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Il ruolo dei confidi a favore delle Pmi e delle microimprese
di Alessandro Volta (Consulente d'impresa, Presidente Confidi Servizi scrl) e Paolo Camanzi (Revisore contabile, co-fondatore del sito analisiaziendale.it)
Gennaio 2010


Versione pubblicata sulla rivista "Pmi" di IPSOA, n. 1 gennaio 2010.

* * *

1. L'origine dei confidi
In Italia i consorzi fidi (noti anche con il termine di confidi, o di organismi di garanzia collettiva) nascono alla fine degli anni Cinquanta grazie a piccoli imprenditori che, su base meramente volontaria, si proponevano di superare le classiche difficoltà di accesso alle fonti di finanziamento per le loro aziende. I confidi sono nati dunque come risposta delle Pmi e delle microimprese alle difficili condizioni presenti sul mercato di approvvigionamento dei capitali, rese ancora più problematiche in corrispondenza di crisi congiunturali o di fasi sfavorevoli del ciclo economico, tanto che il vero decollo di questi enti si è avuto negli anni Settanta, caratterizzati dallo shock petrolifero.

2. Lo sviluppo dei confidi
La nascita e lo sviluppo sono avvenuti all'interno di un contesto giuridico frammentato e solo da pochi anni è stato emanato un provvedimento avente lo scopo specifico di gettare le basi per lo sviluppo dei confidi, fornendo una cornice giuridica per la loro operativitaà. In effetti, il mutato contesto ambientale e l'evoluzione dei mercati dei capitali hanno reso necessario un intervento volto a disciplinare in modo completo e articolato l'intera materia, intervento che ha condotto all'emanazione della legge quadro sui confidi (art. 13 del D.L. n.269/2003, convertito nella legge n. 326/2003). Oggi esistono, di fatto, i confidi di primo grado (che svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi a favore delle imprese associate) ed i confidi di secondo grado (che svolgono la stessa attività, ma a favore dei confidi di primo grado aderenti ad essi). Sono inoltre normati i requisiti patrimoniali (prevedendo un periodo di tempo entro il quale i confidi già esistenti devono adeguarsi ai parametri), il tipo di attività da svolgere e l'istituzione di fondi di garanzia interconsortili, destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi. Secondo gli ultimi dati disponibili, i confidi italiani sono circa quattrocento e sono legati al mondo confindustriale, dell'artigianato, del commercio, della cooperazione e dell'agricoltura. Il volume di garanzie rilasciate nel corso del 2007 e` stato pari a 9,5 miliardi di euro, con un volume di garanzie in essere al 31 dicembre 2007 di oltre 20 miliardi di euro.

3. Il ruolo dei confidi
Nel corso del tempo gli organismi di garanzia collettiva hanno finito per svolgere un importante ruolo nel sistema finanziario, costituendo uno dei principali strumenti attraverso cui le Pmi e le microimprese affrontano le difficoltà di accesso al mercato del credito. In Italia, come in Germania, il tessuto produttivo è rappresentato da una percentuale numericamente elevata di piccole e piccolissime realtà produttive: l'asimmetria informativa intrinseca al mercato del credito e l'endemica difficoltà di queste piccole e piccolissime aziende di fornire un livello di garanzie (reali o personali) sufficiente a ridurre la percezione del rischio di credito da parte delle banche, ha finito per penalizzare le realtà aziendali con un minore potere contrattuale nei confronti del sistema bancario. Queste difficoltà del mercato si trasformano in razionamento ed elevati costi di accesso al credito e vengono accresciute dalla spirale «opacità - costo della trasparenza»: da un lato le Pmi e le microimprese non sono sempre in grado di rappresentare nel miglior modo possibile la propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria e le proprie potenzialità di crescita; dall'altro, gli istituti di credito non sono disposti ad assumersi dei costi eccessivi per ridurre l'opacità informativa. Situazione economica, patrimoniale e finanziaria e opacità informativa sono alla base dei sistemi di valutazione del merito di credito, ai quali si devono sottoporre tutti i prenditori che si rivolgono agli istituti di credito. In effetti, occorre rilevare che ogni attività posta in essere da una banca comporta l'assunzione di un rischio, che deve essere quantificato e supportato, a copertura, da adeguato patrimonio di vigilanza della banca (capitale sociale, riserve, fondi rischi, riserve di rivalutazione, ecc.).
Nel 1988 il Comitato di Basilea ha introdotto il sistema di misurazione del capitale comunemente chiamato Accordo di Basilea sul Capitale (Basilea 1). Semplificando, tale sistema definiva l'obbligo per le banche di accantonare capitale nella misura dell'8% del finanziamento erogato, allo scopo di garantire solidità alla loro attività. In pratica, con Basilea 1 veniva generalmente determinato un valore dell'8% dell'attivo ponderato per il rischio di credito, valore ritenuto come sufficiente approssimazione del rischio; ma tale approccio presentava dei limiti di particolare rilevanza. L'8% di accantonamento può essere giudicato troppo per una controparte poco rischiosa e poco per una controparte giudicata rischiosa: la quantità di capitale assorbito era giudicata poco sensibile al rischio e questo nonostante alcuni correttivi introdotti negli anni successivi. Si è passati quindi a Basilea 2, con l'intento di valutare in modo più mirato e puntuale le «qualità» dei singoli imprenditori, vale a dire il rischio insito in ogni operazione di credito posta in essere dalla banca. Cercando ancora una volta di semplificare, dal punto di vista strettamente operativo mentre con Basilea 1 tutti i debitori erano allo stesso livello di rischio (era importante il tipo di finanziamento), con Basilea 2 è presente una valutazione «personalizzata» del rischio del debitore (è importante chi richiede il finanziamento). Con Basilea 2 l'accantonamento del capitale di rischio per le banche non è piu` collegato ad una quota fissa del patrimonio di vigilanza, ma è proporzionato al rischio assunto rispetto a ogni specifica esposizione. Gli istituti di credito, dunque, tenderanno a privilegiare prenditori con un minor rischio di default, rischio che verrà rappresentato attraverso un sistema di rating. Di conseguenza, le garanzie dei confidi (purchè «eligibili» ai fini di Basilea 2, vale a dire in grado di far ottenere all'istituto di credito un risparmio concreto in termini di patrimonio di vigilanza da accantonare), dovranno essere in grado di soddisfare le esigenze di mitigazione del rischio degli istituti di credito, producendo in questo caso effetti positivi sulle condizioni praticate alle imprese prenditrici.

4. Il rating e la catena relazionale tra banche, confidi e aziende
Il termine rating è associato normalmente alle agenzie internazionali come Moody's, Standard&Poor's o Fitch IBCA, le cosiddette ECAI (External Credit Assessment Institution - agenzia esterna di valutazione del merito di credito), che danno il «voto» sull'affidabilita finanziaria di uno Stato, o sulle emissioni di bond dei paesi emergenti, oppure su banche o grandi aziende quotate. Ma adesso anche le Pmi devono confrontarsi con questo termine.
Letteralmente, rating significa «valutazione». Di conseguenza, l'operazione di assegnazione del rating comporta la valutazione della credibilitaà di uno Stato, di una emissione finanziaria, di un'impresa. Semplificando il concetto ai fini espositivi, è possibile affermare che nel processo di assegnazione del rating vengono valorizzati fattori di rischio finanziario e fattori di rischio non finanziario. Tra i primi segnaliamo l'analisi economica, patrimoniale e finanziaria (score di bilancio), l'analisi qualitativa (score qualitativo) e l'analisi delle caratteristiche ambientali dell'azienda (score ambientale); tra i secondi, indichiamo l'analisi comportamentale, suddivisa in andamento del rapporto tra azienda e banca e andamento del rapporto tra azienda e sistema bancario complessivo (Centrale Rischi). Generalmente, questi fattori di rischio vengono riassunti in fattori «quantitativi», «qualitativi» e «andamentali»; i loro pesi e il loro livello di profondità all'interno dei modelli di rating dipendono dalle decisioni dei singoli istituti di credito: ecco spiegato il motivo principale per cui difficilmente si avranno rating perfettamente identici assegnati alla stessa azienda da banche diverse. Senza scendere nel dettaglio delle modalità di comportamento di ogni singola banca per la determinazione del patrimonio di vigilanza da detenere a presidio di ogni singola operazione di erogazione del credito, è importante sottolineare che le caratteristiche quali-quantitative in precedenza indicate sono fondamentali per il processo di valutazione della clientela da parte degli istituti di credito. Gli aspetti quantitativi avranno un peso rilevante, in considerazione del fatto che essi sono più oggettivi e verificabili, specialmente per le imprese obbligare a standard minimi di rendicontazione. Gli aspetti qualitativi avranno un peso significativo nella valutazione di aziende molto piccole; volendo azzardare, è possibile affermare che maggiore è la dimensione dell'azienda e maggiore sarà presumibilmente il peso attribuito agli aspetti quantitativi, ai «fondamentali» di bilancio; di conseguenza, occorrerà evitare la classica situazione di «impresa povera e imprenditore ricco», strutturando adeguatamente le Pmi sia in termini operativi, sia in termini finanziari, consentendo al bilancio d'esercizio di poter riflettere una situazione di buon equilibrio per quanto riguarda le principali componenti della gestione aziendale: solidità, liquidità, redditività e sviluppo. Via via che diminuisce la dimensione aziendale, diminuirà anche l'importanza degli aspetti quantitativi (basti pensare alle imprese non obbligate alla redazione del bilancio d'esercizio secondo gli schemi obbligatori di stato patrimoniale e di conto economico previsti dagli art. 2424 e 2425 del codice civile). Quanto agli aspetti andamentali, questi rivestono sempre un ruolo di primo piano.
Per alimentare i propri sistemi di rating, le banche avranno bisogno di dati, ottenibili da bilanci, visure, database, questionari. Com'è facilmente intuibile, l'ottenimento dei dati comporta una serie di costi da sostenere e l'implementazione di complessi sistemi informativi, la cui efficacia è direttamente proporzionale alla capacità del personale bancario di instaurare un adeguato sistema di relazioni con il tessuto produttivo del territorio, con le associazioni datoriali di riferimento e con le singole realtà produttive. La strutturazione di un simile sistema informativo comporta elevati costi e difficoltà operative, e potrebbe condurre gli istituti di credito a cadere in «trappole elusive», con il ricorso tout court alla richiesta di garanzie all'azienda. In un simile contesto, diventa determinante avere a disposizione un organismo che non si limiti solamente a prestare garanzie, ma diventi un vero e proprio filtro tra domanda e offerta di credito. L'azione svolta dai consorzi fidi si innesta all'interno della catena relazionale tra banche e aziende, andando a colmare le difficoltà e le lacune sopra indicate, sviluppando un rapporto fiduciario con le aziende ad essi aderenti (rapporto fiduciario che permette di effettuare una prima, importantissima, selezione) e consentendo alle banche di avere come cliente (o potenziale cliente) un'azienda già sottoposta a un vaglio preliminare.
I consorzi fidi, nei confronti delle aziende ad essi aderenti, operano essenzialmente per agevolare l'accesso al credito e ridurre i tassi di interesse; mentre nei confronti delle banche operano in modo tale da far ottenere adeguate garanzie, migliorare la selezione della clientela e frazionare il rischio. L'intermediazione dei consorzi di garanzia crea dunque benefici sia per le aziende, sia per il sistema bancario, ma tale intermediazione è economicamente conveniente solo se si dimostra di rispettare il principio del «tornaconto economico», vale a dire solo se i costi sostenuti dalle aziende (in termini di commissioni pagate) e dalla banche (in termini di minor tasso di interesse attivo applicato) sono inferiori ai benefici. Per un'azienda, ogni euro di commissione risparmiato è un euro in più a disposizione per gli investimenti. Per una banca, i vantaggi in termini di risparmio sul capitale da accantonare in ottica Basilea 2, sono presto detti: se il capitale da accantonare dipende dal rischio, ciò che lo mitiga produce un risparmio di capitale da accantonare e crea di conseguenza un tasso di finanziamento più basso.
Il ruolo dei confidi nel futuro è destinato a essere influenzato non solo dall'evoluzione del quadro regolamentare, ma anche dalla diminuzione dell'opacità informativa richiesta da Basilea 2 e da un contesto esterno in forte cambiamento, ivi compresa la crescente necessità di razionalizzare ed ottimizzare i fondi pubblici, che diventeranno sempre più una risorsa scarsa. In prospettiva, si aprono due strade per i confidi, nessuna delle quali lascia intravedere il mantenimento dello status quo.
La prima strada prevede l'evoluzione verso il modello dell'intermediario creditizio vigilato (ex art. 107 del D.Lgs. 1º settembre 1993, n. 385, Testo Unico Bancario delle Leggi in materia bancaria e creditizia), con necessario rafforzamento organizzativo e patrimoniale. Il successo di questo percorso dipendera` essenzialmente dalla capacità del sistema dei confidi di sfruttare i vantaggi derivanti dalla maggiore dimensione mantenendo contemporaneamente le loro tipiche peculiarità, rappresentate dalla vicinanza alle Pmi e alle microimprese, dalla capacita` di comprendere i loro business, la loro effettiva situazione e la loro prevedibile evoluzione, al di là dei bilanci e dei dati economici, patrimoniali e finanziari. A tal proposito, si segnala l'aggregazione a livello nazionale di alcuni confidi del movimento cooperativo che hanno dato origine ad un unico soggetto operante sull'intero territorio italiano e l'integrazione intersettoriale, a Udine, tra il confidi industriale e quello dei commercianti.
La seconda strada è rappresentata dal mantenimento dell'attuale assetto e prevederà presumibilmente un'intensificazione degli interventi da parte del sistema bancario al fine di assegnare ai confidi un rating, o per indurre le aziende associate ai confidi ad acquisirne uno ad opera di una ECAI. Ma anche in questo secondo caso i consorzi di garanzia collettiva non potranno esimersi dal potenziamento della loro capacità di «generare informazioni», sia a favore delle banche, sia a favore delle aziende associate.
Ricordiamo che Basilea 2 non si limita a riscrivere le regole sulla vigilanza bancaria, ma crea dei meccanismi di calcolo sull'impiego delle risorse di capitale tale per cui le banche «sentono» il proprio capitale come una risorsa scarsa da impegnare in quantità proporzionali ai rischi sui singoli crediti. Questo «costo» diventerà il maggior driver del prezzo del denaro.

5. I vantaggi per le imprese dall'utilizzo del confidi
L'utilizzo della garanzia collettiva del confidi porta notevoli vantaggi alle Pmi e alle microimprese, sia per quanto riguarda un migliore e più fluido accesso al credito (fino ad arrivare all'estremo per cui senza la garanzia del confidi l'impresa non avrebbe accesso al credito), sia in termini di risparmio sugli oneri finanziari. Dal punto di vista delle imprese, è importante che esse possano ottenere risposte concrete per tutte le loro esigenze finanziarie: dalle liquidità di breve termine, alla copertura degli investimenti con forme di finanziamento a medio e lungo termine; dal prestito partecipativo da utilizzare per incrementare la capitalizzazione (aspetto molto «sensibile» in ottica Basilea 2), alla ristrutturazione della finanza aziendale. In genere, l'intervento in garanzia viene riconosciuto dal sistema bancario come un efficace mitigatore di rischio in grado di contenere i costi del finanziamento in misura proporzionale al rischio evidenziato dalla impresa stessa; è così possibile produrre sconti sugli spread applicati dalla banca, sconti che diventano ancora più consistenti per quelle imprese che si avvarranno di una garanzia rilasciata da un confidi iscritto nell'Elenco Speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico Bancario; i «confidi 107» saranno confidi in grado di erogare una garanzia c.d. «eligibile» ai fini di Basilea 2, vale a dire una garanzia valida e riconosciuta dal sistema bancario e in grado di far ottenere effettivi risparmi alla banca in termini di patrimonio di vigilanza, con conseguenti effetti positivi per quanto riguarda il pricing praticato all'impresa prenditrice, destinataria finale del servizio erogato dal consorzio di garanzia.
Il vantaggio concreto che può offrire un confidi non risiede semplicemente nell'affiancare aziende che non sarebbero «bancabili», ma anche nel fornire risparmi concreti (verificabili in genere grazie ad apposite tabelle) sugli spread praticati dagli istituti eroganti, con «sconti» valutabili caso per caso e misurabili proporzionalmente al rischio evidenziato dall'impresa, ma che possono raggiungere diverse decine di basis points, giè al netto delle commissioni da riconoscere al confidi e per coperture in garanzia che possono arrivare anche all'80% dell'importo del finanziamento da erogare (con importi variabili dalle poche decine di migliaia di euro, fino ad alcuni milioni). Senza considerare le minori richieste di garanzie personali o reali avanzate dalla banca all'impresa e all'imprenditore, tempi brevi per l'esame delle pratiche e costi accessori ridotti, o comunque convenzionati.

6. Conclusioni
Una garanzia «eligibile» ai fini di Basilea 2 rilasciata da un confidi, permette all'istituto erogante il finanziamento di ottenere una mitigazione del rischio di credito e di poter offrire all'impresa prenditrice condizioni migliori rispetto a quelle che la stessa impresa potrebbe ottenere richiedendo il finanziamento senza la garanzia (eligibile) di un confidi. In breve, l'operazione di finanziamento assistita dalla garanzia di un confidi viene suddivisa idealmente in due parti: una prima parte senza garanzia, il cui pricing sarà collegato al merito di credito (rating) dell'impresa prenditrice e una seconda parte assistita dalla garanzia del confidi, il cui pricing sarà collegato al merito di credito (rating) del confidi; in breve, viene attuato il trasferimento del rating del garante a beneficio dell'azienda garantita. E se il confidi sarà «107», il suo rating sarà di livello elevato. Di conseguenza, si realizzeranno contemporaneamente due importanti obiettivi: miglior pricing a vantaggio delle aziende e minor patrimonio di vigilanza da accantonare per gli istituti di credito.


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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