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La "certificazione" ed il controllo contabile nelle società cooperative
di Gaspare Insaudo
Giugno 2004


Il testo è stato pubblicato sul numero di giugno 2004 di "Quadrofedele", notiziario AIRCES (Associazione Italiana Revisori Contabili dell'Economia Sociale).

1. Considerazioni generali
La riforma del diritto societario prevede l'esecuzione del controllo contabile, come configurato negli artt. 2409 bis-2409 septies del codice civile, nelle S.p.A. e nelle S.r.l. dove è obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale. Per quanto riguarda le società cooperative, in assenza di normativa specifica all'interno del Titolo VI del codice civile, si applicano, secondo l'art. 2519 del codice civile, le norme delle S.p.A. o, in presenza di previsione statutaria e delle condizioni necessarie, quelle delle S.r.l. Pertanto in tutte le cooperative che seguono le disposizioni delle S.p.A. occorre nominare l'organo responsabile del controllo contabile, sulla base dell'art. 2409 bis del codice civile. Nelle cooperative che seguono le disposizioni delle S.r.l., dove è obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, tale organo è anche responsabile del controllo contabile, a meno che lo statuto non affidi questa funzione a un revisore individuale o ad una società di revisione. Nelle cooperative che seguono le disposizioni delle S.r.l., ma non è obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, non è neppure obbligatoria la nomina di un soggetto incaricato del controllo contabile. E' invece interessante notare come nelle cooperative che seguono le disposizioni delle S.p.A., ma, non essendo stati emessi strumenti finanziari non partecipativi e non essendo stati superati i parametri dimensionali, non è obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, è comunque obbligatoria la nomina di un revisore individuale o di una società di revisione per l'esecuzione del controllo contabile. Il caso considerato non è infrequente.
L'attività di controllo contabile interessa una vasta platea di cooperative e, per alcune di esse, si sovrappone e necessita un coordinamento con l'obbligo di "certificazione" (1) del bilancio previsto dall'art. 15 della L. 59/1992 e ribadito dall'art. 11 del D. Lgs 220/2002.
Approfondiremo, anzitutto, alcuni aspetti del contenuto sostanziale del controllo contabile e, successivamente ragioneremo sul coordinamento tra attività di controllo contabile e "certificazione" ex L. 59/1992 e D.Lgs. 220/2002.

2. Il contenuto sostanziale del controllo contabile
Gli specialisti di questi temi devono constatare come, nel complesso, né il mondo imprenditoriale, né le Associazioni di rappresentanza, né, ed è più grave, la periferia del mondo professionale, hanno compreso appieno la valenza e l'impatto che l'istituto del controllo contabile avrà sul sistema delle imprese italiane. Il controllo contabile viene visto come una modesta estensione del controllo sindacale, a sua volta percepito come istituto di modesta rilevanza ed efficacia. L'esame delle norme, la dottrina e l'orientamento della Professione(2) mostrano quanto tale percezione sia errata.
Le norme sul contenuto del controllo contabile, infatti, sono sostanzialmente speculari a quelle che, nel D.Lgs. 58/1998 T.U.I.F., sono pertinenti la revisione contabile del bilancio delle società quotate ed assimilate: si tratta di un controllo della contabilità e del bilancio finalizzato alla espressione di un giudizio professionale sullo stesso, con l'accertamento, almeno trimestrale, della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Incidentalmente è interessante notare che, salvo l'obbligo delle verifiche trimestrali, si tratta del medesimo controllo previsto, per le società cooperative, dalla L. 59/1992 e dal D.Lgs. 220/2002, con l'istituto della "certificazione".
La conseguenza di quanto sopra, come confermato dalla dottrina e dall'orientamento della Professione, è che non ci sarà una revisione contabile di "serie A" per le società quotate e le cooperative "certificate" ed un controllo contabile di "serie B" per le altre società e cooperative.
Pertanto la revisione contabile nelle società quotate, la "certificazione" nelle cooperative obbligate ed il controllo contabile, indipendentemente dal soggetto che ne è incaricato(3) , nelle altre società e cooperative, comportano comunque:

a) l'utilizzo delle stesse regole di riferimento, cioè le norme di legge ed i Principi Contabili emessi dalla Professione e, successivamente alla sua costituzione, dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) od i Principi Contabili Internazionali, emessi dallo I.A.S.B., nei casi in cui le norme nazionali li costituiscono a principi di riferimento;
b) la applicazione delle stesse regole di controllo, cioè i Principi di Revisione emessi dalla Professione;
c) l'emissione di uno stesso tipo di attestazione, una relazione di revisione, contenente l'espressione di un giudizio sul bilancio. (4)

Da quanto sopra discendono alcune considerazioni pertinenti il controllo contabile. Anzitutto chi lo esegue dovrà avere una buona conoscenza, non solo teorica, ma supportata dall'esperienza professionale, delle regole e delle tecniche della revisione contabile. A titolo esemplificativo sarà necessario:

• conoscere i Principi Contabili Nazionali ed Internazionali;
• conoscere i Principi di Revisione;
• conoscere e saper applicare, le tecniche di revisione pertinenti, fra l'altro, quanto segue:

- la conoscenza dell'impresa,
- l'esame del controllo contabile interno,
- la valutazione del rischio,
- la significatività,
- la pianificazione del lavoro,
- le richieste di conferma a terzi,
- il campionamento,
- l'analisi comparativa,
- gli inventari fisici,
- la documentazione del lavoro,
- le attestazioni della direzione,
- la relazione finale.

Se la revisione contabile nelle quotate, il controllo contabile nelle altre società e cooperative e, a parte le verifiche trimestrali, la "certificazione" nelle cooperative obbligate, comportano, sostanzialmente, la stessa attività di verifica, i tre istituti differiscono per quanto riguarda l'esposizione esterna e la responsabilità del soggetto incaricato del controllo.
Considerando anzitutto la "certificazione", è interessante notare come la L. 59/1992 disciplini originariamente questo istituto entro l'art. 15 che è dedicato alla vigilanza. Ne consegue che il legislatore non vede la "certificazione"del bilancio come un intervento di controllo posto direttamente a tutela dei soci e dei terzi in rapporto con la cooperativa, ma come una attività finalizzata a rafforzare la
vigilanza.(5)
Questo spiega alcune caratteristiche della "certificazione" rispetto al controllo contabile ed alla revisione contabile nelle quotate.
La mancata "certificazione", il giudizio avverso o il giudizio con gravi rilievi non hanno un effetto diretto sulla cooperativa, ma dovrebbero essere rilevati in sede di revisione cooperativa, dando luogo a rilievi che dovrebbero attivare, se del caso, un meccanismo sanzionatorio o una ispezione straordinaria.
Dal punto di vista delle responsabilità della società di revisione che esegue la "certificazione", la legge non dà indicazioni, mentre, considerando le convenzioni (6) ed i regolamenti emanati dalle Associazioni riconosciute, la responsabilità viene limitata al doppio del compenso corrisposto, salvo i casi di dolo e colpa grave.
Nel caso della revisione contabile nelle quotate e del controllo contabile, invece, il soggetto incaricato del controllo, con un esplicito riferimento all'art. 2407 del codice civile, deve garantire l'esecuzione del mandato, fra l'altro, con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e risponde nei confronti della società e dei terzi (7) , senza limitazioni. L'azione di responsabilità, per chi esegue il controllo contabile, si prescrive dopo cinque anni dalla scadenza dell'incarico.(8)
In conclusione il controllo contabile mira a dare una tutela verso la società, i soci ed i terzi, delle stesso livello garantito dalla revisione contabile delle società quotate ed assimilate. Le regole da seguire, il livello di approfondimento, la qualificazione di chi esegue il controllo e, conseguentemente, il tempo da dedicare alla esecuzione del mandato, sono sostanzialmente gli stessi, a parità di condizioni, sia che si tratti di revisione contabile delle quotate, sia che si tratti di "certificazione" di cooperative obbligate, salvo le verifiche trimestrali, sia che si tratti di controllo contabile.

3. Coordinamento tra certificazione e controllo contabile
Occorre ora considerare come l'obbligo di "certificazione" del bilancio possa essere coordinato con l'obbligo di controllo contabile previsto dalla riforma del diritto societario, per le cooperative assoggettate ad entrambi gli adempimenti. La prima considerazione, come abbiamo sopra argomentato, è che il contenuto sostanziale della "certificazione" e del controllo contabile è il medesimo.
Tuttavia l'esecuzione del controllo contabile prevede alcuni adempimenti non richiesti per la "certificazione". I principali sono:

• verifica almeno trimestrale della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione,
• documentazione della attività di controllo svolta in un apposito libro.

Inoltre il controllo contabile, in quanto controllo legale finalizzato alla tutela dei soci e dei terzi, comporta regole definite per la consegna del bilancio ai responsabili del controllo, per la consegna ed il deposito della relazione finale e per la sua pubblicazione.
Appare chiaro, tuttavia, che la assegnazione del mandato di controllo contabile e di quello di certificazione a soggetti diversi comporta una rilevante, quanto inutile, sovrapposizione di compiti di controllo ed una rilevante, quanto inutile, duplicazione di costi per le cooperative.
La ragionevole soluzione è l'affidamento dell'incarico di controllo contabile a norma dell'art. 2409 bis del codice civile alla medesima società di revisione incaricata della certificazione a norma dell'art. 15 L. 59/1992. Tale soluzione è praticabile se:

• è possibile cumulare l'incarico di controllo contabile con l'incarico di "certificazione",
• è possibile integrare l'incarico di certificazione con gli altri adempimenti previsti per il controllo contabile.

La risposta positiva al primo quesito trova conferma analogica nella prassi finora seguita in casi analoghi in cui cooperative sottoposte alla "certificazione" ex L. 59/1992 e D.Lgs. 220/2002 si sono trovate obbligate anche alla revisione contabile a norma di altre leggi: tale è stato il caso, per esempio, di cooperative che hanno emesso alcune tipologie di strumenti finanziari e quello delle cooperative editoriali che ricevono pubblici finanziamenti.
La soluzione opposta secondo cui due soggetti diversi, separatamente compensati, dovrebbero svolgere un lavoro di controllo sostanzialmente uguale, è poco sostenibile: il legislatore nazionale è criticabile sotto molti punti di vista, ma non è pazzo.
Similmente non regge l'osservazione, da qualcuno sollevata, che la società di revisione che "certifica" i conti di una cooperativa sarebbe ineleggibile a norma dell'art. 2399, comma 1, punto c, sub art.2409 quinquies del codice civile, perché la certificazione sarebbe assimilabile ad un incarico di consulenza: la attività caratteristica delle società di revisione non è e non può essere assimilata alla consulenza, che è anzi vietata a tali soggetti dalle norme sui revisori contabili.
Quanto alla possibilità di integrare gli incarichi di "certificazione", la soluzione può essere trovata, sempre in via analogica, con quanto avvenne all'entrata in vigore del D.Lgs. 58/1998 T.U.I.F., che innovando, tra l'altro, in materia di revisione contabile delle società quotate e assimilate, stabiliva l'obbligo di controlli periodici sulla regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili da parte della società di revisione incaricata del controllo del bilancio.
Per altro il T.U.I.F., come attualmente le norme di controllo contabile, prevedeva il conferimento di un mandato triennale da parte dell'assemblea.
Le società di revisione, già titolari di mandati triennali di revisione contabile che, in base alla previgente normativa, non prevedevano le verifiche periodiche della contabilità, proposero una integrazione dei mandati in corso con i nuovi adempimenti; a tali proposte seguirono dei mandati integrativi deliberati dalle assemblee.
Similmente, in presenza di mandati di "certificazione" in corso, le società di revisione proporranno una integrazione dei mandati per i nuovi adempimenti, dal momento di operatività degli obblighi della riforma del diritto societario fino alla conclusione del mandato originario.
Tali mandati integrativi dovranno essere assegnati dalle assemblee, sentito il Collegio Sindacale.
In conclusione le cooperative, ragionevolmente, potranno integrare gli incarichi di "certificazione" in una sorta di "upgrade" al controllo contabile.
Tale soluzione comporta i seguenti passaggi:

• una integrazione della proposta originaria della società di revisione per l'esecuzione degli ulteriori adempimenti di controllo contabile ed in particolare per le verifiche trimestrali e per la tenuta del libro della revisione. Su tale proposta occorre il parere del Collegio Sindacale;
• la assegnazione di un mandato assembleare per il controllo contabile; (9)
• l'esecuzione da parte della società di revisione degli ulteriori compiti previsti per il controllo contabile;
• l'emissione di una relazione finale di revisione a norma dell'art. 15 della L. 59/1992 e dell'art. 2409 ter del codice civile;
• la consegna di tale relazione, il suo deposito e la sua pubblicazione secondo le regole previste per il controllo contabile.

* * *

Note:
(1): Come noto il termine "certificazione" previsto inizialmente per il controllo contabile dei bilanci delle società quotate dal D.P.R. 136/1975, ha dato luogo ad un ampio dibattito ed è secondo molti considerato fuorviante. Il D.Lgs 58/1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, che ha rivisto tra l'altro la materia della revisione contabile obbligatoria del bilancio, non utilizza più questa espressione, che rimane invece in uso nel caso delle cooperative. Va tuttavia notato che le modalità con cui viene svolta la "certificazione" dei bilanci delle cooperative, sin dalla prima applicazione dell'art. 15 della L. 59/1992, sulla base di convenzioni e regolamenti tra società di revisione e Associazioni, si riferiscono ad una revisione contabile e non ad una "certificazione" (torna su).
(2): Con l'espressione "Professione" ci si riferisce agli ordini professionali contabili e quindi, fino all'auspicata unificazione, all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed al Collegio dei Ragionieri. E' interessante ricordare come una commissione interprofessionale di specialisti sta lavorando alla redazione di norme di comportamento degli organi di controllo legale, previsti dalla riforma del diritto societario, in sostituzione dei Principi di Comportamento del Collegio Sindacale: la fine dei lavori è prevista prima dell'estate (torna su).
(3): Mentre la revisione contabile del bilancio delle società quotate può essere affidata solo ad una società di revisione iscritta all'albo speciale ex art. 161 D.Lgs. 58/1998 e la "certificazione" può essere affidata a società di revisione iscritta al medesimo albo o al Registro dei revisori, il controllo contabile può essere affidato ad una società di revisione o ad un revisore individuale, iscritti al Registro o, sotto certe condizioni, al Collegio Sindacale, purchè composto da soggetti iscritti al Registro (torna su).
(4): Il giudizio, a seconda delle circostanze, tecnicamente valutate, può essere positivo, con rilievi, avverso o può essere rifiutato. Nel caso della "certificazione" dei bilanci delle cooperative si aggiungono le attestazioni in materia di cooperazione (torna su).
(5): La L. 59/1992 per altro non prevedeva alcun termine operativo né per la consegna del bilancio alla società di revisione né per la consegna da parte di questa della relazione finale. Non era previsto inoltre né al deposito della relazione nella sede, a disposizione dei soci, né la sua comunicazione alla Assemblea, né la sua pubblicazione. L'art. 11 del D.Lgs. 220/2002 ha in parte corretto alcuni di questi punti, ma non ha modificato l'impianto generale dell'istituto della "certificazione" (torna su).
(6): Va qui osservato che le convenzioni ed i regolamenti che disciplinano l'attività di "certificazione" sulle cooperative che aderiscono alle Associazioni riconosciute, sono ormai obsoleti, essendo stati predisposti all'inizio degli anni '90 e mai aggiornati in modo approfondito. Il Ministero delle attività produttive, a norma dell'art. 11 D.Lgs. 220/2002, comma 4, è delegato a definire, con proprio decreto, un nuovo schema di convenzione, ma tale delega, a tutt'oggi, non è ancora stata esercitata (torna su).
(7): Nel caso del controllo contabile anche verso soci (torna su).
(8): Poiché gli incarichi sono, di regola, triennali, si configura una responsabilità da cinque a otto anni a seconda dell'esercizio assoggettato a controllo
(torna su).
(9): Il mandato di controllo contabile deve essere triennale. Normalmente anche i mandati per la "certificazione" sono triennali, ma non è detto che i trienni siano coincidenti. Pertanto l'Assemblea che ha già assegnato alla società di revisione un mandato triennale di "certificazione", integrerà tale mandato con i nuovi adempimenti previsti dal controllo contabile, per il periodo che intercorrerà dal momento di approvazione dei nuovi statuti fino alla fine del mandato triennale di "certificazione" in corso e, alla scadenza, assegnerà un nuovo mandato triennale a norma dell'art. 15 della L. 59/1992 e dell'art. 2409 bis del codice civile (torna su).


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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