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La finanza con più dettaglio
di Franco Roscini Vitali
Il Sole 24 Ore
Venerdì 27 agosto 2004

I principi di redazione del bilancio e le operazioni finanziarie e in valuta sono tra le altre novità obbligatorie per le società che chiudono il bilancio dopo il 30 settembre 2004. Alcune tra queste norme si riflettono anche sulla redazione della nota integrativa e si aggiungono a quelle già commentate (si veda l'articolo a sinistra; ndr: leggi l'articolo dal titolo Il codice civile termina il «rodaggio»).
Principi di redazione del bilancio. Il numero 1 dell'articolo 2423 bis dispone che la valutazione delle voci sia fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità dell'attività. La riforma aggiunge «nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato». Si tratta, come rilevato anche dall'Oic, del principio della "prevalenza della sostanza sulla forma". Questo, tra l'altro, è il senso della disposizione in base alla relazione. La prescrizione, precisa l'Oic nel documento n. 1, deve essere applicata alla valutazione di tutte le attività e le passività iscritte in bilancio, in quanto è contenuta nei principi generali in base ai quali deve essere redatto il bilancio (articolo 2423 bis del Codice civile).
Fiscalità differita. La fiscalità differita entra nelle norme del Codice civile. Dal punto di vista formale, sono previste alcune integrazioni alle voci contenute negli schemi di stato patrimoniale e conto economico. Nello stato patrimoniale, tra l'altro, sono evidenziati i crediti tributari (voce C II 4 bis), separatamente dalle imposte anticipate (C II 4 ter): la denominazione di "imposte anticipate" (e non di "crediti per imposte anticipate") sottolinea che non si tratta di veri e propri crediti, ma di minori imposte da pagare in futuro, evitando così equivoci. La nota integrativa, come illustrato nel precedente commento, deve includere un prospetto illustrativo. Si tenga conto del fatto che la fiscalità differita sarà sempre più presente nei bilanci, dal momento che è stata soppressa la facoltà di effettuare rettifiche e accantonamenti di carattere tributario (articolo 2426, comma 2), i quali sono gestiti nel quadro Ec della dichiarazione annuale modello Unico.
Operazioni finanziarie e operazioni in valuta. Le attività che riguardano contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore (articolo 2424 bis), mentre i relativi proventi ed oneri sono iscritti, per competenza, nel conto economico (articolo 2425 bis). È questo, un esempio di applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Inoltre, i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta, devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è stata compiuta (articolo 2425 bis). Le attività e passività in valuta, diverse dalle immobilizzazioni non monetarie, sono, inoltre, iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio e i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati nel conto economico (articolo 2425: nuova voce C 17 bis), con accantonamento dell'eventuale utile netto in una riserva non distribuibile fino al realizzo (articolo 2426 8 bis). Inoltre, la nota integrativa deve evidenziare eventuali effetti significativi che derivano dalla variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio (articolo 2427, nuovo n. 6-bis). La nota integrativa, poi, deve illustrare gli strumenti finanziari emessi dalla società (articolo 2427, n. 19). Infine, deve evidenziare il cosiddetto "rischio-paese": infatti, riguardo a crediti e debiti è prevista la ripartizione secondo aree geografiche (articolo 2427, n. 6).
Bilancio in forma abbreviata. La riforma ha previsto alcune semplificazioni degli schemi di stato patrimoniale e conto economico, per i bilanci redatti in forma abbreviata. Tuttavia, le informazioni che devono essere inserite nella nota integrativa sono estese anche alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata. Medesimo discorso per la fiscalità differita e l'eliminazione delle interferenze fiscali.
Interferenze fiscali fuori dal bilancio. L'eliminazione delle interferenze fiscali operata dalla riforma con la soppressione del comma 2 dell'articolo 2426 del Codice civile, non consente più di mantenere iscritti in bilancio i valori residui di poste che si sono determinate negli esercizi anteriori all'1 gennaio 2004. Tra l'altro, è stato abrogato il precedente n. 14 dell'articolo 2427, che richiedeva di indicare i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi. Come ha precisato l'«Oic 1», l'obbligo di disinquinamento delle interferenze pregresse riguarda le società che, nella nota integrativa, hanno indicato che gli accantonamenti e le rettifiche di valore erano privi di giustificazione civilistica, in quanto aventi esclusiva valenza fiscale. L'informazione nella nota integrativa deve essere completa ed esplicita, tanto più sono numerose le appostazioni interessate al disinquinamento. A tal fine, i prospetti di bilancio e la nota integrativa devono essere redatti in modo da evidenziare la descrizione delle interferenze eliminate, i saldi e le correlate imposte differite. In casi rilevanti, la nota integrativa deve contenere stato patrimoniale e conto economico pro-forma.
È riportato un prospetto esemplificativo. Sul trattamento contabile, il documento raccomanda la rilevazione degli effetti pregressi del disinquinamento al conto economico, con imputazione degli stessi ad una specifica voce delle componenti straordinarie; è il trattamento previsto nel principio contabile nazionale n. 29, già raccomandato da Consob e Banca d'Italia.
Il disinquinamento sarà operato nel bilancio dell'esercizio 2004, utilizzando poi, in sede di dichiarazione modello Unico, il quadro EC. In particolare, sarà compilata la colonna 1 del quadro, imputando in bilancio la sopravvenienza attiva (conto economico, voce E 20), sull'eliminazione delle interferenze fiscali, la quale sarà oggetto di una ripresa fiscale in diminuzione, in quanto non tassata; le imposte differite, invece, saranno oggetto di variazione in aumento. In ogni caso, le imprese dovranno abituarsi a gestire il "doppio binario", utilizzando anche appositi software.


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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