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Il codice civile termina il «rodaggio»
di Franco Roscini Vitali
Il Sole 24 Ore
Venerdì 27 agosto 2004

Il rodaggio è agli sgoccioli. La parentesi di sperimentazione che, dal 1° gennaio scorso, ha accompagnato l'ingresso, nel Codice civile, delle modifiche introdotte dal nuovo diritto societario, lascia il posto all'entrata a regime delle nuove disposizioni. Nel mirino dei primi obblighi ci sono le società con esercizi a cavallo "chiusi" dopo il 30 settembre 2004. Saranno queste società a dover applicare obbligatoriamente le prescrizioni del Dlgs 6/03. La norma transitoria del decreto, infatti, prevede che le nuove disposizioni si applicano:
- facoltativamente ai bilanci chiusi tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2004;
- obbligatoriamente ai bilanci chiusi dopo il 30 settembre 2004.
È opportuno, quindi, che le società interessate alle nuove disposizioni operino una ricognizione delle norme che hanno un impatto, in particolare, sulla redazione della nota integrativa. Utile guida alle novità è costituita dal documento 1 dell'Organismo italiano di contabilità (Oic). Il documento contiene numerosi prospetti esemplificativi per rappresentare, ad esempio, la fiscalità differita, il leasing, l'analisi delle voci del patrimonio netto e l'effetto del disinquinamento delle interferenze fiscali pregresse ancora presenti in bilancio.
La redazione della nota integrativa. Le novità, introdotte nel Codice civile dalla riforma del diritto societario, hanno un impatto limitato sugli schemi di stato patrimoniale e di conto economico. I quali, fatti salvi alcuni "ritocchi", restano immutati: l'impatto, invece, riguarda la nota integrativa. Le novità, illustrate di seguito, interessano tutte le società, comprese quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata. Inoltre, i gruppi di imprese devono fornire informazioni relative all'attività di direzione e di controllo (articoli 2497 e 2497 septies del Codice civile).
Fiscalità differita. La nota integrativa deve includere un prospetto dal quale risultino la descrizione delle differenze temporanee, che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate e l'ammontare, contabilizzato in bilancio, delle imposte anticipate, sulle perdite dell'esercizio attuale o dei precedenti, nonché le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione. Questo è la sola novità che, salvo particolari ipotesi, in base all'articolo 2435 bis del Codice civile, non riguarda il bilancio in forma abbreviata.
Patrimonio netto. Devono essere evidenziate la formazione e le utilizzazioni delle voci del patrimonio netto (numero 4, articolo 2427). Inoltre, il nuovo numero 7 bis prevede che le voci del patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione, in alcuni prospetti, della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.
Finanziamenti effettuati dai soci. Devono essere illustrati i finanziamenti effettuati dai soci, inclusi nella nuova voce "D 3" del passivo dello stato patrimoniale. L'illustrazione dei finanziamenti, ripartiti per scadenze e con separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori, deve essere messa in relazione anche con l'articolo 2467, relativo ai finanziamenti dei soci di Srl (ma la norma, probabilmente, è applicabile anche alle Spa a ristretta base azionaria, se presentano nel bilancio finanziamenti dei soci, dal momento che è presente anche nei gruppi di imprese).
Leasing finanziario. È richiesto che la nota integrativa evidenzi, in prospetto, le operazioni di locazione finanziaria, con trasferimento al locatario della parte prevalente di rischi e benefici sui beni che ne costituiscono oggetto. Dal prospetto devono risultare: il valore attuale delle rate di canone non scadute, determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo dei singoli contratti. E ancora: l'onere finanziario effettivo attribuibile riferito all'esercizio; l'ammontare complessivo al quale i beni in locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio, qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio. I dati dovranno essere richiesti agli istituti di credito. Infatti, l'«Oic 1» precisa che le informazioni riguardano, tra l'altro, l'indicazione del valore attuale delle rate di canone non scadute. La determinazione del valore presuppone l'identificazione del tasso di interesse "effettivo", non sempre di immediata individuazione. Infatti, il saggio di interesse indicato nei contratti non coincide necessariamente con quello effettivo, da calcolare in funzione degli oneri finanziari complessivi che gravano sulla locazione e la durata del contratto.

* * *

I capitoli riformati
L'elenco degli elementi sottoposti a modifica dal Dlgs 6/03

- Redazione della nota integrativa.
- Fiscalità differita.
- Utilizzazione voci in patrimonio netto.
- Finanziamenti effettuati dai soci.
- Leasing finanziario.
- Operazioni finanziarie e in valuta.
- Bilancio in forma abbreviata.
- Interferenze fiscali fuori bilancio.


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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