Ires subito in manutenzione
di Franco Roscini Vitali
Il Sole 24 Ore
Martedì 18 novembre 2003
Nella delega affidata al Governo dall'articolo 25 della legge comunitaria 2003
(legge 306 del 31 ottobre, pubblicata sul supplemento ordinario n. 173 alla
«Gazzetta Ufficiale» n. 266 del 15 novembre) si fa un preciso riferimento anche
alla fiscalità: la lettera g) dell'articolo 25 prevede infatti l'«eventuale modifica
della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa, al fine di armonizzarla con
le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali».
La delega dovrà essere recepita entro un anno dalla data di entrata in vigore della
legge 306/03 (in vigore dal prossimo 30 novembre): è però auspicabile che le norme
attuative siano emanate entro pochi mesi. Si tratta infatti di trovare soluzioni ai
problemi di carattere fiscale determinati dall'applicazione degli Ias, analizzando le
disposizioni che possono interferire con le regole tributarie.
In molti casi, in particolare nell'ipotesi di componenti negativi derivanti
dall'applicazione degli Ias, non dovrebbero sussistere problemi, poiché questi nodi
sono risolti dalla separazione dei criteri di redazione del bilancio da quelli di
determinazione del reddito fiscale, operata dalla riforma societaria (decreto legislativo
6/03) e recepita dal legislatore tributario nella bozza di riforma. Per questo
allineamento sarebbe utile un'entrata in vigore contemporanea di riforma societaria e
riforma fiscale.
In pratica, la riforma societaria ha sancito la separazione delle regole di redazione del
bilancio dalle principali interferenze fiscali causate da norme di carattere strettamente
tributario. E' stata prevista la redazione di un prospetto di raccordo che deve contenere
le variazioni fiscali e che sarà utilizzato per ottenere i benefici tributari relativi
ad ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, altre rettifiche di valore ed
accantonamenti. Questo prospetto, tra l'altro, risolverà il problema delle svalutazioni
dell'avviamento a seguito dell'applicazione dell'impaiment test: queste
svalutazioni non saranno deducibili, ma lo sarà l'ammortamento attuato in base alle
regole fiscali, confermate dalla bozza di riforma.
Il problema più rilevante riguarda la valutazione al fair value, per la quale il
legislatore dovrà stabilire il trattamento ai fini tributari. Innanzitutto, con
riferimento alla valutazione degli strumenti finanziari che che costituiscono
investimento momentaneo, non più al costo ma al fair value, sancita dalla
direttiva 2001/65/Ce, attualmente in corso di recepimento da parte del nostro Paese.
Le soluzioni che si possono ipotizzare sono due: doppia valutazione civilistica e
fiscale, oppure unica valutazione, valida anche ai fini fiscali. La doppia valutazione
è a prima vista più conveniente (in caso di valori al rialzo) ma problematica per gli
oneri amministrativi e contabili, anche soltanto per la gestione della fiscalità
differita in presenza di un numero notevole di transazioni. La sola valutazione valida
anche fiscalmente è più semplice, ma in caso di mercato al rialzo comporta
l'anticipazione di utili anche ai fini della tassazione (con mercato al ribasso,
invece, non dovrebbero sussistere particolari problemi).
Inoltre, la direttiva 2003/51/Ce ha modifciato le direttive contabili in materia di
bilancio, al fine di recepire la valutazione al fair value anche per la
valutazione degli immobili detenuti a scopo di investimento e l'agricoltura. Una volta
recepite tali modifiche, per esmepio, compagnie di assicurazione e banche potranno
valutare gli immobili, detenuti a scopo di investimento (non quelli strumentali) al
valore corrente, con imputazione al conto economico di incrementi e decrementi di tale
valore. In questo caso è certamente prefribile l'adozione di regole fiscali diverse da
quelle civilistiche, al fine di evitare il pagamento di imposte su plusvalori di
realizzo non imediato; infatti, a differenza degli strumenti finanziari, gli immobili
non sono generalmente oggetto di compravendite abituali e costanti. Anche per il
comparto dell'agricoltura il fair value sarà applicato ai prodotti biologici, sino
al momento del raccolto o macellazione.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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