Il ruolo dei confidi a favore delle Pmi e delle microimprese
di Alessandro Volta (Consulente d'impresa, Presidente
Confidi Servizi scrl) e Paolo Camanzi (Revisore contabile, co-fondatore del sito
analisiaziendale.it)
Gennaio 2010
Versione pubblicata sulla rivista "Pmi" di IPSOA, n. 1 gennaio 2010.
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1. L'origine dei confidi
In Italia i consorzi fidi (noti anche con il termine di confidi, o di organismi di
garanzia collettiva) nascono alla fine degli anni Cinquanta grazie a piccoli
imprenditori che, su base meramente volontaria, si proponevano di superare le
classiche difficoltà di accesso alle fonti di finanziamento per le loro aziende.
I confidi sono nati dunque come risposta delle Pmi e delle microimprese alle
difficili condizioni presenti sul mercato di approvvigionamento dei capitali, rese
ancora più problematiche in corrispondenza di crisi congiunturali o di fasi
sfavorevoli del ciclo economico, tanto che il vero decollo di questi enti si è
avuto negli anni Settanta, caratterizzati dallo shock petrolifero.
2. Lo sviluppo dei confidi
La nascita e lo sviluppo sono avvenuti all'interno di un contesto giuridico
frammentato e solo da pochi anni è stato emanato un provvedimento avente lo scopo
specifico di gettare le basi per lo sviluppo dei confidi, fornendo una cornice
giuridica per la loro operativitaà. In effetti, il mutato contesto ambientale e
l'evoluzione dei mercati dei capitali hanno reso necessario un intervento volto a
disciplinare in modo completo e articolato l'intera materia, intervento che
ha condotto all'emanazione della legge quadro sui confidi (art. 13 del D.L.
n.269/2003, convertito nella legge n. 326/2003). Oggi esistono, di fatto, i
confidi di primo grado (che svolgono esclusivamente l'attività di garanzia
collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi a favore delle imprese associate)
ed i confidi di secondo grado (che svolgono la stessa attività, ma a favore dei
confidi di primo grado aderenti ad essi). Sono inoltre normati i requisiti
patrimoniali (prevedendo un periodo di tempo entro il quale i confidi già
esistenti devono adeguarsi ai parametri), il tipo di attività da svolgere e
l'istituzione di fondi di garanzia interconsortili, destinati alla prestazione di
controgaranzie e cogaranzie ai confidi. Secondo gli ultimi dati disponibili, i
confidi italiani sono circa quattrocento e sono legati al mondo confindustriale,
dell'artigianato, del commercio, della cooperazione e dell'agricoltura. Il volume
di garanzie rilasciate nel corso del 2007 e` stato pari a 9,5 miliardi di euro,
con un volume di garanzie in essere al 31 dicembre 2007 di oltre 20 miliardi di
euro.
3. Il ruolo dei confidi
Nel corso del tempo gli organismi di garanzia collettiva hanno finito per svolgere
un importante ruolo nel sistema finanziario, costituendo uno dei principali
strumenti attraverso cui le Pmi e le microimprese affrontano le difficoltà di
accesso al mercato del credito. In Italia, come in Germania, il tessuto produttivo
è rappresentato da una percentuale numericamente elevata di piccole e piccolissime
realtà produttive: l'asimmetria informativa intrinseca al mercato del credito e
l'endemica difficoltà di queste piccole e piccolissime aziende di fornire un
livello di garanzie (reali o personali) sufficiente a ridurre la percezione del
rischio di credito da parte delle banche, ha finito per penalizzare le realtà
aziendali con un minore potere contrattuale nei confronti del sistema bancario.
Queste difficoltà del mercato si trasformano in razionamento ed elevati costi di
accesso al credito e vengono accresciute dalla spirale «opacità - costo della
trasparenza»: da un lato le Pmi e le microimprese non sono sempre in grado di
rappresentare nel miglior modo possibile la propria situazione economica,
patrimoniale e finanziaria e le proprie potenzialità di crescita; dall'altro, gli
istituti di credito non sono disposti ad assumersi dei costi eccessivi per ridurre
l'opacità informativa. Situazione economica, patrimoniale e finanziaria e opacità
informativa sono alla base dei sistemi di valutazione del merito di credito, ai
quali si devono sottoporre tutti i prenditori che si rivolgono agli istituti di
credito. In effetti, occorre rilevare che ogni attività posta in essere da una
banca comporta l'assunzione di un rischio, che deve essere quantificato e
supportato, a copertura, da adeguato patrimonio di vigilanza della banca (capitale
sociale, riserve, fondi rischi, riserve di rivalutazione, ecc.).
Nel 1988 il Comitato di Basilea ha introdotto il sistema di misurazione del
capitale comunemente chiamato Accordo di Basilea sul Capitale (Basilea 1).
Semplificando, tale sistema definiva l'obbligo per le banche di accantonare capitale
nella misura dell'8% del finanziamento erogato, allo scopo di garantire solidità
alla loro attività. In pratica, con Basilea 1 veniva generalmente determinato un
valore dell'8% dell'attivo ponderato per il rischio di credito, valore ritenuto
come sufficiente approssimazione del rischio; ma tale approccio presentava dei
limiti di particolare rilevanza. L'8% di accantonamento può essere giudicato
troppo per una controparte poco rischiosa e poco per una controparte giudicata
rischiosa: la quantità di capitale assorbito era giudicata poco sensibile al
rischio e questo nonostante alcuni correttivi introdotti negli anni successivi.
Si è passati quindi a
Basilea 2,
con l'intento di valutare in modo più mirato e puntuale le «qualità» dei singoli
imprenditori, vale a dire il rischio insito in ogni operazione di credito posta
in essere dalla banca. Cercando ancora una volta di semplificare, dal punto di
vista strettamente operativo mentre con Basilea 1 tutti i debitori erano allo
stesso livello di rischio (era importante il tipo di finanziamento), con Basilea 2
è presente una valutazione «personalizzata» del rischio del debitore (è
importante chi richiede il finanziamento). Con Basilea 2 l'accantonamento del
capitale di rischio per le banche non è piu` collegato ad una quota fissa del
patrimonio di vigilanza, ma è proporzionato al rischio assunto rispetto a ogni
specifica esposizione. Gli istituti di credito, dunque, tenderanno a privilegiare
prenditori con un minor rischio di default, rischio che verrà rappresentato
attraverso un sistema di rating. Di conseguenza, le garanzie dei confidi (purchè
«eligibili» ai fini di Basilea 2, vale a dire in grado di far ottenere all'istituto
di credito un risparmio concreto in termini di patrimonio di vigilanza da
accantonare), dovranno essere in grado di soddisfare le esigenze di mitigazione
del rischio degli istituti di credito, producendo in questo caso effetti positivi
sulle condizioni praticate alle imprese prenditrici.
4. Il rating e la catena relazionale tra banche, confidi e aziende
Il termine rating è associato normalmente alle agenzie internazionali come Moody's,
Standard&Poor's o Fitch IBCA, le cosiddette ECAI (External Credit Assessment
Institution - agenzia esterna di valutazione del merito di credito), che danno il
«voto» sull'affidabilita finanziaria di uno Stato, o sulle emissioni di bond dei
paesi emergenti, oppure su banche o grandi aziende quotate. Ma adesso anche le Pmi
devono confrontarsi con questo termine.
Letteralmente, rating significa «valutazione». Di conseguenza, l'operazione di
assegnazione del rating comporta la valutazione della credibilitaà di uno Stato,
di una emissione finanziaria, di un'impresa. Semplificando il concetto ai fini
espositivi, è possibile affermare che nel processo di assegnazione del rating
vengono valorizzati fattori di rischio finanziario e fattori di rischio non
finanziario. Tra i primi segnaliamo l'analisi economica, patrimoniale e finanziaria
(score di bilancio), l'analisi qualitativa (score qualitativo) e l'analisi delle
caratteristiche ambientali dell'azienda (score ambientale); tra i secondi,
indichiamo l'analisi comportamentale, suddivisa in andamento del rapporto tra
azienda e banca e andamento del rapporto tra azienda e sistema bancario complessivo
(Centrale Rischi). Generalmente, questi fattori di rischio vengono riassunti in
fattori «quantitativi», «qualitativi» e «andamentali»; i loro pesi e il loro
livello di profondità all'interno dei modelli di rating dipendono dalle decisioni
dei singoli istituti di credito: ecco spiegato il motivo principale per cui
difficilmente si avranno rating perfettamente identici assegnati alla stessa
azienda da banche diverse. Senza scendere nel dettaglio delle modalità di
comportamento di ogni singola banca per la determinazione del patrimonio di
vigilanza da detenere a presidio di ogni singola operazione di erogazione del
credito, è importante sottolineare che le caratteristiche quali-quantitative in
precedenza indicate sono fondamentali per il processo di valutazione della
clientela da parte degli istituti di credito. Gli aspetti quantitativi avranno un
peso rilevante, in considerazione del fatto che essi sono più oggettivi e
verificabili, specialmente per le imprese obbligare a standard minimi di
rendicontazione. Gli aspetti qualitativi avranno un peso significativo nella
valutazione di aziende molto piccole; volendo azzardare, è possibile affermare che
maggiore è la dimensione dell'azienda e maggiore sarà presumibilmente il peso
attribuito agli aspetti quantitativi, ai «fondamentali» di bilancio; di
conseguenza, occorrerà evitare la classica situazione di «impresa povera e
imprenditore ricco», strutturando adeguatamente le Pmi sia in termini operativi,
sia in termini finanziari, consentendo al bilancio d'esercizio di poter riflettere
una situazione di buon equilibrio per quanto riguarda le principali componenti
della gestione aziendale: solidità, liquidità, redditività e sviluppo. Via via che
diminuisce la dimensione aziendale, diminuirà anche l'importanza degli aspetti
quantitativi (basti pensare alle imprese non obbligate alla redazione del bilancio
d'esercizio secondo gli schemi obbligatori di stato patrimoniale e di conto
economico previsti dagli art. 2424 e 2425 del codice civile). Quanto agli aspetti
andamentali, questi rivestono sempre un ruolo di primo piano.
Per alimentare i propri sistemi di rating, le banche avranno bisogno di dati,
ottenibili da bilanci, visure, database, questionari. Com'è facilmente intuibile,
l'ottenimento dei dati comporta una serie di costi da sostenere e l'implementazione
di complessi sistemi informativi, la cui efficacia è direttamente proporzionale
alla capacità del personale bancario di instaurare un adeguato sistema di
relazioni con il tessuto produttivo del territorio, con le associazioni datoriali
di riferimento e con le singole realtà produttive. La strutturazione di un simile
sistema informativo comporta elevati costi e difficoltà operative, e potrebbe
condurre gli istituti di credito a cadere in «trappole elusive», con il ricorso
tout court alla richiesta di garanzie all'azienda. In un simile contesto,
diventa determinante avere a disposizione un organismo che non si limiti solamente
a prestare garanzie, ma diventi un vero e proprio filtro tra domanda e offerta di
credito. L'azione svolta dai consorzi fidi si innesta all'interno della catena
relazionale tra banche e aziende, andando a colmare le difficoltà e le lacune
sopra indicate, sviluppando un rapporto fiduciario con le aziende ad essi aderenti
(rapporto fiduciario che permette di effettuare una prima, importantissima,
selezione) e consentendo alle banche di avere come cliente (o potenziale cliente)
un'azienda già sottoposta a un vaglio preliminare.
I consorzi fidi, nei confronti delle aziende ad essi aderenti, operano
essenzialmente per agevolare l'accesso al credito e ridurre i tassi di interesse;
mentre nei confronti delle banche operano in modo tale da far ottenere adeguate
garanzie, migliorare la selezione della clientela e frazionare il rischio.
L'intermediazione dei consorzi di garanzia crea dunque benefici sia per le aziende,
sia per il sistema bancario, ma tale intermediazione è economicamente conveniente
solo se si dimostra di rispettare il principio del «tornaconto economico», vale a
dire solo se i costi sostenuti dalle aziende (in termini di commissioni pagate) e
dalla banche (in termini di minor tasso di interesse attivo applicato) sono
inferiori ai benefici. Per un'azienda, ogni euro di commissione risparmiato è un
euro in più a disposizione per gli investimenti. Per una banca, i vantaggi in
termini di risparmio sul capitale da accantonare in ottica Basilea 2, sono presto
detti: se il capitale da accantonare dipende dal rischio, ciò che lo mitiga
produce un risparmio di capitale da accantonare e crea di conseguenza un tasso di
finanziamento più basso.
Il ruolo dei confidi nel futuro è destinato a essere influenzato non solo
dall'evoluzione del quadro regolamentare, ma anche dalla diminuzione dell'opacità
informativa richiesta da Basilea 2 e da un contesto esterno in forte cambiamento,
ivi compresa la crescente necessità di razionalizzare ed ottimizzare i fondi
pubblici, che diventeranno sempre più una risorsa scarsa. In prospettiva, si
aprono due strade per i confidi, nessuna delle quali lascia intravedere il
mantenimento dello status quo.
La prima strada prevede l'evoluzione verso il modello dell'intermediario
creditizio vigilato (ex art. 107 del D.Lgs. 1º settembre 1993, n. 385, Testo Unico
Bancario delle Leggi in materia bancaria e creditizia), con necessario
rafforzamento organizzativo e patrimoniale. Il successo di questo percorso
dipendera` essenzialmente dalla capacità del sistema dei confidi di sfruttare i
vantaggi derivanti dalla maggiore dimensione mantenendo contemporaneamente le loro
tipiche peculiarità, rappresentate dalla vicinanza alle Pmi e alle microimprese,
dalla capacita` di comprendere i loro business, la loro effettiva situazione e la
loro prevedibile evoluzione, al di là dei bilanci e dei dati economici,
patrimoniali e finanziari. A tal proposito, si segnala l'aggregazione a livello
nazionale di alcuni confidi del movimento cooperativo che hanno dato origine ad un
unico soggetto operante sull'intero territorio italiano e l'integrazione
intersettoriale, a Udine, tra il confidi industriale e quello dei commercianti.
La seconda strada è rappresentata dal mantenimento dell'attuale assetto e
prevederà presumibilmente un'intensificazione degli interventi da parte del
sistema bancario al fine di assegnare ai confidi un rating, o per indurre le
aziende associate ai confidi ad acquisirne uno ad opera di una ECAI. Ma anche in
questo secondo caso i consorzi di garanzia collettiva non potranno esimersi dal
potenziamento della loro capacità di «generare informazioni», sia a favore delle
banche, sia a favore delle aziende associate.
Ricordiamo che Basilea 2 non si limita a riscrivere le regole sulla vigilanza
bancaria, ma crea dei meccanismi di calcolo sull'impiego delle risorse di capitale
tale per cui le banche «sentono» il proprio capitale come una risorsa scarsa da
impegnare in quantità proporzionali ai rischi sui singoli crediti. Questo «costo»
diventerà il maggior driver del prezzo del denaro.
5. I vantaggi per le imprese dall'utilizzo del confidi
L'utilizzo della garanzia collettiva del confidi porta notevoli vantaggi alle Pmi
e alle microimprese, sia per quanto riguarda un migliore e più fluido accesso al
credito (fino ad arrivare all'estremo per cui senza la garanzia del confidi
l'impresa non avrebbe accesso al credito), sia in termini di risparmio sugli oneri
finanziari. Dal punto di vista delle imprese, è importante che esse possano
ottenere risposte concrete per tutte le loro esigenze finanziarie: dalle liquidità
di breve termine, alla copertura degli investimenti con forme di finanziamento a
medio e lungo termine; dal prestito partecipativo da utilizzare per incrementare la
capitalizzazione (aspetto molto «sensibile» in ottica Basilea 2), alla
ristrutturazione della finanza aziendale. In genere, l'intervento in garanzia
viene riconosciuto dal sistema bancario come un efficace mitigatore di rischio in
grado di contenere i costi del finanziamento in misura proporzionale al rischio
evidenziato dalla impresa stessa; è così possibile produrre sconti sugli
spread applicati dalla banca, sconti che diventano ancora più consistenti
per quelle imprese che si avvarranno di una garanzia rilasciata da un confidi
iscritto nell'Elenco Speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico Bancario; i
«confidi 107» saranno confidi in grado di erogare una garanzia c.d. «eligibile» ai
fini di Basilea 2, vale a dire una garanzia valida e riconosciuta dal sistema
bancario e in grado di far ottenere effettivi risparmi alla banca in termini di
patrimonio di vigilanza, con conseguenti effetti positivi per quanto riguarda il
pricing praticato all'impresa prenditrice, destinataria finale del servizio
erogato dal consorzio di garanzia.
Il vantaggio concreto che può offrire un confidi non risiede semplicemente
nell'affiancare aziende che non sarebbero «bancabili», ma anche nel fornire
risparmi concreti (verificabili in genere grazie ad apposite tabelle) sugli
spread praticati dagli istituti eroganti, con «sconti» valutabili caso per
caso e misurabili proporzionalmente al rischio evidenziato dall'impresa, ma che
possono raggiungere diverse decine di basis points, giè al netto delle
commissioni da riconoscere al confidi e per coperture in garanzia che possono
arrivare anche all'80% dell'importo del finanziamento da erogare (con importi
variabili dalle poche decine di migliaia di euro, fino ad alcuni milioni). Senza
considerare le minori richieste di garanzie personali o reali avanzate dalla banca
all'impresa e all'imprenditore, tempi brevi per l'esame delle pratiche e costi
accessori ridotti, o comunque convenzionati.
6. Conclusioni
Una garanzia «eligibile» ai fini di Basilea 2 rilasciata da un confidi, permette
all'istituto erogante il finanziamento di ottenere una mitigazione del rischio di
credito e di poter offrire all'impresa prenditrice condizioni migliori rispetto a
quelle che la stessa impresa potrebbe ottenere richiedendo il finanziamento senza
la garanzia (eligibile) di un confidi. In breve, l'operazione di finanziamento
assistita dalla garanzia di un confidi viene suddivisa idealmente in due parti:
una prima parte senza garanzia, il cui pricing sarà collegato al merito di
credito (rating) dell'impresa prenditrice e una seconda parte assistita dalla
garanzia del confidi, il cui pricing sarà collegato al merito di credito
(rating) del confidi; in breve, viene attuato il trasferimento del rating del
garante a beneficio dell'azienda garantita. E se il confidi sarà «107», il suo
rating sarà di livello elevato. Di conseguenza, si realizzeranno contemporaneamente
due importanti obiettivi: miglior pricing a vantaggio delle aziende e minor
patrimonio di vigilanza da accantonare per gli istituti di credito.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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