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  :: Approfondimenti - Documento

Il consulente finanziario indipendente
di Mirko Serra (consulente finanziario indipendente)
Febbraio 2008

Il consulente finanziario indipendente (abbreviabile con l'acronimo Cfi), o anche consulente finanziario fee only (solo a parcella), espressione utilizzata tipicamente negli Stati Uniti per identificare esattamente questa figura, è quel professionista remunerato esclusivamente dal cliente e privo di qualsiasi conflitto di interesse. Il Cfi infatti non percepisce provvigioni/commissioni di alcun genere da banche, Sim (Società di Intermediazione Mobiliare), compagnie di assicurazione, Sgr (Società di Gestione del Risparmio), è completamente svincolato dalla vendita di prodotti finanziari o assicurativi ed eroga un servizio di consulenza "puro" al cliente, che continuerà ad operare con la propria banca di fiducia (non c'è passaggio di denaro da cliente a consulente).
Mentre nei paesi anglosassoni è un operatore presente sul mercato da diversi decenni e quindi è una "professionalità" conosciuta dal mercato dei risparmiatori/investitori, in Europa e in particolare in Italia questa è una figura che ha iniziato - tranne qualche rarissima eccezione - ad essere presente solo negli ultimi anni.
Volendo fare un paragone con un settore conosciuto da tutti, il consulente finanziario indipendente è come il medico nel sistema sanitario, mentre i promotori finanziari e coloro che lavorano in banca "corrispondono" ai farmacisti. Per questo ritengo che questo tipo di professione si affermerà nei prossimi anni, in quanto non è possibile pensare ad un sistema finanziario evoluto nel quale non sia presente questo operatore; e d'altronde, chi vedrebbe di buon occhio un sistema sanitario dove fossero presenti solo farmacisti e non medici?
Dal punto di vista formale-normativo, per Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) la consulenza è caratterizzata da quattro componenti essenziali:
1) Rapporto bilaterale consulente-cliente;
2) Indipendenza del consulente rispetto agli investimenti consigliati;
3) Inesistenza di limiti circa gli investimenti da consigliare;
4) Remunerazione derivante esclusivamente dall'onorario versato dal cliente.
Fino al 31 ottobre 2007, in Italia la consulenza in materia di investimenti finanziari era ricompresa fra i servizi accessori ai servizi di investimento (si veda D. Lgs 58/98, c.d. TUF) e quindi considerata un'attività accessoria per le imprese autorizzate ai servizi di investimento (banche, Sim, Sgr), mentre era un'attività esercitabile da chiunque non fosse assoggettato alla disciplina del TUF. Questo significava ad esempio che i promotori finanziari provvisti di mandato (ovvero che operano in qualità di agenti presso una banca, una Sim, o un Sgr) potevano solamente "vendere" la consulenza in conflitto di interessi dell'intermediario mandante diventando, ove le strategie commerciali della banca o della Sim lo ritenevano utile, procacciatori di contratti di consulenza.
Il servizio di consulenza era quindi regolamentato in modo differente a seconda che a prestare il servizio fosse un intermediario autorizzato o un altro soggetto:
• In caso di intermediario autorizzato, come per esempio la banca o la Sim, la consulenza finanziaria era disciplinata dal TUF e dai regolamenti attuativi;
• In caso di altri soggetti, la consulenza finanziaria era regolata dal diritto comune e in particolare l'art. 1176 del Codice civile (diligenza nell'adempimento).
Nell'aprile 2004 fu approvata la direttiva 2004/39/CE detta anche Mifid (Market In Financial Instruments Directive), che si poneva come obiettivo la creazione di un quadro giuridico europeo unitario, che assicurasse un livello di armonizzazione tale da dare protezione agli investitori e permettere alle imprese di investimento (persone fisiche e giuridiche) di erogare servizi in tutti gli Stati membri sulla base della vigilanza dello Stato di origine. In Italia, tale direttiva è stata recepita e ha iniziato a produrre i propri effetti a partire dal 1° novembre 2007, data che probabilmente verrà ricordata come una sorta di spartiacque tra gli operatori del settore finanziario.
La Mifid ha incluso la consulenza finanziaria tra i servizi di investimento e quindi, la consulenza non sarà più un servizio accessorio - esercitabile in via teorica da chiunque - ma potrà essere erogata solo da soggetti autorizzati, ovvero imprese di investimento che potranno essere sia persone fisiche sia persone giuridiche.
La Commissione UE parlava di «imprese d'investimento che prestano esclusivamente il servizio di consulenza in materia di investimenti» e chiedeva un trattamento speciale in materia di requisiti patrimoniali, giustificato dal fatto che «questi soggetti non pongono rischi di controparte o rischi sistemici agli altri partecipanti al mercato, e che i clienti non corrono il rischio di una perdita diretta di fondi e titoli quando trattano con i consulenti» (in pratica, come detto all'inizio, non si corre il rischio di fuga con la cassa perché le disponibilità finanziarie del cliente/investitore rimangono depositate presso l'intermediario di quest'ultimo).
La consulenza in materia di investimenti è definita dall'art. 52 della Direttiva di secondo livello 2006/73/CE come una raccomandazione che viene fatta ad una persona nella sua qualità di investitore o potenziale investitore; tale raccomandazione deve essere adatta a tale persona (o basata sulle caratteristiche di tale persona) e deve raccomandare la realizzazione di un'operazione specifica (comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell'emittente rispetto a tale strumento, esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento finanziario).
Nei vari Stati europei, a partire dal 1° novembre 2007, esistono delle nuove realtà esclusivamente dedicate alla consulenza finanziaria e remunerate solo a parcella; in molti casi hanno dei nomi specifici, in modo che i cittadini europei possano individuarle facilmente, non confondendole con soggetti in conflitto di interesse generato dall'attività di collocamento.
Le imprese di investimento di sola consulenza potranno costituirsi in maniera semplice e con procedure veloci, con un capitale di 50/60 mila euro e, ovviamente, con il passaporto comunitario.
Queste erano le richieste della Commissione UE e le disposizioni del Parlamento Europeo.
Ma quale sarà lo situazione in Italia a seguito del recepimento della Direttiva Mifid?
Nel nostro Paese le persone giuridiche che potranno richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza dovranno avere la forma di società per azioni (120.000 euro di capitale sociale) e verranno denominate Sim, ovvero Società di Intermediazione Mobiliare, con una denominazione impropria e per certi versi inadeguata a soggetti che non sono intermediari nel senso comune del termine; in questa modo infatti, si rischia di ingenerare confusione presso i risparmiatori - che faranno più fatica a distinguere chi svolge attività di consulenza finanziaria pura da coloro che la svolgono in conflitto di interesse; si pone inoltre un'inutile barriera all'entrata di questo mercato.
Per le persone fisiche è stato invece ideato un "Albo dei consulenti finanziari" alla cui tenuta provvederà un organismo i cui rappresentanti saranno nominati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sentite la Banca d'Italia e la Consob. I requisiti previsti per l'iscrizione a tale Albo (professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali) verranno definiti in dettaglio dal Ministero dell'Economia.
Inoltre, fino all'entrata in vigore dell'Albo e non oltre il 30 giugno 2008, i soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano la consulenza in materia di investimenti, potranno continuare a svolgere tale servizio: si istituisce, in tal modo, un regime transitorio in attesa dell'istituzione dell'Albo.


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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