La finanza con più dettaglio
di Franco Roscini Vitali
Il Sole 24 Ore
Venerdì 27 agosto 2004
I principi di redazione del bilancio e le
operazioni finanziarie e in valuta sono tra le altre
novità obbligatorie per le società che chiudono il
bilancio dopo il 30 settembre 2004. Alcune tra queste
norme si riflettono anche sulla redazione della nota
integrativa e si aggiungono a quelle già commentate (si
veda l'articolo a sinistra; ndr: leggi l'articolo dal titolo
Il codice civile termina il «rodaggio»).
Principi di redazione del bilancio.
Il numero 1 dell'articolo 2423 bis dispone che
la valutazione delle voci sia fatta secondo prudenza e
nella prospettiva della continuità dell'attività. La
riforma aggiunge «nonché tenendo conto della funzione
economica dell'elemento dell'attivo o del passivo
considerato». Si tratta, come rilevato anche dall'Oic,
del principio della "prevalenza della sostanza sulla
forma". Questo, tra l'altro, è il senso della
disposizione in base alla relazione. La prescrizione,
precisa l'Oic nel documento n. 1, deve essere applicata
alla valutazione di tutte le attività e le passività
iscritte in bilancio, in quanto è contenuta nei principi
generali in base ai quali deve essere redatto il
bilancio (articolo 2423 bis del Codice civile).
Fiscalità differita. La fiscalità differita entra nelle norme del
Codice civile. Dal punto di vista formale, sono previste
alcune integrazioni alle voci contenute negli schemi di
stato patrimoniale e conto economico. Nello stato
patrimoniale, tra l'altro, sono evidenziati i crediti
tributari (voce C II 4 bis), separatamente dalle imposte
anticipate (C II 4 ter): la denominazione di "imposte
anticipate" (e non di "crediti per imposte anticipate")
sottolinea che non si tratta di veri e propri crediti,
ma di minori imposte da pagare in futuro, evitando così
equivoci. La nota integrativa, come illustrato nel
precedente commento, deve includere un prospetto
illustrativo. Si tenga conto del fatto che la fiscalità
differita sarà sempre più presente nei bilanci, dal
momento che è stata soppressa la facoltà di effettuare
rettifiche e accantonamenti di carattere tributario
(articolo 2426, comma 2), i quali sono gestiti nel
quadro Ec della dichiarazione annuale modello Unico.
Operazioni finanziarie e operazioni in valuta. Le
attività che riguardano contratti di compravendita con
obbligo di retrocessione a termine, devono essere
iscritte nello stato patrimoniale del venditore
(articolo 2424 bis), mentre i relativi proventi ed oneri
sono iscritti, per competenza, nel conto economico
(articolo 2425 bis). È questo, un esempio di
applicazione del principio della prevalenza della
sostanza sulla forma. Inoltre, i ricavi e i proventi, i
costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta,
devono essere determinati al cambio corrente alla data
nella quale la relativa operazione è stata compiuta
(articolo 2425 bis). Le attività e passività in valuta,
diverse dalle immobilizzazioni non monetarie, sono,
inoltre, iscritte nello stato patrimoniale al tasso di
cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio e i
relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati
nel conto economico (articolo 2425: nuova voce C 17
bis), con accantonamento dell'eventuale utile netto in
una riserva non distribuibile fino al realizzo (articolo
2426 8 bis). Inoltre, la nota integrativa deve
evidenziare eventuali effetti significativi che derivano
dalla variazioni nei cambi valutari verificatesi
successivamente alla chiusura dell'esercizio (articolo
2427, nuovo n. 6-bis). La nota integrativa, poi, deve
illustrare gli strumenti finanziari emessi dalla società
(articolo 2427, n. 19). Infine, deve evidenziare il
cosiddetto "rischio-paese": infatti, riguardo a crediti
e debiti è prevista la ripartizione secondo aree
geografiche (articolo 2427, n. 6).
Bilancio in forma abbreviata. La riforma ha previsto alcune
semplificazioni degli schemi di stato patrimoniale e
conto economico, per i bilanci redatti in forma
abbreviata. Tuttavia, le informazioni che devono essere
inserite nella nota integrativa sono estese anche alle
società che redigono il bilancio in forma abbreviata.
Medesimo discorso per la fiscalità differita e
l'eliminazione delle interferenze fiscali.
Interferenze fiscali fuori dal bilancio. L'eliminazione delle
interferenze fiscali operata dalla riforma con la
soppressione del comma 2 dell'articolo 2426 del Codice
civile, non consente più di mantenere iscritti in
bilancio i valori residui di poste che si sono
determinate negli esercizi anteriori all'1 gennaio 2004.
Tra l'altro, è stato abrogato il precedente n. 14
dell'articolo 2427, che richiedeva di indicare i motivi
delle rettifiche di valore e degli accantonamenti
eseguiti esclusivamente in applicazione di norme
tributarie ed i relativi importi. Come ha precisato
l'«Oic 1», l'obbligo di disinquinamento delle
interferenze pregresse riguarda le società che, nella
nota integrativa, hanno indicato che gli accantonamenti
e le rettifiche di valore erano privi di giustificazione
civilistica, in quanto aventi esclusiva valenza fiscale.
L'informazione nella nota integrativa deve essere
completa ed esplicita, tanto più sono numerose le
appostazioni interessate al disinquinamento. A tal fine,
i prospetti di bilancio e la nota integrativa devono
essere redatti in modo da evidenziare la descrizione
delle interferenze eliminate, i saldi e le correlate
imposte differite. In casi rilevanti, la nota
integrativa deve contenere stato patrimoniale e conto
economico pro-forma.
È riportato un prospetto esemplificativo. Sul trattamento
contabile, il documento raccomanda la rilevazione degli effetti pregressi del
disinquinamento al conto economico, con imputazione
degli stessi ad una specifica voce delle componenti
straordinarie; è il trattamento previsto nel principio
contabile nazionale n. 29, già raccomandato da Consob e
Banca d'Italia.
Il disinquinamento sarà operato nel
bilancio dell'esercizio 2004, utilizzando poi, in sede
di dichiarazione modello Unico, il quadro EC. In
particolare, sarà compilata la colonna 1 del quadro,
imputando in bilancio la sopravvenienza attiva (conto
economico, voce E 20), sull'eliminazione delle
interferenze fiscali, la quale sarà oggetto di una
ripresa fiscale in diminuzione, in quanto non tassata;
le imposte differite, invece, saranno oggetto di
variazione in aumento. In ogni caso, le imprese dovranno
abituarsi a gestire il "doppio binario", utilizzando
anche appositi software.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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