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  :: Approfondimenti - Documento

Il ruolo dei Confidi nel finanziamento delle piccole e medie imprese alla luce della nuova regolamentazione internazionale di Vigilanza
di Claudio D'Auria(1)
Febbraio 2006

Questa versione è stata pubblicata su "Newsletter AIFIRM" (Risk Management Magazine - Rivista dell'Associazione Italiana Financial Risk Management) del primo trimestre 2005.

* * *
1. Il ruolo dei Confidi nell'attuale contesto regolamentare
Nel processo di concessione del credito da parte delle banche italiane alle piccole e medie imprese ha rivestito un ruolo di rilievo l'intervento dei Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).
Tale intervento ha assunto caratteristiche diversificate, anche a motivo della elevata numerosità dei Confidi operanti in Italia che rende arduo poter ricondurre le modalità operative a schemi di tipo uniforme.
In estrema sintesi l'intervento dei Confidi può essere ricondotto a due modalità di base: 1) la concessione di garanzie di tipo personale (fideiussioni); 2) la costituzione di una somma di denaro ("garanzia monetaria") a copertura di una quota delle perdite sopportate dalla banca finanziatrice su un insieme di crediti, a motivo del mancato pagamento di una piccola o media impresa, fino a esaurimento del plafond messo a disposizione; il Confidi interviene, tipicamente, al momento del mancato pagamento del debitore originario attraverso la corresponsione di una somma in acconto, salvo stabilire un conguaglio al termine delle procedure esecutive.
Il primo tipo di intervento viene utilizzato essenzialmente a vantaggio di una singola impresa consorziata, il secondo è, invece, maggiormente utilizzato nel caso di finanziamenti a un pool di imprese, sulla base di un moltiplicatore che pone in relazione la somma posta a garanzia e l'ammontare di crediti complessivamente garantiti. Per le sue caratteristiche maggiormente idonee alla copertura di un gruppo di imprese consorziate la modalità della garanzia monetaria è stata quella storicamente più utilizzata dai Confidi (circa il 70% del totale delle garanzie concesse).
Nello schema regolamentare derivante dall'Accordo sul Capitale del Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (di seguito, Comitato di Basilea) del luglio 1988 (c.d. "Basilea1"), tuttora vigente(2), l'intervento dei Confidi non ha alcun valore al fine della riduzione del rischio di credito assunto dalle banche finanziatrici nei confronti delle imprese affidate. Infatti, da un lato i Confidi non sono riconosciuti come soggetti ammissibili per la riduzione del rischio di credito mediante la concessione di garanzie personali(3); dall'altro, lo schema della garanzia monetaria - riconducibile a una garanzia mutualistica - tipica dell'intervento di consorzi, non è riconosciuta come una garanzia reale, nonostante la sussistenza di una somma in denaro a copertura delle prime perdite del pool di imprese affidate. Il mancato riconoscimento delle garanzie mutualistiche deriva dalla rigidità dello schema regolamentare riconducibile a "Basilea1", che riconosce i depositi in denaro come garanzie reali solo nel caso in cui siano nella piena disponibilità della banca finanziatrice e, comunque, siano riconducibili a un singolo credito e non a un insieme di crediti.

2. Il ruolo dei Confidi alla luce del Nuovo Accordo sul Capitale
Con la revisione dell'Accordo sul Capitale realizzata dal Comitato di Basilea nel giugno del 2004 (4) (c.d. "Basilea2") il quadro regolamentare per le garanzie concesse dai Confidi si è modificato, anche se non in misura significativa. Dal punto di vista oggettivo, le garanzie personali sono riconosciute a condizione che siano obbligazioni dirette, riferite a una o più esposizioni, irrevocabili, incondizionate, tempestivamente escutibili (5).
Da un punto di vista soggettivo, l'ambito dei soggetti riconosciuti come idonei per la riduzione del rischio di credito è stato esteso ai soggetti diversi da banche e imprese di investimento a condizione che siano dotati di un rating elevato, pari ad "A-", oltre la soglia dell'investment grade (6).
Alla luce di queste disposizioni non sembra di poter individuare un nuovo e maggiore spazio per il riconoscimento delle garanzie dei Confidi. In primo luogo, dato che solo pochissimi consorzi dispone di un rating fornito dalle agenzie internazionali, in ogni caso distante dal limite di "A-", la fornitura di garanzie di tipo fidejussorio non consentirebbe alle banche finanziatrici di ottenere una riduzione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito delle imprese affidate. In secondo luogo, pur avendo presente che "Basilea2" estende la funzione di attenuazione del rischio di credito alle coperture di pool di crediti, lo schema mutualistico dei Confidi, sia che lo si voglia considerare come garanzia reale (collateral) sia che lo si riconduca nell'ambito delle garanzie di tipo personale, non rispetterebbe la condizione della tempestività (7).
Peraltro, un importante novità introdotta da "Basilea2" riguarda il riconoscimento esplicito delle modalità di trasferimento del rischio di credito riconducibili a strutture c.d. "tranched cover" (8); con l'applicazione dello schema della tranched cover le banche sarebbero in grado di utilizzare le garanzie mutualistiche, in quanto queste potrebbero teoricamente essere ricondotte alla fornitura di una garanzia a copertura di una parte delle prime perdite (tranche equity) su un portafoglio costituito dai crediti concessi alle imprese che beneficiano dell'intervento del Confidi (9). Alla luce delle innovazioni introdotte dallo schema di "Basilea2", l'operatività dei Confidi potrebbe venire riconosciuta qualora:

1. i Confidi si trasformassero in banche di garanzia e fornissero garanzie di tipo personale a beneficio di una o più imprese affidate;
2. lo schema mutualistico venisse riconosciuto dalle banche come idoneo a coprire una parte delle prime perdite di una struttura del tipo "tranched cover".

3. Il ruolo dei Confidi alla luce della nuova direttiva europea sui requisiti patrimoniali
Come già avvenuto nel 1988, l'Accordo concluso tra le Autorità di vigilanza dei paesi appartenenti al Comitato di Basilea (10) deve essere recepito nelle rispettive legislazioni nazionali. Per i Paesi appartenenti all'Unione Europea riveste un ruolo essenziale la definizione della direttiva europea che introdurrà nell'ordinamento comunitario i principi stabiliti dallo schema di "Basilea2".
I lavori per la definizione della nuova direttiva europea sui requisiti patrimoniali non sono ancora conclusi. Presumibilmente tale importante testo normativo (che dovrebbe essere adottato come emendamento delle direttive 2000/12/UE e 93/6/CEE) vedrà la luce entro la fine del 2005. L'attuale proposta di direttiva, disponibile sul sito Internet della Commissione Europea, risale al luglio del 2004 (11) e contiene numerosi e significativi elementi di novità rispetto allo schema di "Basilea2", in particolare per quanto riguarda il riconoscimento delle garanzie di tipo mutualistico concesse dai Confidi.
La prima significativa novità dello schema di direttiva riguarda l'esplicito riconoscimento degli schemi di garanzia mutualistica come idonei per la riduzione del rischio di credito delle banche (cfr. Allegato VIII, Parte 2, par. 18). In particolare, il testo della direttiva riconosce come idonei per la riduzione del rischio di credito anche gli schemi di garanzia che non si attivano immediatamente al momento del mancato pagamento, ma utilizzano la modalità dell'acconto, a condizione che le Autorità di vigilanza siano soddisfatte dei tempi con i quali viene successivamente a realizzarsi il saldo della perdita da coprire.
Oltre al riconoscimento oggettivo degli schemi di garanzia mutualistica, rileva il riconoscimento dei Confidi tra i soggetti idonei ai fini della concessione di coperture a fronte del rischio di credito, anche qualora questi assumano la veste di intermediari finanziari non bancari. Infatti, la bozza di direttiva riconosce come soggetti idonei alla concessione di garanzie anche gli intermediari finanziari, diversi da banche e imprese di investimento, a condizione che siano sottoposti a forme di vigilanza prudenziale equivalenti a quelli di banche e imprese di investimento (cfr. Allegato VIII, Parte 1, par. 28).
Un'ulteriore importante novità rispetto allo schema di "Basilea2" riguarda le c.d. contro-garanzie. Le controgaranzie sono garanzie fornite a copertura della solvibilità del garante (12). Mentre lo schema di "Basilea2" riconosce solo le contro-garanzie di Stati sovrani, la bozza di direttiva ha esteso il novero dei soggetti controgaranti ammessi anche agli enti locali e alle banche multilaterali di sviluppo (cfr. Allegato VIII, Parte 2, par. 16). In questo modo, le garanzie concesse dai Confidi e contro-garantite da soggetti pubblici aventi natura statale o riconducibili a enti locali potranno beneficiare della migliore ponderazione di questi ultimi. La proposta di direttiva consente anche un più ampio utilizzo delle strutture del tipo "tranched cover" in quanto le banche che adottano il metodo standardizzato non sarebbero tenute a dedurre dal patrimonio di vigilanza l'intero ammontare della tranche equity, ma potrebbero applicare un coefficiente di ponderazione pari al 150% (cfr. Allegato IX, Parte 4, par. 9). In questo modo, la possibilità di utilizzare la copertura di una parte delle prime perdite fornita dai Confidi aumenta considerevolmente.
Alla luce delle rilevanti innovazioni che verranno introdotte con la nuova direttiva sui requisiti patrimoniali, l'operatività dei Confidi potrà essere riconosciuta come idonea a ridurre il rischio di credito delle banche che forniscono credito a piccole e medie imprese nei seguenti casi:

1. qualora il Confidi si trasformi in una banca di garanzia e fornisca garanzie personali a singole imprese o a gruppi di imprese oppure fornisca garanzie secondo lo schema mutualistico;
2. qualora il Confidi si trasformi in un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza prudenziale equivalente a quella delle banche e fornisca garanzie personali a singole imprese o a gruppi di imprese oppure fornisca garanzie secondo lo schema mutualistico;
3. qualora il Confidi non si trasformi, ma benefici della contro-garanzia di uno dei soggetti ammessi dalla direttiva (Stati sovrani, enti locali, banche multilaterali di sviluppo);
4. qualora il Confidi non si trasformi e la garanzia mutualistica venga riconosciuta dalla banca finanziatrice come idonea a coprire una quota delle prime perdite di una struttura del tipo "tranched cover".

4. Conclusioni
Uno dei principali equivoci che si sono creati nell'ultimo anno, nell'approssimarsi della definizione del Nuovo Accordo sul Capitale, è stato quello di ipotizzare scenari apocalittici per il destino del credito alle piccole e medie imprese in Italia.
Fortunatamente, anche tra i più pessimisti è via via prevalsa l'idea che "Basilea2" possa essere un'opportunità per migliorare e rendere più efficiente il rapporto tra banche e imprese, comprese quelle di minore dimensione. In questo quadro, anche il maggior ruolo che sono destinati a giocare i consorzi di garanzia collettiva dei fidi accrescerà le opportunità di accesso al credito per le imprese di minore dimensione, cui possono essere associate valutazioni del merito di credito (rating interni) non elevate. Le garanzie dei Confidi erano completamente sconosciute nel quadro regolamentare derivante da "Basilea1"; nel nuovo quadro regolamentare, al contrario, le garanzie dei Confidi potranno utilmente essere utilizzate dalle banche finanziatrici per ridurre il rischio di credito delle piccole e medie imprese e, conseguentemente, per ridurre la dotazione di capitale minimo da mantenere quale presidio per tale rischio di credito e, in ultima analisi, per ridurre il costo dei finanziamenti.
La nuova regolamentazione, specialmente nella versione che vedrà la luce con l'emanazione della nuova direttiva europea sui coefficienti patrimoniali, è in grado di creare un circolo virtuoso nel rapporto tra banche e piccole e medie imprese, assolutamente essenziale per garantire il rilancio e lo sviluppo della nostra economia.
* * *
Note:
(1): Banca d'Italia, Vigilanza Creditizia e Finanziaria, Via Milano, 53, 00184 Roma; e-mail: claudio.dauria@bancaditalia.it. Le opinioni espresse nel presente articolo non impegnano l'istituzione di appartenenza (torna su).
(2): Dall'Accordo sul Capitale del luglio del 1988 derivano le direttive europee in materia di fondi propri e coefficiente di solvibilità (successivamente confluite nella direttiva 2000/12/UE) e le Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia (si veda, in particolare, il Titolo IV, Capitoli 1 e 2) (torna su).
(3): I soggetti ammissibili per la riduzione dei rischio di credito mediante la concessione di garanzie personali sono: Stati Sovrani e le banche centrali, gli enti del settore pubblico, le banche multilaterali di sviluppo, le banche e, successivamente, le imprese di investimento della zona A (sostanzialmente coincidente con i Paesi appartenenti all'OCSE)
(torna su).
(4): Cfr. Basel Committee of Banking Supervision: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, a Revised Framework, June 2004 (torna su).
(5): Cfr. par. 189 (torna su).
(6): Cfr. par. 195 (torna su).
(7): Il versamento dell'acconto, salvo conguaglio al termine delle procedure di recupero, non è infatti idoneo a rispettare l'obbligo di effettuare tempestivamente tutti i pagamenti dovuti dal debitore originario (torna su).
(8): Cfr. par. 199 (torna su).
(9): La convenienza a riconoscere le garanzie mutualistiche dei Confidi come strumenti di copertura di una parte delle prime perdite di una tranched cover è differenziata a seconda della metodologia utilizzata dalla banca per il calcolo del rischio di credito: per le banche standardizzate, in particolare, poiché "Basilea2" prevede la deduzione dal patrimonio delle tranche equity delle operazioni di cartolarizzazione, si ha convenienza economica a utilizzare le garanzie dei Confidi solo qualora queste coprano una data percentuale del totale dei finanziamenti (torna su).
(10): Stati Uniti, Giappone, Canada, Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna, Svezia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Svizzera (torna su).
(11): Commission of The European Communities, Proposal for Directives of the European Parliament and of the Council, "Re-casting Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions and Council Directive 93/6EEC of 15 March 1993 on the capital adequacy of investment firms and credit insititutions", Brussels 14.7.2004 (torna su).
(12): Per poter essere ammesse ai fini della riduzione del rischio di credito le contro-garanzie devono presentare le medesime caratteristiche delle garanzie. In particolare, devono poter essere escusse direttamente da parte del soggetto finanziatore senza che sia necessaria alcuna preventiva azione di recupero nei confronti del debitore originario o del primo garante (torna su).


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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