La finanza emerge in nota integrativa
di Franco Roscini Vitali
Il Sole 24 Ore
Martedì 24 agosto 2004
Nella discussione sull'utilizzo, da parte delle Pmi, degli strumenti finanziari
derivati si deve tenere conto di quanto prevede il decreto legislativo
394/03: questo decreto recepisce, con effetto dal 2005, la direttiva
2001/65/Ce, anche se in modo parziale, introducendo tra l'altro nel Codice
civile la valutazione al fair value, con riferimento agli strumenti
finanziari.
Questa valutazione, prevista dai principi contabili
internazionali Ias, fa emergere immediatamente le perdite di eventuali
strumenti finanziari. Il recepimento operato dal decreto legislativo è
parziale: riguarda solo l'informativa di bilancio, in riferimento al
bilancio di esercizio e al bilancio consolidato delle imprese industriali
e commerciali, nonché delle banche e degli altri istituti finanziari.
Quanto previsto nel decreto si applica quindi alle imprese che non
redigono il bilancio in base agli Ias, poiché quelle che utilizzano gli
Ias avranno l'obbligo di effettuare le valutazioni al fair value. Non va
dimenticato che la nota integrativa è parte integrante del bilancio e
pertanto l'informazione ivi contenuta ha pieno valore a ogni fine.
Il fair value è il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una
passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione
tra parti indipendenti; la direttiva lo ha tradotto in «valore equo», una
sorta di valore corrente o di mercato. Il decreto legislativo introduce
nel Codice civile l'articolo 2427-bis («Informazioni relative al valore
equo fair value degli strumenti finanziari») e opera un'integrazione
all'articolo 2428, relativo alla relazione sulla gestione. Nella nota
integrativa si forniranno informazioni, per ciascuna categoria di
strumenti finanziari derivati, relative al fair value e all'entità e
natura degli stessi. La definizione di «strumenti finanziari» riguarda,
tra l'altro, futures, options, swap, mentre tra i derivati rientrano anche
gli strumenti finanziari collegati a merci.
Le nuove norme precisano che,
per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario
derivato, di fair value e di modello e tecnica di valutazione generalmente
accettato, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito
internazionale, compatibili con la disciplina Ue. Il decreto, recependo la
direttiva comunitaria, ribadisce che il fair value è determinato con
riferimento al valore di mercato per gli strumenti finanziari per i quali
è possibile individuare facilmente un mercato attivo. Se il valore di
mercato non è facilmente individuabile per uno strumento, ma può essere
individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore
di mercato si può ricavare da quello dei componenti o dello
strumento analogo. Inoltre, la valutazione, per strumenti per i quali non
è possibile individuare facilmente un mercato attivo, si può determinare
ricorrendo al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione
generalmente accettati, che devono assicurare una ragionevole
approssimazione al valore di mercato.
Nella relazione sulla gestione si
devono fornire le informazioni relative all'utilizzo di strumenti
finanziari e una specifica informazione relativa alla «gestione del
rischio finanziario», compresa la politica di copertura per ciascuna
principale categoria di operazioni previste, e all'esposizione al «rischio
di credito». In sostanza, a partire dal 2005, le imprese dovranno fornire,
nella nota integrativa, anche tutte le informazioni relative agli
strumenti derivati: i dati, in molti casi, dovranno essere richiesti agli
istituti di credito, che dovranno fornirli alle imprese. Così anche le
imprese che non utilizzano gli Ias saranno chiamate ad evidenziare nella
nota integrativa le informazioni che lo Ias 39 impone di indicare negli
schemi di bilancio. È opportuno ribadire che gli Ias evidenziano
immediatamente perdite finanziarie che, in base ai principi contabili
sinora utilizzati, emergono talvolta quando ormai è troppo tardi.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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