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  :: Rassegna stampa - Documento

Il leasing «allarga» la nota
di Luca Miele
Il Sole 24 Ore
Venerdì 3 dicembre 2004

Si allarga l'ambito di applicazione del prospetto extra-contabile della dichiarazione dei redditi, per "accogliere" i canoni di leasing (articolo 109, comma 4, lettera b, del Tuir). Questo è uno degli effetti più rilevanti dell'introduzione degli Ias/Ifrs e del passaggio di imputazione dei contratti di leasing dal metodo patrimoniale al metodo finanziario. Con questa estensione del prospetto del quadro EC di Unico si consente all'utilizzatore dei beni in leasing di continuare a dedurre i canoni di locazione finanziaria come previsto dall'articolo 102, comma 7, del Tuir. Modificata dallo schema di decreto legislativo sull'applicazione degli Ias/Ifrs - varato il 26 novembre dal Consiglio dei Ministri ed ora al vaglio parlamentare - prevede, che «per l'impresa utilizzatrice è ammessa la deduzione dei canoni di locazione.». In sostanza, il Testo unico viene modificato affinché il regime fiscale del leasing finanziario resti immutato.
Metodo patrimoniale. Attualmente il contratto di leasing finanziario è contabilizzato in conformità al modello patrimoniale.Vale a dire come un contratto di locazione per il quale il locatario rileva: a) i canoni di leasing quale costo dell'operazione; b) il bene nell'attivo patrimoniale al momento del riscatto quando ne acquista la proprietà, provvedendo, da tale data, a imputare a conto economico le relative quote di ammortamento. In sostanza, la locazione finanziaria è contabilizzata come la locazione operativa e solo in nota integrativa si danno le informazioni sul metodo finanziario.
Di converso, il concedente iscrive tra le proprie attività il bene oggetto di locazione finanziaria e imputa a conto economico il relativo ammortamento ed i canoni di locazione.
Metodo finanziario. Con il metodo finanziario previsto dallo Ias 17 il bene oggetto del contratto di locazione finanziaria non viene più iscritto tra le attività del concedente, bensì tra quelle dell'utilizzatore, il quale, a fronte di ciò, iscrive un debito per l'operazione. Ne deriva che l'utilizzatore imputerà a conto economico le quote di ammortamento del bene e gli interessi passivi che costituiscono la componente finanziaria dei canoni di leasing. In modo speculare, il concedente iscrive un credito per l'operazione finanziaria di leasing ed imputa a conto economico gli interessi attivi che costituiscono la componente finanziaria del canone. Contestualmente, la parte del canone che rappresenta la quota capitale riduce il valore del credito derivante dall'operazione di finanziamento.
Il metodo finanziario, quindi, fa prevalere la sostanza sulla forma e cioè la causa finanziaria del contratto di leasing. In tal modo l'operazione rispecchia la volontà delle parti, poiché il locatario è, a tutti gli effetti, colui che sopporta i rischi legati all'utilizzo del bene e ne trae i benefici, sebbene non ne sia l'effettivo proprietario.
Il perché di un cambiamento. In assenza di modifiche normative al Tuir, il soggetto utilizzatore che adotta lo Ias 17 nella contabilizzazione dei contratti di leasing finanziario non avrebbe potuto né dedurre gli ammortamenti che imputa al conto economico - in quanto l'articolo 102 consente la deduzione al solo concedente (e non al locatario) - né dedurre la quota capitale dei canoni, perché non più imputabile al conto economico secondo il metodo finanziario. L'imputazione al conto economico è, invece, condizione necessaria per la spesabilità a fini tributari.
Il prospetto extra-contabile. Per continuare a consentire la deduzione del canone di leasing da parte dell'utilizzatore viene, in sostanza, stabilito che, all'interno del prospetto previsto dall'articolo 109, comma 4, lettera b, per il disinquinamento fiscale è possibile indicare - e quindi dedurre extra-contabilmente - la differenza tra il canone di leasing che risulta dal contratto e l'ammontare dei componenti negativi imputati a conto economico (ammortamenti e oneri finanziari). In sostanza, ciò che non è imputato a conto economico per effetto dell'adozione dello Ias 17 resta deducibile grazie al prospetto extra-contabile. La modifica intervenuta è perfettamente in linea con quanto previsto dall'articolo 25, lettera g, della legge Comunitaria 2003 ( 306/2003). Una facoltà che, con ogni probabilità, sarà esercitata da tutti, essendo la deduzione dei canoni più vantaggiosa di quella degli ammortamenti.


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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