Il leasing «allarga» la nota
di Luca Miele
Il Sole 24 Ore
Venerdì 3 dicembre 2004
Si allarga l'ambito di applicazione del
prospetto extra-contabile della dichiarazione dei
redditi, per "accogliere" i canoni di leasing (articolo
109, comma 4, lettera b, del Tuir). Questo è uno degli
effetti più rilevanti dell'introduzione degli Ias/Ifrs e
del passaggio di imputazione dei contratti di leasing
dal metodo patrimoniale al metodo finanziario. Con
questa estensione del prospetto del quadro EC di Unico
si consente all'utilizzatore dei beni in leasing di
continuare a dedurre i canoni di locazione finanziaria
come previsto dall'articolo 102, comma 7, del Tuir.
Modificata dallo schema di decreto legislativo
sull'applicazione degli Ias/Ifrs - varato il 26 novembre
dal Consiglio dei Ministri ed ora al vaglio parlamentare -
prevede, che «per l'impresa utilizzatrice è ammessa la
deduzione dei canoni di locazione.». In sostanza, il
Testo unico viene modificato affinché il regime fiscale
del leasing finanziario resti immutato.
Metodo patrimoniale. Attualmente il
contratto di leasing finanziario è contabilizzato in
conformità al modello patrimoniale.Vale a dire come un
contratto di locazione per il quale il locatario rileva:
a) i canoni di leasing quale costo dell'operazione; b)
il bene nell'attivo patrimoniale al momento del riscatto
quando ne acquista la proprietà, provvedendo, da tale
data, a imputare a conto economico le relative quote di
ammortamento. In sostanza, la locazione finanziaria è
contabilizzata come la locazione operativa e solo in
nota integrativa si danno le informazioni sul metodo
finanziario.
Di converso, il concedente iscrive tra
le proprie attività il bene oggetto di locazione
finanziaria e imputa a conto economico il relativo
ammortamento ed i canoni di locazione.
Metodo finanziario. Con il metodo
finanziario previsto dallo Ias 17 il bene oggetto del
contratto di locazione finanziaria non viene più
iscritto tra le attività del concedente, bensì tra
quelle dell'utilizzatore, il quale, a fronte di ciò,
iscrive un debito per l'operazione. Ne deriva che
l'utilizzatore imputerà a conto economico le quote di
ammortamento del bene e gli interessi passivi che
costituiscono la componente finanziaria dei canoni di
leasing. In modo speculare, il concedente iscrive un
credito per l'operazione finanziaria di leasing ed
imputa a conto economico gli interessi attivi che
costituiscono la componente finanziaria del canone.
Contestualmente, la parte del canone che rappresenta la
quota capitale riduce il valore del credito derivante
dall'operazione di finanziamento.
Il metodo finanziario, quindi, fa prevalere la sostanza sulla
forma e cioè la causa finanziaria del contratto di
leasing. In tal modo l'operazione rispecchia la volontà
delle parti, poiché il locatario è, a tutti gli effetti,
colui che sopporta i rischi legati all'utilizzo del bene
e ne trae i benefici, sebbene non ne sia l'effettivo
proprietario.
Il perché di un cambiamento. In assenza di modifiche normative al
Tuir, il soggetto utilizzatore che adotta lo Ias 17
nella contabilizzazione dei contratti di leasing
finanziario non avrebbe potuto né dedurre gli
ammortamenti che imputa al conto economico - in quanto
l'articolo 102 consente la deduzione al solo concedente
(e non al locatario) - né dedurre la quota capitale dei
canoni, perché non più imputabile al conto economico
secondo il metodo finanziario. L'imputazione al conto
economico è, invece, condizione necessaria per la
spesabilità a fini tributari.
Il prospetto extra-contabile. Per continuare a consentire la
deduzione del canone di leasing da parte
dell'utilizzatore viene, in sostanza, stabilito che,
all'interno del prospetto previsto dall'articolo 109,
comma 4, lettera b, per il disinquinamento fiscale è
possibile indicare - e quindi dedurre
extra-contabilmente - la differenza tra il canone di
leasing che risulta dal contratto e l'ammontare dei
componenti negativi imputati a conto economico
(ammortamenti e oneri finanziari). In sostanza, ciò che
non è imputato a conto economico per effetto
dell'adozione dello Ias 17 resta deducibile grazie al
prospetto extra-contabile. La modifica intervenuta è
perfettamente in linea con quanto previsto dall'articolo
25, lettera g, della legge Comunitaria 2003 ( 306/2003).
Una facoltà che, con ogni probabilità, sarà esercitata
da tutti, essendo la deduzione dei canoni più
vantaggiosa di quella degli ammortamenti.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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