzata con
economie esterne e, pertanto, eventualmente non distribuibile (sino al
momento del realizzo).
Prevalenza della sostanza sulla forma. Gli Stati
membri possono autorizzare o prescrivere che la presentazione degli
importi nelle voci dello stato patrimoniale e del conto economico tenga
conto della sostanza dell'operazione o del contratto contabilizzati. È un
principio che la riforma del diritto societario ha introdotto
nell'articolo 2423-bis n. 1 del Codice civile, anche se con la
formulazione di «funzione economica dell'elemento dell'attivo o del
passivo», che non brilla per chiarezza. Sarebbe stato opportuno che il
legislatore, in sede di decreto correttivo del Dlgs n. 6/03, recepisse la
più chiara formulazione introdotta nelle direttive; tuttavia, lo schema di
Dlgs (pubblicato sul Sole 24 Ore del 29 ottobre) non contiene tale previsione.
Fair value. È prevista la facoltà di rivalutare talune
immobilizzazioni e l'utilizzo del "valore equo", che potrà essere
applicato anche agli immobili acquisiti per investimento e ai prodotti
agricoli, come prevedono, rispettivamente, lo Ias 40 e lo Ias 41, nonché
ad altre categorie di attività, in base ai futuri sviluppi degli Ias. Il
recepimento della direttiva si aggiunge all'emanazione del decreto
attuativo previsto dall'articolo 25 della legge Comunitaria 2003 (legge
306/03), che consente l'applicazione degli Ias a tutte le imprese, quotate
e non quotate, con riferimento non soltanto al bilancio consolidato, ma
anche al bilancio di esercizio, evitando così inutili doppie contabilità.
Lo schema di decreto è stato pubblicato e commentato sul Sole 24 Ore dei
giorni scorsi.
A questo punto, la direttiva 51/03 dovrebbe essere
recepita con tempestività, così da consentire alle imprese di avere un
quadro completo in materia di redazione del bilancio, evitando inutili
corse contro il tempo, come è avvenuto con riferimento al decreto
attuativo previsto dalla legge Comunitaria 2003. Tra l'altro, un'apposita
Commissione, presieduta dal professor Colombo, è già da tempo al lavoro e
ha prodotto un ottimo elaborato, che il legislatore dovrebbe recepire e
inserire nel Codice civile. Si tenga conto che, a partire dal 2006,
dovrebbe decollare il sistema denominato "Basilea 2", che affiderà sempre
di più al bilancio l'erogazione del credito bancario. Anche a tale fine è
opportuno che le imprese siano a conoscenza, per tempo, di un quadro di
riferimento chiaro in materia di redazione del bilancio.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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