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Ires subito in manutenzione
di Franco Roscini Vitali
Il Sole 24 Ore
Martedì 18 novembre 2003

Nella delega affidata al Governo dall'articolo 25 della legge comunitaria 2003 (legge 306 del 31 ottobre, pubblicata sul supplemento ordinario n. 173 alla «Gazzetta Ufficiale» n. 266 del 15 novembre) si fa un preciso riferimento anche alla fiscalità: la lettera g) dell'articolo 25 prevede infatti l'«eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa, al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali».
La delega dovrà essere recepita entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge 306/03 (in vigore dal prossimo 30 novembre): è però auspicabile che le norme attuative siano emanate entro pochi mesi. Si tratta infatti di trovare soluzioni ai problemi di carattere fiscale determinati dall'applicazione degli Ias, analizzando le disposizioni che possono interferire con le regole tributarie.
In molti casi, in particolare nell'ipotesi di componenti negativi derivanti dall'applicazione degli Ias, non dovrebbero sussistere problemi, poiché questi nodi sono risolti dalla separazione dei criteri di redazione del bilancio da quelli di determinazione del reddito fiscale, operata dalla riforma societaria (decreto legislativo 6/03) e recepita dal legislatore tributario nella bozza di riforma. Per questo allineamento sarebbe utile un'entrata in vigore contemporanea di riforma societaria e riforma fiscale.
In pratica, la riforma societaria ha sancito la separazione delle regole di redazione del bilancio dalle principali interferenze fiscali causate da norme di carattere strettamente tributario. E' stata prevista la redazione di un prospetto di raccordo che deve contenere le variazioni fiscali e che sarà utilizzato per ottenere i benefici tributari relativi ad ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, altre rettifiche di valore ed accantonamenti. Questo prospetto, tra l'altro, risolverà il problema delle svalutazioni dell'avviamento a seguito dell'applicazione dell'impaiment test: queste svalutazioni non saranno deducibili, ma lo sarà l'ammortamento attuato in base alle regole fiscali, confermate dalla bozza di riforma.
Il problema più rilevante riguarda la valutazione al fair value, per la quale il legislatore dovrà stabilire il trattamento ai fini tributari. Innanzitutto, con riferimento alla valutazione degli strumenti finanziari che che costituiscono investimento momentaneo, non più al costo ma al fair value, sancita dalla direttiva 2001/65/Ce, attualmente in corso di recepimento da parte del nostro Paese. Le soluzioni che si possono ipotizzare sono due: doppia valutazione civilistica e fiscale, oppure unica valutazione, valida anche ai fini fiscali. La doppia valutazione è a prima vista più conveniente (in caso di valori al rialzo) ma problematica per gli oneri amministrativi e contabili, anche soltanto per la gestione della fiscalità differita in presenza di un numero notevole di transazioni. La sola valutazione valida anche fiscalmente è più semplice, ma in caso di mercato al rialzo comporta l'anticipazione di utili anche ai fini della tassazione (con mercato al ribasso, invece, non dovrebbero sussistere particolari problemi).
Inoltre, la direttiva 2003/51/Ce ha modifciato le direttive contabili in materia di bilancio, al fine di recepire la valutazione al fair value anche per la valutazione degli immobili detenuti a scopo di investimento e l'agricoltura. Una volta recepite tali modifiche, per esmepio, compagnie di assicurazione e banche potranno valutare gli immobili, detenuti a scopo di investimento (non quelli strumentali) al valore corrente, con imputazione al conto economico di incrementi e decrementi di tale valore. In questo caso è certamente prefribile l'adozione di regole fiscali diverse da quelle civilistiche, al fine di evitare il pagamento di imposte su plusvalori di realizzo non imediato; infatti, a differenza degli strumenti finanziari, gli immobili non sono generalmente oggetto di compravendite abituali e costanti. Anche per il comparto dell'agricoltura il fair value sarà applicato ai prodotti biologici, sino al momento del raccolto o macellazione.


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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