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  :: Rassegna stampa - Documento

La finanza emerge in nota integrativa
di Franco Roscini Vitali
Il Sole 24 Ore
Martedì 24 agosto 2004

Nella discussione sull'utilizzo, da parte delle Pmi, degli strumenti finanziari derivati si deve tenere conto di quanto prevede il decreto legislativo 394/03: questo decreto recepisce, con effetto dal 2005, la direttiva 2001/65/Ce, anche se in modo parziale, introducendo tra l'altro nel Codice civile la valutazione al fair value, con riferimento agli strumenti finanziari.
Questa valutazione, prevista dai principi contabili internazionali Ias, fa emergere immediatamente le perdite di eventuali strumenti finanziari. Il recepimento operato dal decreto legislativo è parziale: riguarda solo l'informativa di bilancio, in riferimento al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato delle imprese industriali e commerciali, nonché delle banche e degli altri istituti finanziari. Quanto previsto nel decreto si applica quindi alle imprese che non redigono il bilancio in base agli Ias, poiché quelle che utilizzano gli Ias avranno l'obbligo di effettuare le valutazioni al fair value. Non va dimenticato che la nota integrativa è parte integrante del bilancio e pertanto l'informazione ivi contenuta ha pieno valore a ogni fine.
Il fair value è il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione tra parti indipendenti; la direttiva lo ha tradotto in «valore equo», una sorta di valore corrente o di mercato. Il decreto legislativo introduce nel Codice civile l'articolo 2427-bis («Informazioni relative al valore equo fair value degli strumenti finanziari») e opera un'integrazione all'articolo 2428, relativo alla relazione sulla gestione. Nella nota integrativa si forniranno informazioni, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, relative al fair value e all'entità e natura degli stessi. La definizione di «strumenti finanziari» riguarda, tra l'altro, futures, options, swap, mentre tra i derivati rientrano anche gli strumenti finanziari collegati a merci.
Le nuove norme precisano che, per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato, di fair value e di modello e tecnica di valutazione generalmente accettato, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale, compatibili con la disciplina Ue. Il decreto, recependo la direttiva comunitaria, ribadisce che il fair value è determinato con riferimento al valore di mercato per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo. Se il valore di mercato non è facilmente individuabile per uno strumento, ma può essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato si può ricavare da quello dei componenti o dello strumento analogo. Inoltre, la valutazione, per strumenti per i quali non è possibile individuare facilmente un mercato attivo, si può determinare ricorrendo al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, che devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.
Nella relazione sulla gestione si devono fornire le informazioni relative all'utilizzo di strumenti finanziari e una specifica informazione relativa alla «gestione del rischio finanziario», compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste, e all'esposizione al «rischio di credito». In sostanza, a partire dal 2005, le imprese dovranno fornire, nella nota integrativa, anche tutte le informazioni relative agli strumenti derivati: i dati, in molti casi, dovranno essere richiesti agli istituti di credito, che dovranno fornirli alle imprese. Così anche le imprese che non utilizzano gli Ias saranno chiamate ad evidenziare nella nota integrativa le informazioni che lo Ias 39 impone di indicare negli schemi di bilancio. È opportuno ribadire che gli Ias evidenziano immediatamente perdite finanziarie che, in base ai principi contabili sinora utilizzati, emergono talvolta quando ormai è troppo tardi.


Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
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