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  :: Rassegna stampa - Documento

Interessi passivi, la nuova disciplina punisce le Pmi
di Rosa Serrano
Affari & Finanza - La Repubblica
Lunedì 17 maggio 2010

Ultimo anno di applicazione della franchigia per determinare gli interessi passivi deducibili dal reddito d'impresa. L'agevolazione fiscale "a termine" è prevista dalla Finanziaria 2008 che ha profondamente modificato per i soggetti Ires la disciplina della deducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati che ora deve essere correlata all'ammontare degli interessi attivi maturati nel periodo d'imposta e al risultato operativo lordo (rol).
«Questa normativa è fortemente penalizzante soprattutto per le piccole e medie imprese - spiega Maurizio Barbieri, commercialista milanese - perché fa dipendere la deducibilità degli interessi passivi non dal solo fatto di averne sostenuto il peso, ma dalla presenza in bilancio di interessi attivi e di un risultato operativo lordo positivo a fine esercizio». A suo avviso, la norma introdotta per semplificare la precedente normativa e per incentivare la capitalizzazione delle imprese, in periodi di crisi come quelli attuali rischia di deprimere ancor più marcatamente i risultati reddituali delle imprese: infatti, in periodi nei quali l'impresa può registrare una contrazione del risultato operativo ed ha maggior necessità di ricorrere all'indebitamento esterno, vede lievitare l'ammontare degli interessi passivi indeducibili con il risultato di un incremento della base imponibile e del corrispondente carico fiscale.
Ecco, in concreto, cosa prevede l'attuale normativa. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi presenti in bilancio. L'eventuale eccedenza negativa è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (rol) determinato dalla differenza tra il valore ed i costi della produzione, escludendo gli ammortamenti delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali, ed i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali. Nei primi due anni di applicazione della nuova normativa, e quindi per le società con esercizio coincidente con l'anno solare nel 2008 e nel 2009, la soglia massima di deducibilità degli interessi passivi è incrementata rispettivamente di una franchigia di 10.000 e 5.000 euro; conseguentemente, la franchigia da utilizzare quest'anno ammonta a 5.000 euro.
La circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 19 del 2009 ha chiarito che nei periodi d'imposta 2008 e 2009, gli interessi passivi sono anzitutto deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi; l'eventuale eccedenza è comunque deducibile fino a concorrenza dell'importo di 10.000 e 5.000 euro. L'eventuale ulteriore eccedenza rimane, in ogni caso, deducibile nel limite del 30% del rol. Se, dopo aver effettuato questi conteggi, si ha comunque un'eccedenza di interessi passivi (ed oneri assimilati), la stessa è da considerarsi come costo indeducibile (con variazione in aumento dell'imponibile fiscale) ed è riportabile negli esercizi successivi ed utilizzabile (con variazione in diminuzione dell'imponibile fiscale) se in tali periodi l'importo degli interessi passivi risulta inferiore al 30% del rol di competenza.
A partire dall'esercizio 2010, per le società con esercizio coincidente con l'anno solare, la quota di rol, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi di competenza può essere riportata ad incremento del rol dei successivi periodi d'imposta. «In sede di prima applicazione della norma - segnala Maurizio Barbieri - erano sorti dubbi su quali somme dovessero essere ricomprese tra gli interessi e, in particolare, fra gli oneri assimilati in quanto non tutti gli importi iscritti nella voce C17 del conto economico del bilancio (interessi e oneri finanziari) concorrevano al calcolo».
Per effetto dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare indicata in precedenza, di Assonime con il documento di prassi numero 46 del 2009 e al documento interpretativo numero 1 del principio contabile numero 12 dell'Organismo Italiano di Contabilità (Oic), si deve ritenere che gli interessi passivi e gli oneri assimilati ai fini dell'applicazione della nuova normativa sono quelli derivanti da contratti di mutuo, di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e da qualsiasi rapporto avente causa finanziaria, compresi i finanziamenti dei soci e gli interessi impliciti relativi a contratti di locazione finanziaria.
Gli interessi passivi sostenuti da banche, imprese di assicurazione e soggetti appartenenti al settore dell'intermediazione finanziaria sono deducibili in maniera forfettaria, nei limiti del 96% del loro ammontare, senza che assumano rilevanza sia l'ammontare degli interessi attivi che il rol.s


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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