Il Tfr sotto l'ombrello dei «benefici»
di Franco Roscini Vitali
Il Sole 24 Ore
Mercoledì 15 dicembre 2004
Il Tfr è un istituto che rientra nell'ambito dello Ias 19. Su questo punto,
l'Oic si pone sulla stessa linea dell'Ifric, (l'International Financial
Reporting Interpretation Committee), ovvero il comitato che, in seno allo
Iasb, impartisce le linee interpretative dei nuovi documenti contabili
internazionali.
Si tratta di una obbligazione complessa, che deve
tenere conto anche degli sviluppi futuri: non si tratta di un debito
liquidabile alla data di riferimento del bilancio (fatti salvi i rapporti
cessati). Dunque, l'importo iscritto in bilancio deve essere oggetto di un
calcolo attuariale, che tiene conto dei futuri sviluppi del rapporto di
lavoro. Successivamente, questo importo è attualizzato alla data di
riferimento del bilancio.
L'Ifric, già nel 2002, ha precisato che non è
accettabile, secondo lo Ias 19, la contabilizzazione del Tfr attraverso i
parametri nazionali, che prevedono l'iscrizione per un importo
corrispondente a quello maturato, basandosi sull'ipotesi che tutti i
dipendenti lascino la società alla data di bilancio. Secondo l'Ifric, il
Tfr è assimilabile ad un "beneficio successivo al rapporto di lavoro", del
tipo "piani a benefici definiti", il cui ammontare, già maturato, deve
essere proiettato al futuro per stimare quanto pagare al momento della
risoluzione del rapporto di lavoro e poi attualizzato, per tener conto del
tempo che trascorrerà prima dell'effettivo pagamento. La stima degli
incrementi salariali futuri e della durata dei rapporti di lavoro richiede
l'intervento di un attuario, che tenuto conto delle caratteristiche del
personale interessato, valuterà la durata residua dei rapporti di lavoro e
gli importi futuri da versare, per persona o gruppi omogenei. Tuttavia, il
calcolo potrebbe risultare difficoltoso e, pertanto, il risultato finale,
aleatorio.
Tale situazione, adeguatamente illustrata e motivata
dall'attuario, comporterebbe la necessità di iscrivere in bilancio un
importo fortemente incerto. In questo caso, anziché un dato poco
attendibile, si ritiene corretto che la società iscriva in bilancio
l'importo risultante dal calcolo secondo la prassi nazionale (articolo
2120 del Codice civile). A titolo esemplificativo, situazioni che
potrebbero costituire obiettive difficoltà nel calcolo attuariale
riguardano imprese di recente costituzione, a causa dell'assenza di serie
storiche che possano essere utili strumenti per le proiezioni sul futuro e
imprese che hanno progetti o previsioni di rilevanti ristrutturazioni. In
tal caso, l'impresa deve illustrare le motivazioni della scelta adottata.
L'Oic ritiene che si potrebbe ipotizzare di non inquadrare il
Tfr tra i piani a "benefici definiti", data la peculiarità dell'istituto.
Peraltro, si dovrebbe comunque applicare quanto lo Ias 19 prevede per le
obbligazioni complesse. In pratica, scadenza del debito e ammontare sono
"correlati", nel senso che fidelizzazione e incrementi di retribuzione
sono generalmente collegati e, pertanto, nel conteggio si produce un
effetto compensativo. In sostanza, il calcolo effettuato dall'attuario
incrementa l'importo del Tfr, poiché tiene conto dei futuri sviluppi del
rapporto di lavoro, mentre l'attualizzazione riporta "indietro" questo
importo, compensandone gli effetti, anche se non totalmente.
Per l'Oic non è in linea con gli Ias la collocazione del Tfr tra i piani a
"contribuzione definita", che comporta comunque la sua attualizzazione,
con diminuzione dell'importo. In ogni caso, l'attualizzazione, anche a
prescindere dall'inquadramento, andrebbe fatta e comporterebbe una
riduzione dell'importo. L'Organismo vigilerà comunque sull'evoluzione
futura della materia, soprattutto in rapporto alla riforma previdenziale.
In sede di transizione, l'importo della differenza, tra il calcolo in base
alle norme nazionali e quello secondo lo Ias 19, è imputabile nella voce
di patrimonio netto che accoglie tutte le differenze.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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