Il collegio dei sindaci allontana la crisi d'impresa
di Giorgio Sganga (Consigliere delegato del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti)
Il Sole 24 Ore
Lunedì 10 dicembre 2007
Il problema della crisi d'impresa coinvolge l'intero sistema dei rapporti tra i soggetti che a
essa sono in qualche modo collegati: azionisti, manager, fornitori, banche e lavoratori.
Il nostro ordinamento giuridico è stato recentemente interessato dalla riforma, operata a più
riprese, del sistema delle procedure concorsuali, che ha segnato il passaggio dal concetto di
insolvenza dell'imprenditore a quello di crisi d'impresa.
E' macroscopica la differenza che intercorre tra gestire la crisi e applicare una procedura volta
alla massima soddisfazione dei creditori.
Nel primo caso, significa rilevare con tempestività l'esistenza della crisi e porre in essere tutte
le misure necessarie alla sopravvivenza dell'organizzazione produttiva.
Nel secondo caso si tratta più semplicemente di condurre l'impresa alla sua cessazione.
Tuttavia, occorre rilevare che mentre lo stato di insolvenza è un presupposto facilmente accertabile
- l'articolo 5 della legge fallimentare definisce l'insolvenza come l'impossibilità oggettiva
dell'imprenditore di soddisfare regolarmente e con normali mezzi le obbligazioni aziendali - lo
stesso non può dirsi della crisi d'impresa.
La crisi d'impresa consiste in un progressivo deterioramento delle condizioni economiche. Si
distingue dall'insolvenza per una differente intensità.
In altre parole, pur essendo anch'essa caratterizzata da un andamento negativo del cash flow e da
una redditività in fase di calo, l'impresa mantiene intatta la possibilità di ripresa e la capacità
di ritrovare la redditività.
E' evidente l'importanza che, in questo contesto, rivestono tutti gli strumenti idonei ad attuare
un'emersione tempestiva della crisi, che permettono all'imprenditore di compiere gli opportuni
interventi per la riconquista della condizione di normale gestione.
Sulla base anche di alcune esperienze europee (tra cui Francia, Belgio e Germania), la scelta del
legislatore della riforma fallimentare è ricaduta sullo strumento contrattuale, che è stato
preferito agli istituti di prevenzione e di allerta quale mezzo di gestione e superamento della
crisi d'impresa.
Le procedure di carattere stragiudiziale basate su meccanismi privatistici, infatti, sono state
ritenute quelle maggiormente in grado di offrire incentivi all'imprenditore ad attivarsi per tempo,
in quanto consentono ai soggetti coinvolti, imprenditori e creditori, di autodeterminarsi nella
individuazione delle iniziative da assumere.
In questo contesto, i sistemi di prevenzione e di allerta perdono qualsiasi connotato pubblicistico
e assumono la forma di meccanismi interni alla struttura societaria che prevedono obblighi di
verifica e di comunicazione da e verso l'organo di controllo.
Sul punto, vale a dire sulla decisiva rilevanza dell'operato degli organi di controllo societario,
e, dunque, dei professionisti che ne fanno parte, appare significativo ricordare i dati emersi da
una recente indagine pubblicata dalla Fondazione Aristeia, che mostra come il tasso di fallimento
delle Srl munite di collegio sindacale, quindi di un organo interno di controllo, sia notevolmente
più basso di quelle senza collegio sindacale.
Per queste ragioni, i profili e gli obiettivi sottesi alla riforma non possono che essere accolti
positivamente quale auspicata svolta del nostro diritto fallimentare.
Tuttavia, all'indomani dell'approvazione del decreto correttivo che tra poco (1° gennaio 2008)
entrerà in vigore, appare doveroso segnalare all'attenzione degli operatori del mondo giuridico ed
economico una serie di questioni la cui futura risoluzione appare imprescindibile per garantire
l'effettiva operatività delle norme che sono state introdotte.
Senza alcuna intenzione di esaustività, si segnalano alcune delle principali problematiche che
presentano alcuni nodi ancora tutti da sciogliere:
modalità di approvazione e poteri del comitato dei creditori nelle ipotesi di proposte
di concordato concorrenti;
allo stesso modo restano alcuni nodi da sciogliere relativamente alla necessità di
coordinamento tra il potere di veto riconosciuto al comitato dei creditori sulla proposta di
concordato fallimentare con il potere sostitutivo del giudice delegato di cui all'articolo 41,
quarto comma, legge fallimentare;
possibilità di esercitare in un momento successivo azioni revocatorie non indicate
all'interno del programma di liquidazione ai sensi dell'articolo 104-ter;
tenuta costituzionale delle modifiche apportate dal decreto di correzione con riferimento specifico
al concordato preventivo, all'articolo 182 bis e all'articolo 67.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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