Il codice civile termina il «rodaggio»
di Franco Roscini Vitali
Il Sole 24 Ore
Venerdì 27 agosto 2004
Il rodaggio è agli sgoccioli. La parentesi di
sperimentazione che, dal 1° gennaio scorso, ha
accompagnato l'ingresso, nel Codice civile, delle
modifiche introdotte dal nuovo diritto societario,
lascia il posto all'entrata a regime delle nuove
disposizioni. Nel mirino dei primi obblighi ci sono le
società con esercizi a cavallo "chiusi" dopo il 30
settembre 2004. Saranno queste società a dover applicare
obbligatoriamente le prescrizioni del Dlgs 6/03. La
norma transitoria del decreto, infatti, prevede che le
nuove disposizioni si applicano:
- facoltativamente ai bilanci chiusi tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2004;
- obbligatoriamente ai bilanci chiusi dopo il 30 settembre 2004.
È opportuno, quindi, che le società
interessate alle nuove disposizioni operino una
ricognizione delle norme che hanno un impatto, in
particolare, sulla redazione della nota integrativa.
Utile guida alle novità è costituita dal documento 1
dell'Organismo italiano di contabilità (Oic). Il
documento contiene numerosi prospetti esemplificativi
per rappresentare, ad esempio, la fiscalità differita,
il leasing, l'analisi delle voci del patrimonio netto e
l'effetto del disinquinamento delle interferenze fiscali
pregresse ancora presenti in bilancio.
La redazione della nota integrativa.
Le novità, introdotte nel Codice
civile dalla riforma del diritto societario, hanno un
impatto limitato sugli schemi di stato patrimoniale e di
conto economico. I quali, fatti salvi alcuni "ritocchi",
restano immutati: l'impatto, invece, riguarda la nota
integrativa. Le novità, illustrate di seguito,
interessano tutte le società, comprese quelle che
redigono il bilancio in forma abbreviata. Inoltre, i
gruppi di imprese devono fornire informazioni relative
all'attività di direzione e di controllo (articoli 2497
e 2497 septies del Codice civile).
Fiscalità differita.
La nota integrativa deve includere un prospetto dal quale
risultino la descrizione delle differenze temporanee,
che hanno comportato la rilevazione di imposte differite
e anticipate e l'ammontare, contabilizzato in bilancio,
delle imposte anticipate, sulle perdite dell'esercizio
attuale o dei precedenti, nonché le motivazioni
dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e
le motivazioni della mancata iscrizione. Questo è la
sola novità che, salvo particolari ipotesi, in base
all'articolo 2435 bis del Codice civile, non riguarda il
bilancio in forma abbreviata.
Patrimonio netto.
Devono essere evidenziate la formazione e le utilizzazioni
delle voci del patrimonio netto (numero 4, articolo
2427). Inoltre, il nuovo numero 7 bis prevede che le
voci del patrimonio netto devono essere analiticamente
indicate, con specificazione, in alcuni prospetti, della
loro origine, possibilità di utilizzazione e
distribuibilità, nonché della loro avvenuta
utilizzazione nei precedenti esercizi.
Finanziamenti effettuati dai soci. Devono essere illustrati i
finanziamenti effettuati dai soci, inclusi nella nuova
voce "D 3" del passivo dello stato patrimoniale.
L'illustrazione dei finanziamenti, ripartiti per
scadenze e con separata indicazione di quelli con
clausola di postergazione rispetto agli altri creditori,
deve essere messa in relazione anche con l'articolo
2467, relativo ai finanziamenti dei soci di Srl (ma la
norma, probabilmente, è applicabile anche alle Spa a
ristretta base azionaria, se presentano nel bilancio
finanziamenti dei soci, dal momento che è presente anche
nei gruppi di imprese).
Leasing finanziario.
È richiesto che la nota integrativa evidenzi, in
prospetto, le operazioni di locazione finanziaria, con
trasferimento al locatario della parte prevalente di
rischi e benefici sui beni che ne costituiscono oggetto.
Dal prospetto devono risultare: il valore attuale delle
rate di canone non scadute, determinato utilizzando
tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo
dei singoli contratti. E ancora: l'onere finanziario
effettivo attribuibile riferito all'esercizio;
l'ammontare complessivo al quale i beni in locazione
sarebbero stati iscritti alla data di chiusura
dell'esercizio, qualora fossero stati considerati
immobilizzazioni, con separata indicazione di
ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che
sarebbero stati inerenti all'esercizio. I dati dovranno
essere richiesti agli istituti di credito. Infatti,
l'«Oic 1» precisa che le informazioni riguardano, tra
l'altro, l'indicazione del valore attuale delle rate di
canone non scadute. La determinazione del valore
presuppone l'identificazione del tasso di interesse
"effettivo", non sempre di immediata individuazione.
Infatti, il saggio di interesse indicato nei contratti
non coincide necessariamente con quello effettivo, da
calcolare in funzione degli oneri finanziari complessivi
che gravano sulla locazione e la durata del contratto.
* * *
I capitoli riformati
L'elenco degli elementi sottoposti a modifica dal Dlgs 6/03
- Redazione della nota integrativa.
- Fiscalità differita.
- Utilizzazione voci in patrimonio netto.
- Finanziamenti effettuati dai soci.
- Leasing finanziario.
- Operazioni finanziarie e in valuta.
- Bilancio in forma abbreviata.
- Interferenze fiscali fuori bilancio.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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